ANCHE IN OSPEDALE ALCOL – TEST CON AVVISO DELLA FACOLTÀ DI NOMINARE UN DIFENSORE

I. Ho avuto modo, più volte, su questo sito, di occuparmi delle problematiche connesse all’accertamento del tasso alcoolemico presso le strutture sanitarie, perciò, prima di affrontare l’argomento del presente titolo, per completezza di analisi della importante tematica, mi permetto di rinviare ai miei precedenti pareri pubblicati, uno nel giugno 2012, intitolato “L’accertamento del tasso alcoolemico presso le strutture sanitarie. Problematiche inerenti l’attività di <<Polizia Giudiziaria>>” e l’altro, intitolato “Prelievo ematico forzoso: interpretazioni innovative proposte dalle circolari di alcune Procure della Repubblica”, pubblicato nel settembre del 2016.

 

II. Oggi, lo spunto per tornare su un ulteriore aspetto del tema mi viene da una recente sentenza della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, la N. 51284/2017 del 10 ottobre 2017, nella quale la Corte Suprema affronta il quesito se, allorchè un guidatore coinvolto in un incidente venga condotto in ospedale, sia obbligatorio o meno, prima di sottoporlo ad un prelievo ematico dal quale verrà accertato se si trova in stato di ebbrezza, avvisarlo che può farsi assistere da un avvocato.
Secondo la massima della sentenza: “Nell’ipotesi in cui la polizia giudiziaria proceda nei confronti di soggetto coinvolto in un sinistro e trasportato in ospedale sussiste l’obbligo di dare avviso della facoltà di nominare un difensore nel caso in cui il conducente sia già indiziato al momento in cui la polizia giudiziaria chieda al personale sanitario di procedere ad esami clinici per la verifica del tasso alcolemico, a condizione che l’accertamento non sia espletato per fini di cura della persona ma sia eccentrico rispetto alle finalità terapeutiche del caso concreto perché finalizzato unicamente alla ricerca della prova della colpevolezza dell’indiziato”.
In altre parole, quindi, secondo la Cassazione è necessario distinguere tra due diverse situazioni: quella nella quale il prelievo sarebbe stato effettuato comunque, nell’ambito delle cure mediche da praticare al soggetto, e quella nella quale, invece, il prelievo viene fatto su richiesta della Polizia giudiziaria al fine di acquisire la prova del reato di guida in stato di ebbrezza, di cui all’art. 186 C.d.S, per il quale il soggetto è già indiziato.

Nella prima situazione, nella quale l’attività di prelievo non è finalizzata alla ricerca delle prove di un reato, ma alla cura della persona e nulla ha a che vedere con l’esercizio del diritto di difesa da parte del soggetto sottoposto a quel trattamento o a quelle cure, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità non sussiste alcun obbligo di avviso all’indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia ai sensi dell’art. 114 disp. att. c.p.p.. “La successiva utilizzabilità dell’atto in sede processuale va quindi equiparata a quella di un documento e non può considerarsi atto di polizia giudiziaria”.

Invece, nella seconda situazione, nella quale il prelievo da parte del personale medico non avviene nell’ambito degli ordinari protocolli sanitari, ma è espressamente richiesta dalla P.G. a fini probatori, il personale sanitario agisce come longa manus della polizia giudiziaria e, anche rispetto a tale accertamento, scatteranno le garanzie difensive sottese al richiamato art. 114 disp. att. c.p.p.; pertanto l’interessato deve essere espressamente avvertito che ha facoltà di nominare un difensore prima del compimento dell’accertamento del tasso alcolemico mediante prelievo ematico.

 

III. Il caso affrontato dalla sentenza in esame riguarda una donna, coinvolta in un sinistro che, trovata priva di coscienza all’interno di un’autovettura, veniva trasportata in ospedale. Il suo apparente stato di ebbrezza ne determinava la sottoposizione all’esame ematico per la verifica del tasso alcolemico.

Il prelievo, effettuato a distanza di 5 ore dal sinistro, avveniva su delega della polizia giudiziaria e non per necessità terapeutica.

Per autorizzare il prelievo l’interessata sottoscriveva il modulo di consenso informato da cui emergeva però l’assenza del previo avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore.

L’interessata eccepiva quindi, tempestivamente, la nullità di ordine generale ed il Giudice per le indagini preliminari condannava l’imputata per la più lieve ipotesi di reato prevista dalla lett. b), comma 2, art. 186 c.d.s., così riqualificando l’originario più grave addebito ex lett. c).

Il giudice di merito aveva quindi ritenuto non utilizzabili i risultati dell’accertamento sanitario disposto con le modalità dianzi descritte.

