LE NOVITÀ PIÙ IMPORTANTI ALL’INTERNO DELLA LEGGE ANTICORRUZIONE (Legge n. 3/2019)

Nell’intento di favorire il costante aggiornamento dei componenti il Corpo della Polizia Municipale iscritti alla Dippol, mi sembra utile sottoporre alla Vostra attenzione le norme di particolare interesse contenute del Disegno di Legge Anticorruzione, oggi Legge anticorruzione.

Lo scorso 18 dicembre, infatti, la Camera ha definitivamente approvato il testo del Disegno di legge recante “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”,c.d. DDL Anticorruzione.

Dopo la firma del Presidente della Repubblica, è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 13 del 16 gennaio 2018, la Legge n. 3 del 2019, con le misure anticorruzione, la riforma della prescrizione e le modifiche alla disciplina del finanziamento ai partiti. Il testo della legge, che il Governo ha presentato come “Spazzacorrotti“, consta di un unico articolo composto di ben 30 commi.

La legge entrerà in vigore, trascorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta, il prossimo 2 febbraio 2019, ad eccezione delle misure che bloccano il decorso della prescrizione dopo la sentenza di primo grado, sia essa di assoluzione o di condanna.

Per effetto dell’accordo politico tra le forze al governo, infatti, tale innovazione entrerà in vigore dall’anno prossimo, 2020, ed è vincolata all’introduzione di un pacchetto di misure che dia tempi certi al processo penale.

Anche se, di sicuro, dal punto di vista dell’impatto sull’opinione pubblica, la “riforma della prescrizione” assume un rilievo particolare, tuttavia, come si desume dalla intitolazione della Legge, tre sono i temi interessati dalla riforma: la lotta alla corruzione della Pubblica Amministrazione; la riforma della prescrizione; la trasparenza di partiti e movimenti politici e relativi finanziamenti.

Il testo si suddivide in due parti: una relativa alle norme che hanno l’obiettivo di potenziare l’attività di prevenzione, accertamento e repressione dei reati contro la pubblica amministrazione, l’altra relativa ai partiti.

Vediamo allora più da vicino le principali novità:

I. Lotta alla corruzione

Il rafforzamento del contrasto ai reati contro la P.A. si articola in una serie di misure volte ad inasprire le pene principali e accessorie per i reati di corruzione, rendere più efficaci le indagini preliminari e limitare l’accesso dei condannati ai benefici carcerari.

In caso di condanna per reati contro la P.A. sono aumentate anzitutto le pene accessorie:

  • l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione e l’interdizione dai pubblici ufficidivengono perpetue in caso di condanna superiore a 2 anni di reclusione (c.d. “Daspo per i corrotti”);
  • la riabilitazione non produce effetti sulle pene accessorie perpetue: decorsi almeno 7 anni dalla riabilitazione, è prevista l’estinzione della pena accessoria perpetua quando il condannato abbia dato “prove effettive e costanti di buona condotta”;
  • l’incapacità di contrattare con la P.A. è introdotta anche come misura interdittiva, che si applica all’imputato prima della condanna.

Aumentano le pene per i reati di corruzione per l’esercizio della funzione ex art. 318 c.p. (la fascia edittale passa da 1-6 anni a 3-8 anni) e di appropriazione indebita ex art. 646 c.p. (dalla reclusione fino a 3 anni e multa fino a euro 1032 si passa alla reclusione da 2 a 5 anni e alla multa da 1.000 a 3.000 euro).

Il millantato credito (art. 346 c.p.) è abrogato come fattispecie autonoma di reato, e la relativa condotta è ora inserita all’interno del delitto di traffico di influenze illecite (art. 346-bis).

È prevista una causa di non punibilità per chi collabora con la giustizia, purché vi sia confessione spontanea da parte dell’interessato prima di aver notizia delle indagini a proprio carico e comunque entro 4 mesi dalla commissione del reato.

I reati di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) e istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis) diventano perseguibili d’ufficio.

Aumenta la durata delle sanzioni interdittive a carico di società ed enti responsabili ex d.lgs. 231/2001 per reati contro la P.A..

Con una modifica degli artt. 9 e 10 del codice penale, si prevede la possibilità di perseguire i cittadini italiani o stranieri che commettono alcuni reati contro la Pubblica Amministrazione all’estero, senza necessità di richiesta del Ministro della Giustizia e in assenza di querela della persona offesa.

Anche sul fronte delle indagini penali sono introdotte misure per potenziare il contrasto alla corruzione.

Si estende infatti la disciplina delle operazioni di polizia “sotto copertura” al contrasto di alcuni reati contro la P.A. (c.d. agente sotto copertura). In pratica, quindi, si potrà utilizzare l’agente provocatore, ossia una figura sotto copertura, che dovrebbe provocare un funzionario ad accettare una tangente, per poi incastrarlo. In sostanza, le già previste operazioni di polizia sotto copertura vengono estese al contrasto di alcuni reati contro la pubblica amministrazione. Come noto, l’agente sotto copertura non è punibile se, al solo fine di acquisire elementi di prova, mette in atto condotte che costituirebbero reato.

Ancora, nei procedimenti per reati contro la P.A. puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni è sempre consentito l’utilizzo delle intercettazioni, anche mediante dispositivi elettronici portatili (c.d. Trojan).

Si potranno perciò intercettare le comunicazioni tra presenti nelle abitazioni o in altri luoghi di privata dimora attraverso i cosiddetti trojan. Viene abrogata infatti la norma che ne limitava l’uso solo quando vi era motivo di ritenere in corso l’attività criminosa.

Sono infine previste modifiche all’ordinamento penitenziario nel senso che i condannati per alcuni reati contro la P.A. non potranno accedere ai benefici carcerari e alle misure alternative alla detenzione.

In buona sostanza, non saranno possibili l’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione per i condannati per reati contro la pubblica amministrazione come il peculato, la concussione, la corruzione.

II. Trasparenza dei partiti e movimenti politici

La parte finale della Legge è dedicata alle norme per assicurare la trasparenza di partiti, movimenti politici e fondazioni politiche, viene infatti eliminata la possibilità di restare anonimi per chi fa donazioni a partiti, fondazioni o altri organismi politici.

 

Avv. Massimo Biffa

Roma, 21 gennaio 2019