I nuovi delitti di ricettazione e riciclaggio. Decreto Legislativo n. 195/2021.

Carissimi,

come sapreTe il 30.11.2021 sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 195/2021.

Detto decreto, il cui contenuto desidero commentare con Voi, ha dato attuazione alla Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23.10.2018 sulla lotta al riciclaggio mediante strumenti di matrice penalistica.

La “nuova” normativa si è posta quale obiettivo, da un lato, di elaborare un perimetro di operatività comune a tutti gli stati membri dell’Unione Europea che permetta di individuare i requisiti minimi necessari ai fini della configurabilità delle condotte penalmente rilevanti rientranti nel reato di riciclaggio e, dall’altro lato, di fissare i criteri di dosimetria della pena per contrastare il fenomeno del c.d. “Forum shopping”.

Con il termine “forum shopping” si intende il rischio che il riciclatore possa scegliersi lo stato membro in cui commettere il reato, in ragione di eventuali vuoti legislativi o di previsioni incriminatrici o trattamenti sanzionatori più favorevoli e/o al fine di approfittare della presenza di ostacoli alla cooperazione internazionale.

Ciò in quanto attraverso tale fenomeno la criminalità organizzata spesso ha scelto di radicare le proprie attività di “ripulitura” del denaro sporco proprio in quelle Nazioni nelle quali la rete del controllo aveva le maglie più larghe.

Volendo sintetizzare quali novità, di interesse per Voi, siano state apportate dalla riforma, occorre evidenziare come le stesse riguardino essenzialmente:

  • l’ampliamento dei reati presupposto dei delitti di cui agli artt. 648 c.p. (ricettazione), 648 bisp. (riciclaggio), 648 ter c.p. (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) e 648 ter 1 c.p. (autoriclaggio);
  • la introduzione di nuove ipotesi circostanziali;
  • la modifica di talune circostanze di reato già esistenti;
  • l’estensione delle norme sulla giurisdizione italiana ad alcuni fatti commessi all’estero.

Nel dettaglio, la citata disciplina:

  • ha esteso per la prima volta il novero dei reati presupposto dei reati di ricettazione, riciclaggio, reimpiego ed autoricilaggio anche alle contravvenzioni, prevedendo per tali ipotesi nuove ed autonome cornici edittali;
  • ha esteso la configurabilità dei reati di riciclaggio e autoriciclaggio ai beni provenienti da qualsiasi delitto, “anche colposo”;
  • ha introdotto una nuova ipotesi di ricettazione aggravata per il caso in cui il fatto sia commesso nell’esercizio di un’attività professionale (così come già previsto per il riciclaggio, l’impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e l’autoriciclaggio);
  • ha adattato le cornici edittali della c.d. ricettazione affievolita o attenuata distinguendola a seconda che il reato presupposto sia un delitto o una contravvenzione;
  • ha modificato le previsioni sanzionatorie dell’attenuante dell’autoriciclaggio (“la pena è diminuita quando il denaro i beni o le altre utilità provengono da delitto punito con pena inferiore nel massimo a 5 anni”) trasformando tale circostanza da indipendente (per inciso le circostanze indipendenti sono quelle che determinano una nuova cornice edittale, indipendente – appunto – da quella del reato base[1]), a circostanza attenuante comune (quella che comporta la diminuzione della pena fino ad 1/3);
  • ha rimodulato la clausola di estensione della punibilità del reato, prevista dall’ultimo comma dell’art. 648 c.p., per il caso in cui l’autore del reato presupposto sia non imputabile o non punibile o manchi una condizione di procedibilità;
  • ha esteso infine la giurisdizione italiana ai fatti di ricettazione e autoricilaggio commessi dal cittadino all’estero senza limitazione.

 

La principale novità della riforma, come cennato, è rappresentata dall’estensione delle fattispecie di cui agli artt. 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 c.p. anche ai beni provenienti da contravvenzione.

Il Legislatore Italiano, in ottemperanza alla Direttiva Europea sopra richiamata, ha in tal modo superato “per tabulas” le dispute dottrinali e gli orientamenti giurisprudenziali che, invece, escludevano la configurabilità delle fattispecie criminose sopra indicate in caso di reati presupposto di natura contravvenzionale, introducendo per tali ipotesi nuove cornici edittali.

Sul punto vale la pena subito rilevare come, le contravvenzioni presupposto rilevino a

prescindere che siano dolose o colpose ex art. 42, comma 4, c.p. ovvero se siano offensive o meno di beni patrimoniali.

