LA CIRCOLARE MINISTERIALE SULLE NUOVE PROCEDURE DI APPLICAZIONE DEL FERMO E DEL SEQUESTRO AMMINISTRATIVO

Nell’intento di favorire il costante aggiornamento dei componenti il Corpo della Polizia Municipale iscritti alla Dippol, mi sembra utile sottoporre alla Vostra attenzione il contenuto della Circolare n. 300/A/559/19/101/20/21/4/ del 21 gennaio 2019, che riveste sicuro interesse per l’attività che siete chiamati a svolgere.

Finalmente il Ministero dell’Interno ha emanato la tanto attesa circolare sulle nuove procedure per l’applicazione della misura cautelare del sequestro amministrativo e della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo.

Con la circolare del 21 gennaio 2019, infatti, il Ministero ha analizzato, con cura dei dettagli, le recenti modifiche normative agli artt. 213 e 214 del Codice della Strada, attuate dal decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (c.d. decreto sicurezza), convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132.

Il decreto suddetto ha infatti completamente riscritto le norme del Codice della Strada riguardanti la sanzione accessoria della confisca del veicolo, la misura cautelare del sequestro amministrativo (art. 213) e la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo (art. 214); la predetta norma, inoltre, ha dettato nuove disposizioni per semplificare le procedure di alienazione dei veicoli sottoposti a fermo e sequestro amministrativo (art. 215-bis).

Obiettivo dichiarato della circolare è quello della massima riduzione del numero di veicoli custoditi con spese anticipate dall’Erario e pertanto, in vista del raggiungimento del primario obiettivo del contenimento della spesa pubblica, le nuove disposizioni fanno un ricorso ampio e generalizzato all’affidamento del veicolo in custodia al proprietario o al conducente dello stesso.

Per quanto concerne l’ambito applicativo delle procedure illustrate nella circolare, esse trovano applicazione in tutti i casi in cui è previsto il sequestro amministrativo finalizzato alla successiva confisca del veicolo, compresi quelli derivanti dalla mancanza di copertura assicurativa di cui all’art. 193 CdS, e in tutte le ipotesi in cui è disposto il fermo amministrativo del veicolo, comprese quelle richiamate dalla legge 298/1974 (trasporto abusivo di merci).

Per espresso richiamo della circolare, la regola generale dell’affidamento del veicolo al possessore tende a prevalere anche su disposizioni particolari quale, ad esempio, l’ipotesi di circolazione con ciclomotori e motoveicoli senza indossare il casco protettivo, prevista dall’art. 171 del Codice della Strada.

Il rispetto della suddetta regola generale impone quindi agli organi di polizia stradale di considerare che l’affidamento del veicolo al “custode-acquirente” (ossia, secondo la definizione contenuta nella circolare, il soggetto che, ai sensi dell’art. 214-bis CdS, ha stipulato un’apposita convenzione con il Ministero dell’Interno e con l’Agenzia del Demanio all’esito dello svolgimento di gare ristrette, ciascuna relativa ad ambiti territoriali infraregionali, a cui è consegnato il veicolo nel caso in cui non sia affidato all’avente diritto alla custodia) ovvero al deposito autorizzato dal Prefetto, nelle provincie in cui tale figura non è stata ancora istituita, al di fuori dei casi normativamente stabiliti, rappresenta un’eccezione che deve essere limitata con ogni mezzo.

Tuttavia continuano a sussistere casi in cui l’affidamento all’“avente diritto alla custodia” (ossia, secondo la definizione contenuta nella circolare, il proprietario o, in caso di sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido ai sensi dell’art. 196 CdS a cui, secondo gli artt. 213 e 214 CdS, deve essere affidata la custodia del veicolo sequestrato o fermato) non può avvenire perché, altrimenti, verrebbe esautorata la finalità stessa delle norme.

È quanto accade nei casi di:

  • mancato pagamento immediato o versamento della cauzione per i titolari di patente di categoria C, C+E, D o D+E nell’esercizio dell’attività di autotrasporto di persone o cose che abbiano violato il limite di velocità di oltre 40 Km/h; nel caso di sorpasso vietato; di eccedenza del carico in misura superiore al 10% della massa complessiva totale o superamento dei limiti temporali di guida di oltre il 10%;
  • qualora il conducente di un veicolo immatricolato all’estero o munito di targa EE non provveda al pagamento immediato della sanzione amministrativa ovvero non presti la cauzione prevista dall’art. 207;
  • trasporti di cabotaggio in violazione delle disposizioni di cui al regolamento CE n. 1072/2009 (art. 46-bis della legge 298/1974);
  • mancata esibizione della documentazione relativa allo svolgimento di trasporti internazionali (art. 46-ter della legge 298/1974).

