OMICIDIO STRADALE: PARZIALE RETROMARCIA DELLA LEGGE

Le modifiche deriveranno dal nuovo regime della procedibilità previsto dal ddl di riforma del processo penale in via di approvazione.

Come noto i nuovi reati di omicidio stradale (art. 589-bis c.p.) e di lesioni personali stradali (art. 590-bis c.p.) sono stati introdotti nel nostro sistema penale ad opera della L. 23 marzo 2016, n. 41, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2016 e sono in vigore dal 25 marzo 2016.

Ora, poco dopo un anno dalla sua entrata in vigore, la legge sull’omicidio stradale sembra destinata ad essere oggetto di un’imminente riforma che riguarderà uno dei reati con essa introdotti nel nostro ordinamento, ovverosia quello di lesioni personali stradali gravi o gravissime.

Attualmente per tale reato è prevista la procedibilità d’ufficio in ogni caso mentre, se la riforma del processo penale dovesse passare così come regolamentata nel DDL recentemente approvato dal Senato e in attesa di fiducia, essa resterà solo nei casi più gravi, lasciando spazio, come regola generale, alla procedibilità a querela di parte.

In particolare, le ipotesi in cui, in virtù della riforma del regime della procedibilità in via di approvazione, dovrebbe restare la procedibilità d’ufficio, sono quelle in cui

1) le lesioni stradali siano causate da un soggetto che abbia fatto uso di alcol o droghe;

2) abbia tenuto una velocità di guida pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h in centri urbani e superiore di almeno 50/km orari su strade extraurbane;

3) abbia circolato contromano;

4) non si sia fermato dinanzi a un semaforo rosso;

5) abbia invertito il suo senso di marcia in prossimità o corrispondenza di intersezioni, curve o dossi;

6) abbia eseguito un sorpasso in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua.

In sostanza, il DDL di riforma del processo penale fa un deciso dietro-front rispetto alla posizione assunta dalla legge numero 46/2016, che sin da subito è stata oggetto di forti contestazioni.

La procedibilità d’ufficio prevista dal recente articolo 590-bis come regola generale per tutte le ipotesi di lesioni stradali gravi o gravissime, infatti, era in forte discontinuità rispetto alla vecchie previsioni, che per le lesioni commesse in violazione delle norme sulla circolazione stradale prevedevano sempre la procedibilità a querela della persona offesa, ma era uno dei punti qualificanti della legge sull’omicidio stradale.

L’effetto della legge introduttiva dell’art. 590 bis c.p., infatti, è stato quello di consegnare le migliaia di casi di incidenti stradali con feriti al giudice penale per effetto della procedibilità ex officio anche quando la persona offesa sia stata risarcita del danno.

Il Legislatore del 2016, infatti, sull’onda emotiva di fatti di cronaca, ha generato una riforma produttiva di migliaia di procedimenti per fatti anche di minima entità, ma di accertamento particolarmente complesso, con conseguente inevitabile sovraccarico degli uffici giudiziari, a dispetto degli annunciati intendimenti di deflazionare la giustizia penale riducendone i margini d’intervento mediante la depenalizzazione.

L’aspetto rilevante della modifica ora in corso, che manterrebbe la procedibilità d’ufficio del reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime soltanto per i sopra elencati casi più seri, è costituito appunto dall’impatto che potrebbe avere sugli uffici giudiziari.

Sembra infatti si possa ritenere che l’intento del Legislatore della riforma del processo penale sia quello di decongestionare le Procure, anche se i commentatori più attenti, già pensano che “.. il risultato finale delle modifiche sarà un doppio regime non semplice da gestire” (Cfr. Il Sole 24 Ore, 23 marzo 2017, “Omicidio stradale, la procedibilità d’ufficio perde pezzi”, Guido Camera).

 

Avv. Massimo Biffa

Roma, 28 marzo 2017