Sulla Gazzetta Ufficiale 2 dicembre 2025, n. 280 è stata pubblicata la legge 2 dicembre 2025, n. 181, “Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime”, approvata definitivamente dalla Camera, all’unanimità, il 25 novembre 2025 – Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne – che introduce nel nostro ordinamento una figura di reato che, nonostante la convergenza di tutte le forze politiche, ha suscitato non pochi dubbi in dottrina.
In questo scritto, prima di procedere ad una sintetica rassegna della nuova legge, desidero indicare sia le argomentazioni che sono alla base dell’introduzione del delitto di femminicidio nel nostro codice penale, sia le osservazioni critiche ed i dubbi espressi al riguardo dagli studiosi.
- Le argomentazioni a favore dell’introduzione del delitto di femminicidio.
Con riferimento a quelle che posiamo definire come le “spinte” all’introduzione della nuova norma, sono noti a tutti i gravissimi fatti di cronaca che hanno visto spesso le persone di sesso femminile vittime di condotte violente, talvolta culminate nella morte delle stesse. Al riguardo bisogna quindi prendere atto che vi è una fortissima pressione da parte dell’opinione pubblica, che generalmente ritiene che la via più immediata ed efficace sia costituita dal ricorso al diritto
penale ed alla sanzione penale, preferibilmente, appunto, mediante l’introduzione di nuovi reati o, almeno, con l’inasprimento delle pene previste per i reati già esistenti.
Nel 2024 erano stati registrati 113 casi di femminicidio, di cui 99 maturati in ambito familiare o affettivo. Le norme vigenti – dal “Codice Rosso” alle misure cautelari di protezione – non prevedevano però un titolo autonomo per punire l’omicidio motivato da discriminazione o odio verso le donne. La nuova legge si propone di riconoscere la peculiarità di questo tipo di violenza, configurando un reato autonomo e un sistema punitivo più severo.
A ciò vanno poi aggiunte alcune fonti sovranazionali che indicano il femminicidio come un fenomeno avente caratteristiche proprie e peculiari: la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (stipulata a Istanbul l’11 maggio 2011 e ratificata dall’Italia con legge n. 77 del 2013) riconosce “la natura strutturale della violenza con le donne, in quanto basata sul genere”, prescrivendo agli Stati di “proteggere le donne da ogni forma di violenza e prevenire, seguire e eliminare la violenza contro le donne, la violenza domestica”.
Analogamente, la Direttiva UE 2024/1385 sulla lotta alla violenza contro le donne ed alla violenza domestica precisa: “nella definizione di violenza con le donne rientrano infine alcuni reati previsti dagli ordinamenti nazionali. Si pensi ad esempio al femminicidio, allo stupro…” Ancora più nettamente, il Comitato per l’eliminazione della discriminazione contro le donne, istituito dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 2007, nel rapporto del 19 febbraio 2024 sull’Italia rileva “che femminicidio non è definito come un reato specifico” e raccomanda di “modificare il codice penale per criminalizzare specificamente il femminicidio”.
Alla luce di queste premesse, tanto più in tempi di populismo legislativo e di ricorso alla normazione penale simbolica, il Consiglio dei Ministri il 7 marzo 2025 (data simbolica: 8 marzo festa della donna) ha approvato il disegno di legge che poi, con qualche modifica, è divenuto la legge numero 181 del 2025.
- La nuova Legge 181/2025.
La legge consta di 14 articoli che, oltre a prevedere il nuovo delitto di femminicidio, recano ulteriori misure per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime. In particolare, l’art. 1 della legge181/2025 è dedicato alle modifiche al codice penale. Esso alla lettera a) del comma uno introduce il delitto di femminicidio, di cui all’articolo 577 bis c.p., sul quale ci soffermeremo tra poco.
Nelle successive lettere sono presenti altre disposizioni penali.
Più precisamente, viene modificato il delitto di maltrattamenti contro familiari o conviventi di cui all’articolo 572 c.p. includendo nel novero dei soggetti passivi la persona non più convivente “nel caso in cui l’agente e la vittima siano legati da vincoli nascenti dalla filiazione”, ed introducendo una nuova circostanza aggravante ad effetto speciale – che, in quanto tale, comporta l’aumento della pena da un terzo alla metà – qualora la condotta sia commessa con le modalità stabilite per il reato di femminicidio di cui all’articolo 570 bis c.p.. Si prevede, inoltre, con il nuovo articolo 572 bis c.p. la confisca obbligatoria dei beni, compresi gli strumenti informatici o telematici o i telefoni cellulari, che risultino essere stati utilizzati per la commissione del delitto suddetto.
Inoltre, la circostanza aggravante del fatto commesso con le modalità stabilite per il reato di femminicidio viene introdotta anche con riguardo ai seguenti delitti:
lesioni personali, art. 582 c.p.; lesioni gravi o gravissime; pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.
III. Il delitto di femminicidio
Come detto, il punto centrale e qualificante della legge 181/2025 è certamente rappresentato dall’introduzione del delitto di femminicidio, mediante l’aggiunta normativa dell’articolo 577 bis del codice penale.
