CITTÀ PIÙ SICURE CON IL D.L. 14/2017 CONVERTITO IN L. 48/2017

  1. LA SICUREZZA URBANA CONDIVISA TRA POLIZIA LOCALE E FORZE DI POLIZIA DELLO STATO.
  2. LA VIDEOSORVEGLIANZA URBANA INTEGRATA.
  3. LE MODIFICHE NORMATIVE CHE RIGUARDANO LA POLIZIA MUNICIPALE

ad integrazione di quanto già pubblicato con parere di giugno 2017

I. La sicurezza urbana condivisa tra polizia locale e forze di Polizia dello Stato. Gli argomenti che Vi propongo prendono spunto dalla normativa introdotta con il Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito nella legge N. 18 aprile 2017 n. 48, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”, che reputo importante sottoporre alla Vostra attenzione, sia pur con una breve analisi.

La nuova legge ha sottoposto l’architettura della sicurezza urbana ad un decisivo intervento di riforma ed avrà ricadute anche sulla gestione del comparto di sicurezza e sul destino professionale degli operatori in divisa.

È noto, del resto, che la Polizia Locale attende da anni l’adeguamento del proprio ordinamento alle crescenti nuove incombenze che le sono state attribuite negli ultimi decenni in materia di sicurezza urbana e controllo del territorio. In molte zone del nostro Paese, infatti, la Polizia locale svolge attività di vero e proprio ordine e sicurezza pubblica, sostituendo le forze di Polizia dello Stato, senza però avere adeguata preparazione, supporto, né adeguati strumenti normativi e le necessarie tutele. La Polizia Locale, come ben noto, pur svolgendo funzioni di pubblica sicurezza, non rientra tra le Forze di Polizia.

Tuttavia, la progressiva contrazione numerica degli operatori statali e l’aumento delle attività contrarie alla legge hanno reso necessario, da parte delle amministrazioni comunali, fornire risposte inedite chiedendo alla Polizia Municipale di garantire un maggior controllo del territorio collaborando con le altre forze dell’ordine dello Stato.

Questo stato di cose, direttamente tratto dall’esperienza territoriale di molti amministratori locali, è stato trasfuso nel d. L. 14/2017, recante, come visto, disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città.

Innanzitutto deve essere rilevato che il processo di formazione del D.L. 14/2017 è strettamente legato al c.d. decreto Minniti n. 13 del 17 febbraio 2017 in tema di “Disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell’immigrazione illegale”.

I due decreti si pongono infatti quale obiettivo comune quello di garantire una maggiore sicurezza interna in contrasto a fenomeni di forte impatto sociale quali l’immigrazione irregolare e il degrado ambientale delle città.

Con l’approvazione del pacchetto sicurezza il Governo ha aperto la strada ad una inedita modalità di collaborazione tra Forze di Polizia dello Stato e Polizia Locale, da realizzarsi attraverso un uso condiviso e regolato delle informazioni e delle tecnologie. Solo mettendo in stretta relazione gli operatori e tutte le dotazioni preposte alla gestione della sicurezza delle città, sarà infatti possibile aumentare il contrasto dell’illegalità e dell’insicurezza.

È stato in tal modo formulato il concetto di “sicurezza urbana integrata”, che attiene alla necessaria condivisione strategica delle azioni di contrasto dei reati. Il cuore dell’importante provvedimento è infatti rappresentato dalla necessità di mettere in circolazione le informazioni e le tecnologie tra tutte le forze di polizia, nel rispetto delle diverse prerogative.

Ed appunto la finalità della maggiore sicurezza urbana viene perseguita dal decreto in esame mediante forme preventive di controllo demandate direttamente agli Enti Locali, con un ruolo primario in capo al Sindaco, nonché forme di cooperazione tra Polizia Locale e gli altri Corpi, oltre ad incentivi per il recupero delle aree urbane degradate e all’inasprimento delle sanzioni per i soggetti coinvolti nei c.d. “disordini urbani”.

In sostanza il D.L. si compone di 18 articoli suddivisi in due diversi Capi. Il primo è composto di due Sezioni. La Sezione I è dedicata alla definizione dei concetti di sicurezza integrata e la seconda tratta della sicurezza urbana in generale.

La Sezione II (artt. 3-8) tratta in particolare della sicurezza urbana e contiene gli aspetti di maggiore interesse mediatico.

Il Capo II contiene invece disposizioni a tutela della sicurezza delle città e del decoro urbano.

Il Capo I del decreto, intitolato “Collaborazione interistituzionale per la promozione della sicurezza integrata e della sicurezza urbana”, all’art. 1 della Sezione I, dedicata alla “Sicurezza integrata”, contiene l’“Oggetto e definizione” della stessa ed infatti reca:

“1. La presente Sezione disciplina, anche in attuazione dell’art. 118, terzo comma, della Costituzione, modalità e strumenti di coordinamento tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ed enti locali in materia di politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata.

