IL “CODICE ROSSO”: LA NUOVA LEGGE A TUTELA DELLE DONNE

Animato, come sempre, dall’intento di favorire il costante aggiornamento dei componenti il Corpo della Polizia Municipale iscritti alla Dippol, non posso fare a meno di segnalare alla vostra attenzione i contenuti della nuova legge, conosciuta come “Codice Rosso”, entrata in vigore lo scorso 9 agosto.

Sulla Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 2019 è stata infatti pubblicata la Legge 19 luglio 2019, n. 69, recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”, denominata “Codice Rosso”, entrata in vigore, come detto, il 9 agosto u.s..

Dopo il si definitivo del Senato al testo che modifica codice penale, codice di procedura penale e altre disposizioni di legge in materia di violenza sulle donne, il disegno di legge voluto dai ministri della Giustizia e della Pubblica Amministrazione, Alfonso Bonafede e Giulia Bongiorno, relatrice Stefania Ascari (M5s), è stato licenziato con 197 voti favorevoli (M5s, Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e autonomie), 37 astenuti (Pd e Leu) e nessun contrario.

Il disegno di legge si compone di 21 articoli che, come fa notare una relazione del Servizio Studi del Senato, “…. individuano un catalogo di reati attraverso i quali si esercita la violenza domestica e di genere e, in relazione a queste fattispecie, interviene sul codice di procedura penale al fine di velocizzare l’instaurazione del procedimento penale e, conseguentemente, accelerare l’eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime“.

La ratio sottesa alle norme risiede nella volontà di combattere il dilagare di violenze, maltrattamenti e femminicidi per scongiurare l’esito che, ormai con cadenza quotidiana, viene riportato nelle cronache.

D’ora in avanti ci sarà una corsia preferenziale per denunciare casi di abusi, come avviene nelle strutture di “pronto soccorso” per i pazienti più gravi, da ciò, infatti, la denominazione “codice rosso”, con la quale la legge è conosciuta.

Nel corso dell’iter parlamentare sono stati aggiunti diversi articoli. Come meglio vedremo in seguito, il più importante riguarda il Revenge Porn, norma incriminatrice che punisce la diffusione di immagini e video pornografici. Un altro articolo riguarda il reato di sfregio del volto, inserito nel codice penale.

Prima di passare alla disamina un po’ più dettagliata della nuova normativa, si può dire, in estrema sintesi, che i punti salienti della stessa sono rappresentati:

  • dall’obbligo di ascoltare la donna che ha sporto querela entro 3 giorni dall’iscrizione della notizia di reato;
  • dall’inasprimento delle pene e dalla eliminazione delle attenuanti per il femminicidio;
  • dalla introduzione di reati come il Revenge Porn e la deformazione permanente del volto.

I. La procedura: come appena accennato, tra le novità in ambito procedurale – che, peraltro, sono quelle che rivestono particolare importanza per le Forze di Polizia Giudiziaria – è previsto uno sprint per l’avvio del procedimento penale per alcuni reati: tra gli altri, maltrattamenti in famiglia, stalking, violenza sessuale, con l’effetto che saranno adottati più celermente eventuali provvedimenti di protezione delle vittime.
Gli articoli da 1 a 3 del ddl intervengono sul codice penale prevedendo, a fronte di notizie di reato sui delitti di violenza domestica e di genere che la polizia giudiziaria, acquisita la notizia di reato, riferisca immediatamente al Pubblico Ministero, anche in forma orale. Alla comunicazione orale seguirà senza ritardo quella scritta. Il Pubblico Ministero, entro 3 giorni dall’iscrizione della notizia di reato, assume informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato e, nel caso, scattano le indagini di polizia giudiziaria.
In ordine alla velocizzazione delle indagini e dei procedimenti giudiziari, il ddl prevede infatti la modifica dell’art. 347 e dell’art. 362 del c.p.p., sancendo con l’integrazione dell’art. 370 c.p.p. l’obbligo per la polizia giudiziaria, in presenza di determinati reati, di dare priorità alle indagini, escludendo la possibilità che quest’ultima valuti discrezionalmente l’esistenza dell’urgenza.

