LA RIFORMA CARTABIA DELLA GIUSTIZIA PENALE. Attività di iniziativa della Polizia Giudiziaria.

LA RIFORMA CARTABIA DELLA GIUSTIZIA PENALE

Attività di iniziativa della Polizia Giudiziaria

 

  1. In considerazione dell’entrata in vigore del Decreto di riforma del sistema penale, D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, rinviata al 30 dicembre 2022 dal D.L. n. 162/2022, è opportuno, in questa sede, segnalare gli aspetti della nuova legge che toccano da vicino la Vostra attività.

Preliminarmente, però, devo far rilevare che con la riforma penale varata dal Governo per mezzo del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, in attuazione della legge delega n. 134/2021 – denominata riforma penale “Cartabia” dal cognome del Ministro della Giustizia che si è posto come principale propositore della riforma stessa – il legislatore delegato è intervenuto in modo organico sia sulla disciplina del codice di procedura penale che su quella del codice penale, apportandovi considerevoli modifiche nell’intento di garantire un processo penale più efficace ed efficiente.

La riforma, infatti, è principalmente incentrata sulla necessità di raggiungere elevati standard di rispetto del diritto costituzionale delle vittime e degli imputati, una ragionevole durata del processo, anche attraverso una sua deflazione e la sua digitalizzazione, e la riduzione del 25% della durata media dei processi penali entro il 2026, obiettivi, questi, stabiliti dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).

Deve essere inoltre evidenziato che la riforma si connota per l’introduzione di un istituto in larga parte innovativo, quale è la giustizia riparativa.

 

  1. Passando ora a prendere in considerazione le innovazioni che riguardano direttamente la Vostra attività, evidenzio come la Riforma Cartabia abbia apportato varie modifiche al Titolo IV del Codice di procedura penale, intitolato, come a Voi noto, “Attività a iniziativa della polizia giudiziaria”.

In particolare, le norme oggetto di modifica sono: art. 349, comma 3, c.p.p.; art. 350 c.p.p.; art. 351c.p.p.; art. 352 c.p.p. e art. 357 c.p.p..

È quindi indispensabile analizzare ognuna di esse.

II.1. Per quanto riguarda l’art. 349 c.p.p., rubricato Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone, l’art. 17, co. 1, lett. a) del d.lgs. n. 150/2022 dispone che al comma 3 dell’art. 349 c.p.p., dopo le parole: “l’articolo 161” siano inserite le seguenti parole: “nonché ad indicare il recapito della casa di abitazione, del luogo in cui esercita abitualmente l’attività lavorativa e dei luoghi in cui ha temporanea dimora o domicilio, oltre che ad indicare i recapiti telefonici o gli indirizzi di posta elettronica nella sua disponibilità”.

In buona sostanza, quindi, come si evince agevolmente dal raffronto tra il testo dell’art. 349 c.p.p. della pregressa disciplina e quello attuale – allegati al presente scritto – in ossequio a quanto previsto nella legge delega, l’imputato non detenuto o internato, ha l’obbligo, fin dal primo contatto con l’Autorità procedente, di indicare anche i recapiti telefonici e telematici di cui ha la disponibilità (Cfr. All. N. 1, Tabella di raffronto degli articoli modificati dalla Riforma Cartabia)

Pertanto, al fine di agevolare le possibilità di ricerca, è stato inserito nel comma 3 dell’art. 349 c.p.p. l’obbligo di indicare non solo il domicilio dichiarato o eletto, ma anche i recapiti telefonici o telematici.

II.2. Per quanto riguarda l’art. 350 c.p.p., rubricato Sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, l’art. 17, co. 1, lett. c), d. lgs. 150/2022 statuisce che: “all’articolo 350, dopo il comma 4, è inserito il seguente: <<4-bis. Quando la persona sottoposta alle indagini e il difensore vi consentono, il pubblico ministero, su richiesta della polizia giudiziaria, può autorizzare lo svolgimento dell’atto a distanza. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’art. 133- ter. >>

Pertanto, all’art. 350 c.p.p. è stato aggiunto il comma 4 bis allo scopo di individuare, come richiesto dalla legge delega, i casi in cui, con il consenso delle parti, la partecipazione all’atto del procedimento o all’udienza, possa avvenire a distanza.

Come si evince dal raffronto tra la pregressa disciplina contenuta nell’art. 350 c.p.p. e la disciplina attuale, per l’attività di polizia giudiziaria, in aggiunta all’ipotesi disciplinata dalla norma, si è prevista la possibilità di partecipazione a distanza per l’assunzione delle sommare informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini (Cfr. All. N. 1, Tabella di raffronto, cit.).