Scendendo ancora nel dettaglio e venendo alle modifiche minori apportate dalla “nuova” disciplina, come anticipato, troviamo l’introduzione di una nuova ipotesi circostanziale di c.d. “ricettazione aggravata” e la rimodulazione della cornice edittale della c.d. “ricettazione affievolita o attenuata”, oltreché la nuova disciplina estensiva della giurisdizione italiana in ordine alle fattispecie di ricettazione e autoriciclaggio commesse all’estero.

Quanto alla prima novità, la nuova circostanza aggravante introdotta nell’art. 648 c.p.  ricorre allorché la res criminosa provenga dai delitti di rapina aggravata (art. 628, comma 3, c.p.), estorsione aggravata (art. 629, comma 2, c.p.) o furto aggravato (art. 625 n. 7-bis c.p.).

Detta nuova circostanza, ad effetto comune, estende anche alla ricettazione l’inasprimento sanzionatorio già previsto per riciclaggio, il reimpiego e l’autoriciclaggio per il caso in cui il fatto sia commesso «nell’esercizio di un’attività professionale».

Tale espressione ha un significato particolarmente ampio in quanto ricomprende qualsiasi attività professionale, giacché – come puntualizzato dalla Giurisprudenza – a tal fine rilevano non soltanto le attività per il cui esercizio è richiesta l’iscrizione ad un particolare albo o una speciale abilitazione, ma qualunque attività economica o finanziaria diretta a creare nuovi beni e servizi oppure qualsiasi attività diretta allo scambio e alla distribuzione di beni nel mercato del consumo.

Quanto alla seconda novità, invece, relativa alla c.d. ricettazione affievolita o attenuata, la stessa è, lo ribadisco, una circostanza attenuante c.d. indipendente, prevedendo una pena del tutto indipendente dalla fattispecie base.

Sempre in attuazione della sopra citata normativa euro-unitaria, il d.lgs. n. 195/2021, ha, come detto, esteso anche alla ricettazione ed all’autoriciclaggio le norme sul principio di ubiquità della giurisdizione italiana, includendo tali figure criminose tra quelle eccezioni espressamente previste dall’art. 9, comma 4, c.p.

E’ risaputo come detto articolo preveda sempre la punibilità secondo la legge italiana nel caso in cui il cittadino italiano commetta all’estero alcuni delitti, quali, quello di corruzione di incaricato di pubblico servizio (artt. 320 e 321 c.p.) e di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.), anche in assenza della relativa condizione di procedibilità (rectius: la richiesta del Ministro della Giustizia).

Ora tale disciplina varrà anche per i delitti di ricettazione ed autoriciclaggio oggetto di commento in questa sede.

A seguito di tale modifica, rimarrà irrilevante, poi, ai fini della sussistenza delle fattispecie, che l’eventuale reato presupposto sia stato commesso in Italia ovvero all’estero e che, in questo secondo caso, il fatto non costituisca reato per l’ordinamento straniero, purché si tratti di fatto previsto come tale dalla legge italiana.

Viceversa, laddove siano la ricettazione o l’autoriciclaggio ad essere commessi all’estero, occorrerà distinguere a seconda che:

  • l’autore del fatto sia un cittadino italiano. In tale caso la punibilità del fatto è ora sempre prevista in forza di quanto stabilito dal nuovo art. 9, comma 4, c.p., per il quale, come visto, in deroga al principio di territorialità, la ricettazione e l’autoriciclaggio commessi all’estero da un cittadino italiano sono sempre punibili, anche in assenza della relativa condizione di procedibilità (ossia la richiesta del Ministro della Giustizia);
  • l’autore dei fatti commessi all’estero sia uno straniero. In questo caso la soluzione è duplice. Difatti nel caso in cui il reato sia commesso ai danni di un cittadino il suo autore sarà punibile a condizione che si trovi sul territorio italiano e vi sia richiesta del Ministro della Giustizia. Viceversa, laddove il fatto sia commesso ai danni di uno straniero la sua punibilità in Italia è sempre da escludersi, giacché, da un lato, la ricettazione e l’autoriciclaggio sono fattispecie punite nel minimo con pena inferiore alla pena minima di tre anni indicata dall’art. 10, comma 2, c.p. quale condizione per la punibilità del reato comune commesso dallo straniero all’estero; e, dall’altro, tenuto conto della natura istantanea di tali reati (che si consumano nel momento e nel luogo in cui l’agente acquista oppure ottiene il possesso della cosa di provenienza illecita ovvero commette le condotte di impiego, sostituzione, trasferimento di tali cose in modo da ostacolare la loro provenienza illecita) ai fini della loro perseguibilità in Italia non può attribuirsi alcun rilievo al luogo in cui venga accertata la detenzione della res illicita e alla permanenza dei loro effetti nel territorio nazionale.