I reati, come accennato, vanno dai maltrattamenti contro familiari e conviventi, violenza sessuale aggravata e non, atti sessuali con minori, corruzione di minori, violenza sessuale di gruppo, stalking, lesioni personali aggravate, commessi in contesti familiari o di convivenza.
Dalla comunicazione della notizia di reato, il PM avrà tre giorni di tempo per ascoltare la testimonianza della vittima.
Il termine di tre giorni potrà essere prorogato solamente in presenza di imprescindibili esigenze di tutela di minori o della riservatezza delle indagini, pure nell’interesse della persona offesa.
Gli atti di indagine delegati dal pubblico ministero alla polizia giudiziaria devono essere svolti senza ritardo.

II. Misure cautelari e di prevenzione: è stata modificata la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, nella finalità di consentire al giudice di garantirne il rispetto anche per il tramite di procedure di controllo attraverso mezzi elettronici o ulteriori strumenti tecnici, come l’ormai più che collaudato braccialetto elettronico.
Le norme in vigore che disciplinano il reato di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa vengono rafforzate e l’art. 387-bis c.p. punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque violi gli obblighi o i divieti previsti dall’autorità giudiziaria.

Viene modificato inoltre l’art. 165 c.p. in materia di sospensione condizionale della pena, che è subordinata alla partecipazione a percorsi di recupero, organizzati ad hoc da enti o associazioni che si occupano di assistenza psicologica, prevenzione e recupero di soggetti condannati per reati sessuali.
Il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi viene ricompreso tra quelli che permettono l’applicazione di misure di prevenzione. In caso di maltrattamento, infatti, sono estese le norme del codice antimafia che prevedono anche la sorveglianza speciale e l’obbligo di dimora in un altro comune per l’uomo violento.

III. Nuovi reati: la legge in esame inserisce nel codice penale 4 nuovi reati:
1) il reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate, per vendicarsi dell’ex, dopo la fine della relazione (c.d. Revenge Porn), punito con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 5 mila a 15 mila euro: è inoltre punito anche chi “condivide” le immagini on line, infatti la pena si applica anche a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video, li diffonde a sua volta per provocare un danno agli interessati. La condotta può essere commessa da chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, diffonda, senza il consenso delle persone interessate, immagini o video sessualmente espliciti, destinati a rimanere privati. La fattispecie è aggravata se i fatti sono commessi nell’ambito di una relazione affettiva, anche cessata, ovvero mediante l’impiego di strumenti informatici;

2) il reato di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, sanzionato con la reclusione da 8 a 14 anni. La cronaca riporta ormai decine di casi di donne rimaste irreparabilmente offese per essere state colpite al volto dall’acido corrosivo lanciato da uomini che non si erano rassegnati all’interruzione del matrimonio o di una relazione sentimentale.
Quando, per effetto del delitto in questione, si provoca la morte della vittima, la pena è l’ergastolo. Inoltre, per chi viene condannato, è prevista l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio relativo alla tutela, alla curatela ed all’amministrazione di sostegno;

3) il reato di costrizione o induzione al matrimonio, introdotto con l’art. 558-bis c.p., punito con la reclusione ad uno a cinque anni. La fattispecie è aggravata quando il reato è commesso a danno di minori e la disposizione, vista la dimensione ultranazionale del fenomeno da colpire, stabilisce che il reato sia punito anche quando il fatto è commesso all’estero da o in danno di un cittadino italiano o da uno straniero residente in Italia.

4) il reato di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387-bis c.p.) che, come dianzi visto, è sanzionato con la detenzione da sei mesi a tre anni.

IV. Sanzioni: si aumentano le sanzioni già previste dal codice penale per i seguenti reati:

  • il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi, da un intervallo compreso tra un minimo di due e un massimo di sei anni, passa a un minimo di tre e un massimo di sette anni;
  • lo stalking passa da un minimo di sei mesi e un massimo di cinque anni a un minimo di un anno e un massimo di sei anni e sei mesi;
  • la violenza sessuale passa da sei a 12 anni, mentre prima la pena prevista andava da un minimo di cinque al massimo di dieci;
  • la violenza sessuale di gruppo passa a un minimo di 8 anni ed un massimo di 14 anni, mentre prima era previsto il minimo di 6 anni ed il massimo di 12 anni.