Per agevolare la Vostra lettura, ne riporto qui di seguito il testo:
“Art. 577 bis (Femminicidio) – Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio, in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali è punito con la pena dell’ergastolo. Fuori dei casi di cui al primo periodo si applica l’articolo 575.
Si applicano le circostanze aggravanti di cui agli articoli 576 e 577.
Quando ricorre una sola circostanza attenuante, ovvero quando una circostanza attenuante concorre con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e la prima è ritenuta prevalente, la pena non può essere inferiore ad anni ventiquattro.
Quando ricorrono più circostanze attenuanti, ovvero quando più circostanze attenuanti concorrono con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e le prime sono ritenute prevalenti, la pena non può essere inferiore ad anni 15”.
- Alcune riflessioni sulla nuova norma.
L’introduzione di un reato autonomo di femminicidio riconosce che non tutti gli omicidi sono uguali. Quando la condotta è motivata da discriminazione o odio verso la donna, la rilevanza penale è maggiore.
Questo orientamento appare coerente con i principi dell’art. 3 della Costituzione (uguaglianza sostanziale), nonché con la Convenzione di Istanbul, che impone agli Stati misure legislative efficaci contro la violenza di genere.
La formulazione dell’art. 577 bis c.p. ha però suscitato alcune critiche di fondo, come quelle contenute in un documento del 26 maggio del 2025 firmato da numerosi docenti di diritto penale, che possono essere riassunte nelle seguenti.
- La normativa italiana, sebbene priva di una fattispecie autonoma di femminicidio, già accoglie, almeno sul piano sanzionatorio, lo specifico disvalore della condotta e consente di applicare la pena dell’ergastolo all’uccisione di una donna per motivi di genere grazie alle modifiche normative intervenute negli ultimi anni.
- L’introduzione della nuova norma, con il grande risalto che ha accompagnato l’intervento legislativo, rischia di impedire l’avvio di una riflessione sull’insieme delle pratiche sociali, politiche, pubbliche ed istituzionali che di fatto giustificano o favoriscono la violenza maschile.
- Si nutrono forti dubbi sul fatto che la minaccia della pena dell’ergastolo sia in grado di far desistere dall’azione criminosa chi non abbia interiorizzato il valore della libertà femminile e il principio del rispetto della persona (1)
Ma soprattutto, la nuova figura di reato suggerisce di formulare alcuni rilievi di tipo tecnico, di cui vi do conto per completezza di informazione, senza però addentrarci nel merito degli stessi: il primo concernente la mancanza o insufficienza di tassatività e determinatezza.
Il secondo connesso alla asserita violazione del principio di uguaglianza.
Infine, il terzo che rileva la criticità rappresentata dal ricorso ad una pena fissa.
Procedendo nell’analisi della nuova legge, deve essere sottolineato che la riforma non si limita all’aspetto punitivo.
Sono infatti previste misure di sostegno per le vittime e gli orfani, nonché programmi di formazione e prevenzione della violenza di genere, destinati a scuole, operatori sanitari, forze dell’ordine e magistrati.
Il legislatore ha inteso quindi creare un approccio integrato: repressione più severa, ma anche educazione e cultura della prevenzione.
Con riferimento alle possibili difficoltà probatorie e interpretative generate dalla nuova norma, uno dei principali nodi applicativi è rappresentato dalla prova del movente di genere. Stabilire che l’omicidio sia stato commesso “in quanto donna” richiede un accertamento complesso di natura soggettiva.
Sarà quindi essenziale individuare indizi concreti di odio, disprezzo, controllo o rifiuto della libertà femminile per evitare applicazioni arbitrarie o non uniformi del reato.
Per quanto invece concerne i rapporti con l’omicidio aggravato, la nuova norma si coordina con l’art. 575 c.p. sull’omicidio semplice, prevedendo che il femminicidio prevalga come titolo autonomo “fuori dei casi” di omicidio aggravato
Resta tuttavia il rischio di sovrapposizioni e di incertezze interpretative nei casi in cui l’omicidio presenti aggravanti affettive o familiari già previste dal codice penale.
L’aumento delle pene, pur rappresentando un segnale politico forte, potrebbe non bastare a ridurre il fenomeno. La dottrina criminologica sottolinea che l’efficacia deterrente dipende dalla certezza della pena e dalla rapidità dei processi, più che dalla loro severità.
Per questo, la legge sul femminicidio mira anche a rafforzare gli strumenti di prevenzione, tutela e sostegno psicologico alle vittime.
Da rilevare infine che la legge dedica spazio alla prevenzione, con possibili campagne informative sul legame tra sostanze stupefacenti e aggressioni sessuali, e istituisce presso il Ministero della salute un tavolo tecnico permanente.
Avv. Massimo Biffa
Nota 1: Cfr. DEJURE, Ius, Dicembre 2025, Bartolomeo Romano, La legge sul femminicidio.