Come espressamente indicato dalla norma, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell’art. 133 ter c.p.p., Modalità e garanzie della partecipazione a distanza.

In proposito, è necessario evidenziare che la Riforma Cartabia ha inserito nel codice di procedura penale il nuovo Titolo II bis, intitolato “Partecipazione a distanza” e, all’interno dello stesso, ha inserito il nuovo art. 133 ter c.p.p. Modalità e garanzie della partecipazione a distanza, in cui sono state sostanzialmente trasferite, con circoscritte modifiche di adattamento e coordinamento, talune regole procedurali già vigenti, contenute negli artt. 146 bis  e 147 bis disp. att. c.p.p., dedicati, rispettivamente, alla partecipazione al dibattimento a distanza e all’esame degli operatori sotto copertura, delle persone che collaborano con la giustizia e degli imputati di reato connesso, che sono state quindi soppresse (Cfr. All. N. 2, Tabella contenente l’art. 133 ter c.p.p.).

L’art. 133 ter c.p.p., come visto, si applica anche nelle seppur limitatissime ipotesi di atti a distanza compiuti dalla polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 350, comma 4 bis c.p.p. e anche ai sensi dell’art. 370, comma 1 bis c.p.p. (atti diretti e atti delegati alla polizia giudiziaria).

Ciò posto, si stabilisce, innanzitutto, che la decisione di autorizzare il compimento di un atto a distanza o la partecipazione di una o più parti a distanza debba essere assunta dall’Autorità giudiziaria procedente con decreto motivato e che, ove non emesso in udienza, il provvedimento sia notificato alle parti unitamente a quello che fissa la data per il compimento dell’atto o la celebrazione dell’udienza e, in ogni caso, almeno tre giorni prima della data suddetta, tenuto conto del fatto che siffatto decreto inoltre, andrà comunicato alle autorità interessate, tra le quali, in primo luogo, i dirigenti degli uffici giudiziari o degli uffici di polizia giudiziaria con cui andrà, di regola, disposto il collegamento.

II.3. Per quanto riguarda l’art. 351 c.p.p., rubricato Altre sommarie informazioni, faccio rilevare che, alla luce di quanto disposto dalla legge delega, ai sensi della quale bisogna “prevedere la registrazione audiovisiva come forma ulteriore di documentazione dell’interrogatorio che non si svolga in udienza e della prova dichiarativa, salva la contingente indisponibilità degli strumenti necessari o degli ausiliari tecnici;” nonché “prevedere i casi in cui debba essere prevista almeno l’audioregistrazione dell’assunzione di informazioni dalle persone informate sui fatti, senza obbligo di trascrizione”, l’art. 17, co. 1, lett. c), del d.lgs. 150/2022 inserisce all’art. 351 c.p.p., dopo il comma 1 ter, il comma 1-quater, ai sensi del quale “Alla persona chiamata a rendere sommarie informazioni è sempre dato avviso che, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, ha diritto di ottenere, ove ne faccia  richiesta, che le dichiarazioni rese siano documentate mediante riproduzione fonografica”.

Pertanto, come si evince dal raffronto tra il testo dell’art. 351 c.p.p. della pregressa disciplina e quello attuale – allegati al presente scritto – è previsto che la persona sentita sia avvisata del diritto di ottenere, a sua richiesta, la documentazione in forma fonografica dell’audizione, salva l’indisponibilità della necessaria strumentazione (Cfr. All. N. 1, Tabella di raffronto, cit.).

II.4. Per quanto riguarda l’art. 352 c.p.p , rubricato Perquisizioni, l’art. 17, co. 1 lett. d), d. lgs. n. 150/2022 statuisce che, all’art. 352: 1) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Il pubblico ministero, nelle 48 ore successive, decide con decreto motivato sulla convalida della perquisizione”, 2) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: “4-bis, Salvo che alla perquisizione sia seguito il sequestro, entro dieci giorni dalla data in cui hanno avuto conoscenza del decreto di convalida, la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e la persona nei cui confronti la perquisizione è stata disposta o eseguita possono proporre opposizione, sulla quale il giudice provvede a norma dell’art. 127. Si applica la disposizione di cui all’articolo 252-bis, comma 3”.

In materia di controllo giurisdizionale della legittimità della perquisizione di iniziativa della polizia giudiziaria, pertanto, in attuazione di quanto richiesto dalla legge delega, è stato rispettato il principio e criterio direttivo di prevedere il diritto della persona sottoposta alle indagini e dei soggetti interessati, di proporre opposizione innanzi al giudice per le indagini preliminari avverso il decreto di perquisizione cui non consegua un provvedimento di sequestro.   