Avverso tale decisione il Procuratore generale presso la Corte d’Appello proponeva ricorso per Cassazione, denunciando la violazione di legge con riferimento alla ritenuta inutilizzabilità dei risultati del prelievo ematico.

Ad avviso del ricorrente, infatti, ai sensi dell’art. 186, comma 5 C.d.S., nel caso di incidente stradale sussisterebbe l’obbligo, in capo alla polizia giudiziaria, di disporre in ogni caso il trasporto in ospedale dei soggetti coinvolti, con la conseguenza che la richiesta di esecuzione dell’esame prescinderebbe dalla sussistenza di indizi di reità a carico del conducente, discendendo direttamente dalla legge in ogni caso in cui gli stessi risultino coinvolti in un incidente.

La Cassazione, nel caso in questione, ha ritenuto infondato il motivo proposto dalla Procura Generale ed ha chiarito che “…. la necessità dell’avviso non è ricollegata alla tipologia dell’accertamento esperito (esame spirometrico o clinico), ma alla funzione dell’atto e alla sua esclusiva vocazione probatoria ….. L’obbligo di dare l’avviso ai sensi dell’art. 114 disp. att. c.p.p., sussisterà, pertanto, non solo nel caso – del tutto pacifico – in cui la polizia giudiziaria proceda ai sensi dell’art. 186, C.d.S., comma 4, all’accertamento del tasso alcolemico mediante apparecchiatura in dotazione (c.d. etilometro), ma anche in quello, apparentemente dissimile, in cui essa opti per la delega di tale verifica al personale sanitario, ai sensi dell’art. 186, comma 5 stesso codice, allorchè il conducente di un veicolo, convolto in incidente stradale, sia cioè sottoposto alle cure mediche. In tale ipotesi, ove l’esame clinico sia stato condotto su richiesta dell’organo di polizia nei confronti di soggetto già indiziato di una condotta rilevante ai sensi dell’art. 186 C.d.S., l’accertamento dovrà essere considerato alla stregua di un vero e proprio atto di indagine, per il quale, quindi, opereranno le garanzie processuali proprie di tale categoria di atti e, tra queste, l’obbligo dell’avviso ex artt. 114 disp. att..

Quando, invece, la richiesta sia giustificata dalla necessità di ricercare le prove del reato, nei confronti di soggetto che risulti già indiziato, che sia sottoposto alle cure mediche del caso e versi in condizioni di comprendere il significato dell’avviso ex art. 144 disp. att., la necessità di tale preventivo adempimento sorgerà solo allorquando l’esame richiesto non rientri nel protocollo sanitario autonomamente avviato dal personale medico, ma costituisca un accertamento eccentrico ed ulteriore rispetto ad esso, che il personale sanitario richiesto, cioè, non avrebbe altrimenti espletato”.

 

IV. In definitiva, quindi, riassumendo quanto sinora illustrato, la giurisprudenza ha chiarito che al di fuori del caso in cui l’accertamento avvenga nell’ambito di ordinari protocolli sanitari, il prelievo ematico configura un atto di indagine della polizia giudiziaria (sebbene delegante) e sussiste l’obbligo di previo avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

La Corte chiarisce inoltre che la necessità dell’avviso è collegata non alla tipologia dell’accertamento (esame spirometrico o clinico) bensì alla funzione cui assolve l’atto.

Se la funzione è probatoria (e non terapeutica) sussiste l’obbligo di previo avviso: non solo quando la polizia giudiziaria operi autonomamente, ma anche quando deleghi il personale sanitario allorché il già indiziato, coinvolto in un sinistro, sia sottoposto a cure mediche.

Quando, invece, l’indiziato sia sottoposto a cure mediche e sia in condizioni di comprendere il significato dell’avviso della facoltà di nominare un difensore, l’obbligo sussiste quando l’esame non rientri nel protocollo sanitario autonomamente avviato dal personale sanitario, ma costituisca un accertamento eccentrico ed ulteriore che i sanitari, se non richiesti, non avrebbero espletato.

Se l’accertamento è effettuato per fini diagnostici, la richiesta della polizia giudiziaria ha funzione meramente ricognitiva.

In conclusione, nel caso scrutinato l’indagata era stata trovata in stato di incoscienza a bordo dell’autovettura. Gli operanti, a causa del forte sospetto dell’assunzione di alcolici, avevano deciso di chiedere gli esami ematologici al personale sanitario dell’ospedale dove la donna era stata condotta.

Sulla donna si era già addensato un quadro indiziario: gli operatori sanitari avevano agito su delega della polizia giudiziaria, quindi con finalità investigativa e non curativa, sicché doveva essere dato l’avviso.

 

Avv. Massimo Biffa

Roma, 26 febbraio 2018