CHI SONO I “CONGIUNTI” CHE POTREMO INCONTRARE DAL 4 MAGGIO?

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Dpcm) dello scorso 26 aprile, con il quale il premier Conte ha annunciato l’inizio della Fase 2 dell’emergenza Coronavirus a partire dal 4 maggio, ha dato la stura a discussioni che tutt’oggi continuano.

L’art. 1, comma 1, lettera a) del Dpcm, pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale”, serie generale n. 108, 27 aprile 2020, recita: “sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza».

Ci si affanna perciò a capire chi mai siano i “congiunti” che si potrà andare ad incontrare dal 4 maggio.
Come noto, sono subito sorti dubbi sulla interpretazione del termine “congiunti”, pertanto, consapevole dell’interesse che l’argomento riveste per gli operatori di Polizia Locale, chiamati ad attivarsi per far rispettare le disposizioni del Dpcm, ritengo opportuno dare il mio contributo per la migliore comprensione del testo normativo, strumentale alla sua più efficace applicazione.

Consapevole del dibattito in corso in ogni sede, dalla mera cronaca giornalistica – in cui sono spesso accentuati i toni della critica politica al provvedimento ed al Capo del Governo che lo ha emanato – al parere di illustri giuristi, il mio intento è quello di offrire agli appartenenti al Corpo della Polizia Locale una lettura che tenga conto delle implicazioni giuridiche del termine congiunti e del fatto che sono imminenti i chiarimenti di Palazzo Chigi.
In quest’ottica, quindi, se ci si chiede: “Ma chi sono esattamente i congiunti?” Non può non rispondersi che sono innanzitutto i parenti, stretti o strettissimi. “E i coniugi? Anche loro, malgrado l’assenza di un rapporto di parentela fra moglie e marito, sono da ritenersi congiunti?” Sì, ovviamente. 

Nella lingua italiana la parola congiunto, sebbene non combaci alla perfezione con coniuge, è un sinonimo di questa parola fin dal Trecento, ed anche il nostro Codice penale non manca di considerarlo tale. 

Volgendo lo sguardo al Codice Civile, invece, emerge che in quella sede si parla espressamente di legami di parentela. Ad esempio, all’art.74, il codice civile recita:
La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all’interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo
Nessuna traccia, invece, di una definizione simmetrica del termine “congiunti”, per il quale il Codice Civile si limita all’utilizzo in riferimento a specifiche norme di settore.

Il Codice Penale, invece, unico caso nel nostro ordinamento, all’art. 307, rubricato Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata, al comma 4, contiene proprio la nozione di congiunto:
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all’associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, è punito con la reclusione fino a due anni. La pena è aumentata se l’assistenza è prestata continuatamente.
Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto. 

Agli effetti della legge penale, s’intendono per i prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole”. 

Tralasciando il fatto che, come espressamente detto dalla norma, questa definizione vale “ai fini della legge penale”, dal 4 maggio ci si può dunque spostare per incontrare, oltreché un parente, il proprio marito o la propria moglie.
E gli affini, i parenti di un coniuge rispetto all’altro coniuge? Dal momento che il Codice penale parla di “prossimi congiunti”, e il decreto del 26 aprile di semplici “congiunti”, sono ammessi a loro volta senz’altro, anche nel caso in cui il marito o la moglie fossero defunti e non vi fossero figli.

Via libera, perciò, anche per andare a trovare suoceri e generi, nuore e cognati, o per accoglierli in casa.
Certo, la nozione di congiunti che si desume dal codice penale è abbastanza ampia. In ipotesi, infatti, dal 4 maggio, si potrebbe sicuramente andare a incontrare anche la zia che abita a Terracina di fronte al mare, anche se è non la si vede da anni.

Nell’elenco dell’art. 307 del c.p., però, non sono ricompresi né i cugini, né gli amici, né i fidanzati.
Sembrerebbero escluse tutte quelle persone che hanno un legame stabile, ma non certificato né da un matrimonio, né da una unione civile. 

Sono sorti perciò altri dubbi sull’ampiezza del termine congiunto contenuto nel decreto.
Molti giuristi, allora, hanno argomentato che la sentenza della Corte di cassazione penale 10 novembre 2014 n° 46351, ricomprende espressamente la fidanzata tra coloro che possono percepire il risarcimento del danno a seguito di incidente stradale. 

In buona sostanza, quindi, la sentenza ha stabilito che anche un fidanzato è da considerarsi un congiunto, cioè qualcuno con cui si ha un rapporto affettivo stabile e duraturo a prescindere dall’esistenza di rapporti di parentela o affinità.
In seguito alle critiche, in una nota del 27 aprile Palazzo Chigi ha chiarito che i “congiunti” sono “parenti, affini, coniuge, conviventi, fidanzati stabili, affetti stabili”.

Il premier Conte, per fare chiarezza sulla possibilità di far visita ai congiunti, ha detto: “cosa significa il termine ‘congiunti’ presente nel decreto della fase 2? Congiunti è una forma ampia e generica, lo preciseremo con le Faq. Non significa che si potrà andare in casa altrui a trovare amici e a fare feste, si andranno a trovare persone con cui ci sono affetti stabili, vorrei ricordare che un quarto dei contagi avviene negli appartamenti, nelle abitazioni private“.

Entrerebbero, pertanto, nella definizione non solo “parenti ed affini”, dove per affini si intendono suoceri, nuore, generi, ma anche “fidanzamenti e affetti” purchè “stabili”.
Le discussioni si sono allora spostate sul concetto di stabilità e sulla possibilità di dimostrare la stabilità di un rapporto.
Inevitabile chiedersi se nel concetto di affetto stabile possa rientare un vecchio e saldo legame di amicizia; tuttavia, non può non riflettersi che se si ammettesse di estendere il concetto di congiunti a qualsiasi relazione affettiva o amichevole, la norma sarebbe svuotata di contenuto, perché non vi sarebbe evidentemente più alcun limite al suo perimetro applicativo.

In definitiva, sembra pacifico che il termine congiunti è piuttosto ambiguo, pertanto, se Palazzo Chigi non chiarirà entro il 4 maggio l’articolo del decreto che riguarda questo aspetto, il rischio è che tutti, o comunque troppe persone, in Italia, usciranno di casa e le Forze pubbliche non saranno in grado di intervenire uniformemente in tutto il Paese.
Il rischio potrebbe essere anche quello che il Dpcm venga interpretato in modo differente da una regione ad un’altra, addirittura da una città ad un’altra.

Molto opportunamente, quindi, il Governo si è impegnato a chiarire nei prossimi giorni con una pagina di domande e risposte (FAQ: Frequently Asked Questions, domande poste frequentemente), che sarà visibile sul sito di Palazzo Chigi, questo e gli altri dubbi interpretativi relativi al provvedimento.
Non deve essere dimenticato, inoltre, che quanto viene certificato sul modulo di autocertificazione dai cittadini può essere oggetto della sanzione amministrativa, dunque è indispensabile che venga chiarito esattamente che cosa si intende per “congiunti”.  

 

Avv. Massimo Biffa  

Roma, 30 aprile 2020