In definitiva, quindi, l’operatore di polizia, in occasione dell’applicazione delle misure del fermo o del sequestro amministrativo, dovrà fare concretamente tutto il possibile per affidare il veicolo all’avente diritto alla custodia, restando l’affidamento al custode-acquirente o al deposito autorizzato dal Prefetto, un’ipotesi assolutamente residuale nei casi di effettiva e documentata impossibilità di affidare il veicolo ad uno dei soggetti indicati, senza oneri per l’Amministrazione.

Per quanto concerne i requisiti del soggetto nominato custode, la circolare stabilisce che le norme degli artt. 213 e 214 CdS devono essere coordinate con le disposizioni generali dell’art. 259 C.p.p. ai sensi delle quali:

  • non può assumere la custodia chi si trova in manifesto stato di ubriachezza;
  • o di intossicazione da sostanze stupefacenti;
  • chi manifesta palese infermità mentale;
  • ovvero chi risulta essere sottoposto a misure di sicurezza detentive o a misure di prevenzione.

L’assenza di misure di sicurezza o di prevenzione deve essere accertata sulla base delle risultanze degli archivi della banca dati interforze di cui all’art. 8 della legge 121/1981. Ove non sia possibile acquisire tale informazione dagli archivi predetti, la stessa potrà essere comunque oggetto di autocertificazione, di dichiarazione sottoscritta utilizzando il modello allegato alla circolare stessa.

Ferma restando la regola generale dell’affidamento del veicolo all’avente diritto alla custodia, nelle ipotesi in cui il trasgressore non abbia i requisiti morali o psico-fisici previsti dagli artt. 120 e 259 c.p.p. per poter legittimamente assumere la custodia di un veicolo e non sia prontamente reperibile altro soggetto da nominare custode (proprietario, altro obbligato in solido ovvero delegato), il veicolo sequestrato o fermato deve essere comunque affidato a un custode-acquirente e, nelle province dove questi non è istituito, a un deposito autorizzato dal Prefetto, senza l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 213, comma 5, (sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.818 a euro 7.276, nonchè la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi) e 214, comma 1 CdS. (la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 776 a euro 3.111, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi).

Alla luce delle indicazioni operative che precedono, perciò, i casi previsti dalla legge in cui il veicolo sequestrato o fermato potrà essere affidato al custode-acquirente, laddove istituito, o ad un deposito autorizzato dal Prefetto, nelle provincie in cui il sistema non è ancora operativo, risultano i seguenti:

  1. trasgressore minorenne con impossibilità di affidamento a un genitore o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata da questi;
  2. avente diritto alla custodia che rifiuta di assumere la custodia del veicolo a proprie spese;
  3. avente diritto alla custodia che, pur dichiarandosi disponibile a custodire il veicolo sottoposto a sequestro, rifiuta o non si adopera a trasportare nell’immediatezza il veicolo in condizioni di sicurezza secondo le indicazioni fornite agli agenti accertatori;
  4. fermo amministrativo effettuato ai sensi dell’art. 207 CdS e dell’art. 202/2 quater CdS;
  5. fermo amministrativo effettuato ai sensi dell’art. 46-bis e dell’art. 46-ter, legge 298/74;
  6. trasgressore palesemente affetto da infermità di mente ovvero in stato di manifesta ubriachezza o stato di manifesta intossicazione da sostanze stupefacenti o psicotrope;
  7. assenza del trasgressore e obiettiva impossibilità di rintraccio del proprietario o di altro soggetto obbligato in solido;
  8. trasgressore sottoposto a misura di sicurezza detentiva o a misura di prevenzione;
  9. circolazione con veicolo sottoposto a sequestro o fermo amministrativo.

 

La circolare esamina tutti i casi di fermo e sequestro, accompagnando l’operatore passo per passo, anche per quanto riguarda l’apposizione dei sigilli, le caratteristiche del luogo di custodia, le modalità di conduzione o trasporto del veicolo fino al luogo di custodia, le conseguenze in caso di rifiuto dell’affidamento del veicolo da parte dell’avente diritto alla custodia (da 777 a 3.114 euro, in caso di fermo; da 1.835 a 7.341 euro in caso di sequestro, sospensione della patente di guida da uno a tre mesi in entrambi i casi).

Inoltre, viene descritta compiutamente la procedura di affidamento al custode-acquirente o ai centri autorizzati dalle Prefetture.

È stata quindi fatta una notevole opera di razionalizzazione, con tanto di modulistica da utilizzare, che avrà l’effetto di ricondurre ad unità l’azione degli organi di polizia stradale, soprattutto nell’ambito delle polizie municipali e provinciali, che alcune volte risentono della mancanza di unità verticistica che, di solito, tende a tradursi in differenti prassi applicative.

 

Avv. Massimo Biffa

Roma, 4 aprile 2019