 

Venendo, conclusivamente, a quelli che possono essere i risvolti pratici per Voi operatori di Polizia Locale, posso dire che:

 

  • per il caso del riciclaggio, la previsione di cui alla prima parte del secondo comma dell’art. 648 bisp., secondo cui “La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi”, è consentito procedere al fermo di indiziato di delitto qualora ovviamente ne ricorrano i presupposti.
  • per il caso dell’impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita di cui al secondo comma dell’art. 648 terp., secondo cui “la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi”, è consentito procedere al fermo di indiziato di delitto qualora ovviamente ne ricorrano i presupposti.

 

Sempre sperando di farvi cosa gradita, allego in calce una tabella dalla quale potrete vedere le modifiche apportate dalla normativa in questione.

Tanto dovevo

Avv. Massimo Biffa

 

 

 

 

 

 

Art. 9 c.p. “Delitto comune del cittadino all’estero

 

ARTICOLO PREVIGENTE ARTICOLO ATTUALE
 

1.Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce [la pena di morte o] l’ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato.

2.Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia ovvero a istanza o a querela della persona offesa.

3.Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che l’estradizione di lui non sia stata conceduta, ovvero non sia

stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto.

4.Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, la richiesta del Ministro della giustizia o l’istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 320, 321 e 346 bis.

 

 

 

 

1.Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce [la pena di morte o] l’ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato.

2.Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia ovvero a istanza o a querela della persona offesa.

3.Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che l’estradizione di lui non sia stata conceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto.

4.Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, la richiesta del Ministro della giustizia o l’istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 320, 321, 346-bis, 648 e 648-ter.1

 

 

 

 

ART. 648 c.p. “Ricettazione

 

ARTICOLO PREVIGENTE ARTICOLO ATTUALE
1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell’articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell’articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell’articolo 625, primo comma, n. 7-bis. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516 e il fatto è di particolare tenuità.

3. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l’autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.

 

1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell’articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell’articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell’articolo 625, primo comma, n. 7-bis. La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel

massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.

2. Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

3. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l’autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.

 

 

 

Art. 648 bis. c.p. “Riciclaggio

 

ARTICOLO PREVIGENTE ARTICOLO ATTUALE
1.Fuori dei casi di concorso nel reato,

chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare

l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con

la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000

2. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.

3. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

4.Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.

 

1.Fuori dei casi di concorso nel reato,

chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare

l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con

la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

2. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi

3. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.

4. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

5.Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.

 

 

Art. 648 ter c.p. “Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

 

ARTICOLO PREVIGENTE ARTICOLO ATTUALE
1.Chiunque, fuori dei casi di concorso

nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione

da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

2. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.

3. La pena è diminuita nell’ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 648.

Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.

 

1.Chiunque, fuori dei casi di concorso

nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione

da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

2. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

3. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.

4. La pena è diminuita nell’ipotesi di cui al quarto comma dell’art. 648.

Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.

 

 

 

 

Art. 648 ter. 1 c.p. “Autoriciclaggio

 

ARTICOLO PREVIGENTE ARTICOLO ATTUALE
1. Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in

attività economiche, finanziarie,

imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

2.Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro

12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non

colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

3.Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all’articolo 7 del decreto-legge 13

maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

4.Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

5.La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

6.La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l’individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

7.Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.

 

1. Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

2. La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi

3. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

4. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all’articolo 416bis.1 7 del decreto- legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

5.Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

6. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

7. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l’individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

8.Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.

 

 

 

 

 

[1]              Un esempio di circostanza indipendente è rinvenibile nell’art. 609-ter c.p. (circostanze aggravanti del delitto di cui all’art. 609-bis c.p.): “la pena è della reclusione da sei a dodici anni se[…]”; “la pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci”. Per comprendere meglio si riporta anche la cornice edittale del delitto base di riferimento: “reclusione da cinque a dieci anni”).