
I. Come noto, dopo l’approvazione della Camera, anche l’aula del Senato ha approvato, il 28 marzo, il Ddl sulla legittima difesa, che diventa così legge.
Il provvedimento, fortemente voluto dal Vice Premier Salvini, modifica alcuni articoli del codice penale, del codice civile e del codice di procedura penale.
L’assunto cardine del testo di legge approvato in via definitiva può essere riassunto nell’affermazione secondo la quale la difesa in casa è sempre legittima, il che significa che la reazione all’aggressione o alle minacce subite in casa o sul posto di lavoro è da considerarsi sempre “proporzionata”, dunque è sempre giustificata.
Di conseguenza, non è punito chi, “in stato di grave turbamento”, reagisce all’aggressore.
Il testo, redatto in 9 punti, non riguarda solo la nuova formulazione dell’art. 52 c.p., che regola, appunto la legittima difesa, ma prende in esame anche i reati contro il patrimonio e il delitto di violazione di domicilio, inasprendone le pene.
II. È sicuramente interessante vedere un po’ più da vicino cosa prevede la nuova legge e quali sono le novità.
DIFESA IN CASA SEMPRE LEGITTIMA – L’articolo 1 della legge modifica l’articolo 52 del codice penale sulla “difesa legittima”, precisando che nei casi di legittima difesa domiciliare si considera “sempre” sussistente il rapporto di proporzionalità tra la difesa e l’offesa. Il disegno di legge poi aggiunge un ulteriore comma all’articolo 52, per il quale si considera “sempre in stato di legittima difesa” chi, all’interno del domicilio e nei luoghi ad esso equiparati, respinge l’intrusione da parte di una o più persone “posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica“. Al domicilio è equiparato ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale.
NON PUNIBILITA’ PER GRAVE TURBAMENTO – Si esclude, con una modifica al codice penale in materia di “eccesso colposo” nelle varie ipotesi di legittima difesa domiciliare, la punibilità di chi, “trovandosi in condizione di minorata difesa o in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo, commette il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità“, cioè quando l’aggressore agisce in “circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa“.
In particolare, l’art. 2 della nuova normativa inserisce un ulteriore comma all’art. 55 c.p., specificando che nei casi di violazione del domicilio o del luogo di lavoro, se si è agito per difendere se stessi o qualcun altro, cioè se ci sono tutte le condizioni previste dall’art. 52 c.p., non può essere punito chi ha agito in “stato di grave turbamento”, cioè perché è turbato dalla situazione di pericolo in atto.
Sul punto, l’Anm (Associazione nazionale magistrati) ha segnalato che la categoria giuridica del grave turbamento non era contemplata sinora nel codice penale e comporterà quindi, da parte del giudice, il dovere di interpretare, di volta in volta, le varie situazioni su cui è chiamato a decidere.
RISARCIMENTO DEL DANNO – All’articolo 3 si stabilisce che nei casi di condanna per furto in appartamento, la sospensione condizionale della pena sia subordinata al pagamento integrale dell’importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.
PENE PIU’ SEVERE PER VIOLAZIONE DI DOMICILIO – L’articolo 4 interviene sul reato di violazione di domicilio, inasprendo le pene. E’ infatti elevata da sei mesi a un anno nel minimo e da tre a quattro anni nel massimo la pena detentiva per il reato di violazione di domicilio. Analogo inasprimento è previsto con riguardo all’ipotesi aggravata che ricorre quando la violazione di domicilio è commessa con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato. Il disegno di legge interviene sia sul minimo che sul massimo edittale, sanzionando tale ipotesi con la pena detentiva che aumenta sia il minimo che il massimo passando da uno a cinque anni a “da due fino a sei anni”.
FURTO IN ABITAZIONE E FURTO CON STRAPPO – Il disegno di legge interviene sulle pene per il furto in abitazione e lo “scippo”, elevando la pena detentiva (nel minimo dagli attuali tre anni a quattro anni e nel massimo dagli attuali sei anni a sette anni). L’articolo 5 inoltre inasprisce anche il quadro sanzionatorio relativo alle condotte aggravate con un minimo edittale di cinque anni di reclusione (attualmente quattro anni), mentre il massimo resta quello attualmente previsto, pari a dieci anni, e la multa è rideterminata in un importo da un minimo di 1.000 euro (attualmente 927 euro) a un massimo di 2.500 euro (attualmente 2.000 euro).