Deve essere inoltre evidenziato che, in relazione alla violenza sessuale, viene esteso dagli attuali 6 mesi a 12 mesi il termine concesso alla persona offesa per sporgere querela.
Vengono inoltre ridisegnate ed inasprite le aggravanti per l’ipotesi in cui la violenza sessuale sia compiuta in danno di minore di età.

È stata inserita un’ulteriore circostanza aggravante per il delitto di atti sessuali con minorenne: la pena è aumentata fino a un terzo quando gli atti sono posti in essere con individui minori di 14 anni, in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, pure solo promessa.
In caso di violenza su un minore di dieci anni si parte da un minimo di 12 fino a un massimo di 24 anni di reclusione (art. 13, c. 2, lett. b) Legge 19 luglio 2019, n. 69).
Nell’omicidio viene estesa l’applicazione delle circostanze aggravanti, facendovi rientrare finanche le relazioni personali.

V. Trattamento psicologico per condannati per reati sessuali. E’ prevista la possibilità per i condannati per delitti sessuali in danno di minori, di sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno, suscettibile di valutazione ai fini della concessione dei benefici penitenziari.

VI. Formazione specifica per Polizia e Carabinieri L’art. 5 della Legge stabilisce l’attivazione di specifici corsi di formazione per il personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia penitenziaria “in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di violenza domestica e di genere“.

VII. Le prime impressioni, a caldo, a meno di un mese dall’entrata in vigore del Codice Rosso. La stampa di questi primi giorni di settembre dà risalto ad alcuni commenti, che provengono da autorevoli fonti quali, ad esempio, Francesco Greco, Capo della Procura di Milano, che rileva la difficoltà di individuare le segnalazioni più gravi.

Secondo quanto si legge negli articoli, “Per essere efficace, qualsiasi legge ha bisogno di misure pratiche che la rendano applicabile concretamente altrimenti, per quanto giusta e sacrosanta essa sia, resta sulla carta.
È quello che rischia di accadere al «Codice rosso», la norma che impone alle forze di polizia di comunicare immediatamente alla Procura le notizie di reato su violenze sessuali, maltrattamenti in famiglia e stalking. Dal 9 agosto, quando è entrato in vigore il «Codice rosso», le segnalazioni ai pm sono raddoppiate. Non essendo pensabile che sia solo per il caldo che la gente diventa più violenta, è evidente che le forze di polizia, in questa prima fase, senza indicazioni precise, tendono ad una minore scrematura lasciando la valutazione finale alla magistratura”.
«Nessuno vuole contestare il Codice rosso, dico che sta diventando un problema a livello come gestirlo», spiega Francesco Greco, Capo della Procura di Milano dove «arrivano 30 allarmi al giorno» (contro i 15 del 2018, quando sono stati aperti 5.395 fascicoli), per ciascuno dei quali, dice la nuova legge, il pm deve sentire entro tre giorni la parte offesa o chi ha fatto la denuncia.

Un lavoro enorme che «ci impedisce di estrapolare i casi più gravi», aggiunge Greco e che può ingolfare anche l’ufficio gip, come la Procura in perenne carenza di personale, specie amministrativo, con richieste di misure cautelari che rischiano di arrivare tardi – anche perché non è prevista alcuna corsia preferenziale – oppure di non essere efficaci.
Tuttavia, nonostante queste comprensibili difficoltà, la magistratura guarda con favore al Codice Rosso e, in particolare, come si legge su “Avvenire” del 3 settembre, il Presidente della Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Milano, Fabio Roia, vede con un filo di soddisfazione l’impennata di denunce che stanno intasando i Tribunali di mezza Italia “…perché finalmente qualcosa si muove”.

Secondo il Presidente Roia assistiamo senza dubbio ad un fenomeno positivo, anche se in questo momento è subentrata l’ansia da parte delle Forze dell’Ordine e delle Procure di non riuscire ad evadere le troppe richieste che ricevono.
Succede comunque che le denunce si muovono, dal fondo dei cassetti o dai tavoli intasati dei Commissariati e finalmente vengono prese immediatamente in considerazione e trasmesse ai Pubblici Ministeri. Ciò che è stato da subito considerato il vero punto di svolta della legge di cui stiamo parlando.

Dovrebbe quindi avverarsi l’auspicio di chi aveva salutato l’approvazione del ddl con le parole: “Grazie al “Codice rosso” avremo meno femminicidi”.

 

Avv. M. Biffa