Ai fini del presente decreto, si intende per sicurezza integrata l’insieme degli interventi assicurati dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali, nonché da altri soggetti istituzionali, al fine di concorrere, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità, alla promozione e all’attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità territoriali.

2-bis. Concorrono alla promozione della sicurezza integrata gli interventi per la riqualificazione urbana e per la sicurezza nelle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia finanziati con il fondo di cui all’art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232”.

All’art. 2, nel quale sono definite le “Linee generali per la promozione della sicurezza integrata”, è stato previsto che esse sono rivolte, prioritariamente, a coordinare e favorire la collaborazione tra forze di Polizia locali e Corpi nei seguenti settori:

a) scambio informativo tra polizia locale e forze di polizia presenti sul territorio;

b) interconnessione, a livello territoriale, tra le sale operative della polizia locale e quelle delle forze di polizia, e regolamentazione dell’utilizzo in comune di sistemi di sicurezza tecnologica per il controllo delle aree e attività soggette a rischio;

c) aggiornamento professionale integrato per gli operatori.

Posto che, all’art. 4, la Legge 48/2017 intende per “sicurezza urbana il bene pubblico relativo alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso il contributo congiunto degli Enti territoriali attraverso interventi di riqualificazione e recupero delle aree degradate, eliminazione dei fattori di marginalità e/o esclusione sociale, prevenzione della criminalità e promozione della legalità, l’intenzione del Legislatore è quella di creare una rete di interscambio informativo tra gli operatori al fine di acquisire dati e conoscenze specifiche in ambito di sicurezza pubblica e urbana, responsabilizzando tutti gli attori istituzionali competenti nella gestione del territorio che, in presenza di comportamenti ascrivibili a una più ampia fenomenologia di marginalità e devianza, non possiedono, dal punto di vista delle politiche governative ideatrici della riforma, adeguati strumenti di intervento.

All’art. 5 della L. 48/2017, sempre nella prospettiva di collaborazione interistituzionale, è infatti prevista la sottoscrizione, tra il Prefetto e i Sindaci delle città, di patti per l’attuazione della c.d. “sicurezza urbana”, volti al perseguimento di alcuni obiettivi definiti prioritari, quali: prevenzione e contrasto alla criminalità e ai disordini; promozione e tutela della legalità; promozione e rispetto del decoro urbano; promozione dell’inclusione, della protezione e della solidarietà sociale.

In sintesi, il legislatore ha affidato al Prefetto ed al Sindaco, attraverso la stipulazione di appositi patti – nel rispetto delle linee generali sulla sicurezza integrata e delle linee guida sulla sicurezza urbana – l’attuazione sul territorio dei progetti di sicurezza urbana, aventi gli obiettivi appena descritti.

 

II. La videosorveglianza urbana integrata. Come visto, quindi, il D.L. 14/2017, convertito nella legge n. 48/2017, ha inserito nel nostro ordinamento un innovativo concetto: quello della collaborazione interistituzionale per la promozione della sicurezza integrata e della sicurezza urbana. In pratica, viene finalmente chiarito dal legislatore che, nel rispetto delle diverse prerogative, anche i comuni, i sindaci e la polizia locale concorrono alla promozione della sicurezza integrata che, prima di tutto, significa scambio informativo tra le forze di Polizia Locale e dello Stato, ma anche condivisione dei sistemi di sicurezza finalizzati al controllo delle aree delle attività a rischio. E siccome le infrastrutture di videosorveglianza urbana risultano funzionali e strategiche, il decreto sicurezza 2017 dedica ampio spazio all’incentivazione concreta di queste dotazioni tecnologiche per attivare città più sicure.

Strumenti come gli impianti di videosorveglianza comunale, le dotazioni radio per l’emergenza e tutte le tecnologie di cui possono disporre i comuni, devono essere resi disponibili in maniera regolata a tutti i soggetti pubblici deputati al controllo del territorio e delle città.

Spetta quindi agli amministratori locali prendere atto di questo importante cambiamento di rotta ed avvicinarsi con uno stile più pragmatico ai tavoli per la promozione della sicurezza urbana integrata.

Con riferimento al tema della videosorveglianza urbana integrata, si deve dire che, anche se la Polizia Locale non è ancora abilitata ad occuparsi di criminalità a tutto tondo, saranno le tecnologie all’avanguardia di cui la stessa dispone, come per esempio i varchi lettura targhe cittadini di ultima generazione, a fornire un utile supporto a Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia di Stato.

La Legge 48/2017 ha inoltre previsto incentivi per nuovi impianti di videosorveglianza.