RAPINA – L’articolo 6 del disegno di legge, infine, interviene sul reato di rapina. La disposizione modifica le sanzioni: la pena della reclusione è elevata da 4 a 5 anni nel minimo, mentre resta fermo il massimo fissato a 10 anni. Per le ipotesi aggravate e pluriaggravate il disegno di legge prevede un analogo inasprimento sanzionatorio. In particolare per la rapina aggravata la pena della reclusione è elevata nel minimo da 5 a 6 anni (il massimo resta fissato a 20 anni) e la pena pecuniaria è rideterminata in “da 2.000 a 4.000 euro” (ora è da 1.290 a 3.098 euro). Per le ipotesi pluriaggravate la pena della reclusione è elevata nel minimo da 6 a 7 anni (il massimo resta fissato a 20 anni) e la pena pecuniaria è rideterminata in “da 2.500 a 4.000 euro” (ora da 1.538 a 3.098 euro).
LEGITTIMA DIFESA NEL CODICE CIVILE – L’articolo 7 modifica il codice civile, in particolare l’art. 2044 c.c. e prevede che nei casi di legittima difesa domiciliare è esclusa in ogni caso la responsabilità di chi ha compiuto il fatto. Il che significa che l’autore del fatto, se assolto in sede penale, non debba essere, in nessun caso, obbligato a risarcire il danno derivante dal medesimo fatto. Nei casi di eccesso colposo, invece, al danneggiato è riconosciuto il diritto ad una indennità. Tale indennità dovrà essere calcolata dal giudice con equo apprezzamento, tenendo conto “della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato“.
SPESE DI GIUSTIZIA – L’articolo 8 del disegno di legge introduce novità al testo unico sulle spese di giustizia estendendo le norme sul gratuito patrocinio a favore della persona nei cui confronti sia stata disposta l’archiviazione o il proscioglimento o il non luogo a procedere per fatti commessi in condizioni di legittima difesa o di eccesso colposo. E’ comunque fatto salvo il diritto dello Stato di ripetere le spese anticipate, qualora a seguito di riapertura delle indagini o revoca del proscioglimento, la persona sia poi condannata in via definitiva.
PRIORITA’ NEI PROCESSI – All’articolo 9 della legge si interviene sul codice di procedura penale affinché “nella formazione dei ruoli di udienza debba essere assicurata priorità anche ai processi relativi ai delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose“.
III. A margine della sintetica illustrazione della nuova legge sulla Legittima difesa, sembra interessante, a titolo di cronaca, per conoscere il clima politico e le reazioni degli addetti ai lavori – magistrati ed avvocati – riportare i più diffusi commenti “a caldo” sulla riforma.
Secondo una parte di coloro che si oppongono al testo, infatti, la nuova legge, legittimando sempre la difesa, legittimerebbe la vendetta privata ed introdurrebbe in tal modo una sorta di Far West.
Da un punto di vista più squisitamente tecnico, invece, il presidente dell’Anm ritiene che il testo approvato presenti numerosi dubbi di costituzionalità perché “Dicendo che la difesa è sempre legittima si equipara la vita umana a un bene patrimoniale”, si sostituisce infatti l’inviolabilità della vita (anche del ladro) con l’inviolabilità della proprietà (del derubato).
Inoltre, “il “grave turbamento” per escludere la punibilità non può trovare applicazione solo per una singola scriminante”.
Gli avvocati penalisti, poi, per voce del Presidente delle Camere Penali stroncano la legge ritenendola: “…inutile e pericolosa e interviene su un’emergenza virtuale, inesistente, visto che i casi di legittima difesa in casa sono due all’anno e si tratta di assoluzioni”.
Negli ultimi 12 anni, infatti, sono giunte in Cassazione appena 58 sentenze sulla legittima difesa domiciliare.
Secondo quanto censito dal Ministero della Giustizia, nel 2015 sono stati iscritti appena 3 procedimenti sull’argomento; nel 2016 soltanto 2 e 5 nel 2017.
Avv. Massimo Biffa
Roma, 29 marzo 2019