Pertanto, come si evince dal raffronto tra il testo dell’art. 352 c.p.p. della pregressa disciplina e quello attuale – allegati a queste note – al comma 4 è stato aggiunto un inciso finale in cui si conferma che il pubblico ministero debba comunque provvedere sulla convalida con un decreto motivato.

L’opposizione al decreto di convalida della perquisizione eseguita di iniziativa dalla PG è stata modellata sulla falsariga di quanto disposto dal nuovo art. 252 bis c.p.p., che disciplina l’Opposizione al decreto di perquisizione emesso dal pubblico ministero, ed è stata quindi inserita al nuovo comma 4-bis (Cfr. All. N. 1, Tabella di raffronto, cit.).

II.5. Con riferimento all’art. 357 c.p.p., rubricato Documentazione dell’attività di polizia giudiziaria, l’art. 17, co. 1, lett. e) d. lg. 150/2022 interviene su tale norma inserendo, dopo il comma 3, i commi 3-bis, 3-ter e 3 quater.     

Alla luce di quanto disposto dall’art. 1, co. 8, lett. a)  e lett. b) della legge delega n. 134/2021, – già richiamata al punto II.3. – ai sensi del quale, come visto, bisogna “prevedere la registrazione audiovisiva come forma ulteriore di documentazione dell’interrogatorio che non si svolga in udienza e della prova dichiarativa, salva la contingente indisponibilità degli strumenti necessari o degli ausiliari tecnici;” nonché “prevedere i casi in cui debba essere prevista almeno l’audioregistrazione dell’assunzione di informazioni dalle persone informate sui fatti, senza obbligo di trascrizione”, la Riforma Cartabia prevede, all’art. 357 c.p.p., al comma 3-bis: “Quando le indagini riguardano taluno dei delitti di cui all’art. 407, comma 2, lettera a), oppure quando la persona informata sui fatti ne faccia richiesta, alla documentazione delle informazioni di cui al comma 2, lettera c) si procede altresì mediante riproduzione fonografica a mezzo di strumenti tecnici idonei ad opera della polizia giudiziaria, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico”;

al comma 3-ter: “Le dichiarazioni della persona minorenne, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità sono documentate integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l’atto”;

al comma 3-quater: “La trascrizione della riproduzione audiovisiva o fonografica di cui ai commi 3-bis e 3-ter è disposta solo se assolutamente indispensabile e può essere effettuata dalla polizia giudiziaria”.      

Pertanto, come si evince dal raffronto tra il testo dell’art. 357 c.p.p. della pregressa disciplina e quello attuale – allegati a queste note – quando le indagini riguardano taluno dei delitti di cui all’art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p., oppure quando la persona informata sui fatti ne faccia richiesta, alla documentazione di altre sommarie informazioni (art. 351 c.p.p.) è stabilito che si proceda mediante riproduzione fonografica a mezzo di strumenti tecnici idonei ad opera della polizia giudiziaria, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, fermo restando che, in alcuni casi di particolare delicatezza (in particolare quando la persona esaminata è di età minore, è inferma di mente o versa in condizioni di particolare vulnerabilità), è stabilito che la riproduzione audiovisiva o fonografica (la prima utile soprattutto nei casi in cui vi sia l’esigenza di documentare anche i tratti non verbali della comunicazione) sia eseguita a pena di inutilizzabilità dell’atto, salvo che all’indisponibilità dello strumento o del personale tecnico si uniscano particolari ragioni di urgenza.

Ad ogni modo, in entrambe le ipotesi, secondo quanto disposto dal comma 3-quater, la trascrizione della riproduzione audiovisiva o fonografica è disposta solo se assolutamente indispensabile e può essere effettuata dalla polizia giudiziaria (Cfr. All. N. 1, Tabella di raffronto, cit.).

 

Avv. Massimo Biffa

 

 

Roma, 2 gennaio 2023

 

Allegati: c.s.

 

Legenda Allegati:

Di seguito negli allegati sono riportati gli articoli del codice di procedura penale in materia di attività di iniziativa della polizia giudiziaria modificati dalla Riforma Cartabia: artt. 349, 350, 351, 352 e 357 c.p.p.

Nell’Allegato è riportato il testo del nuovo art. 133 ter c.p.p.

Con riferimento al testo degli articoli modificati, nelle tabelle che seguono è riportata, nella colonna di sinistra, la precedente disciplina, in vigore fino al 30.12.2022 e, nella colonna di destra, la disciplina attuale, in vigore dal 2 gennaio 2023, nella quale troverete, evidenziate in grassetto, le modifiche introdotte dalla Riforma Cartabia.