L’art. 5, comma 2ter infatti prevede che la Polizia municipale – ai fini della prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, attraverso servizi e interventi di prossimità, in particolare a vantaggio delle zone maggiormente degradate – possa dotarsi di impianti di videosorveglianza finanziati dallo Stato, che autorizza la spesa di 7 milioni di euro per l’anno 2017 e di 15 milioni per i due anni successivi.

Il D. Min. Interno 31.01.2018, definisce le modalità di presentazione, da parte dei Comuni, delle richieste di ammissione ai finanziamenti previsti dal suddetto art. 5 comma 2ter per i sistemi di videosorveglianza, nonché i criteri per la ripartizione delle risorse.

II. Occorre inoltre far rilevare che, al fine di conseguire una maggiore diffusione delle iniziative di sicurezza urbana nel territorio, nonché per ulteriori finalità di interesse pubblico, i patti sulla sicurezza urbana e gli accordi per la promozione della sicurezza integrata possono riguardare anche progetti di privati per la messa in opera di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati, con software di analisi video per il monitoraggio attivo ed invio di allarmi automatici a centrali delle forze di Polizia o istituti di vigilanza privata convenzionati.

I progetti possono essere proposti dai seguenti soggetti:

  • enti gestori di edilizia residenziale;
  • amministratori di condomini;
  • imprese, anche individuali, dotate di almeno dieci impianti,
  • associazioni di categoria o consorzi o comitati comunque denominati, costituiti ad hoc, tra imprese, professionisti o residenti.

 

III. Le modifiche normative che riguardano la Polizia municipale che scaturiscono direttamente dalla novella del 2017 sono:

a) nuove assunzioni a tempo indeterminato.

In sede di conversione del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, è stato aggiunto all’art. 7 il comma 2 bisUlteriori strumenti e obiettivi per l’attuazione di iniziative congiunte”, il quale prevede che “Per il rafforzamento delle attività connesse al controllo del territorio e al fine di dare massima efficacia alle disposizioni in materia di sicurezza urbana contenute nel presente provvedimento, negli anni 2017 e 2018 i comuni che, nell’anno precedente, hanno rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all’articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, possono assumere a tempo indeterminato personale di Polizia Locale…”. Le assunzioni, come previsto dallo stesso comma 2-bis, devono rispettare solo gli obblighi generali di contenimento della spesa di personale, senza vincoli numerici; peraltro, le cessazioni dal servizio del personale della Polizia municipale non rilevano al fine del calcolo della facoltà di assunzione del restante personale. Conseguentemente, si ha la possibilità di assumere a tempo indeterminato, con percentuali più favorevoli rispetto al restante personale.

In sintesi, tale norma consente ai comuni, che non hanno problemi di bilancio, d’introdurre nuovo personale nell’organico della Polizia municipale, con un notevole miglioramento nella gestione della sicurezza urbana.

b) accesso alle banche dati della Polizia statale.

L’art. 10, comma 6, prevede l’accesso degli organi di Polizia locale alle banche dati già in uso agli organi di Polizia dello Stato, secondo livelli di accesso definiti, ai sensi del successivo comma 6- bis, con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Tale norma avrà di sicuro una buona ricaduta sulle attività della Polizia municipale, che potrà svolgere con maggiore professionalità i servizi esterni, e conseguentemente sulla sicurezza dei cittadini.

c) incentivi per nuovi impianti di videosorveglianza.

Come visto, l’art. 5, comma 2 ter, anch’esso aggiunto in sede di conversione, prevede che la Polizia municipale– ai fini della prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, attraverso servizi e interventi di prossimità, in particolare a vantaggio delle zone maggiormente degradate- possa dotarsi di impianti di videosorveglianza finanziati dallo Stato.

d) regolamenti di polizia urbana.

L’art. 9, comma 3, come integrato dalla legge di conversione, prevede che “i regolamenti di polizia urbana possono individuare aree urbane su cui insistono scuole, plessi scolastici e siti universitari, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico, alle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo”. Quanto sopra, al fine di tutelare il decoro urbano e la sicurezza dei cittadini e consentire la normale fruizione delle strutture cittadine per il soddisfacimento delle esigenze della vita quotidiana. Tali previsioni permettono alla Polizia municipale di censurare i comportamenti che contraddicono tali finalità, oltreché con sanzioni amministrative, anche con l’immediato allontanamento dal luogo dove è stata commessa la violazione.

e) riconoscimento dell’equo indennizzo.

Durante i lavori alla Camera in prima lettura del DDL C. 4310-A- disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città- è stato approvato un emendamento del Governo per l’ introduzione degli istituti dell’equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio anche per il personale della Polizia locale.

Quindi, l’art. 7, comma 2ter, della legge di conversione 18 aprile 2017, n.48, prevede- tra gli ulteriori strumenti per l’attuazione di iniziative congiunte- che al personale della Polizia municipale si applichino gli istituti dell’equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio.

 

Avv. Massimo Biffa

Roma, 19 giugno 2018