Le regole per la circolazione dei monopattini elettrici

Alla luce della recente normativa che ha equiparato il monopattino elettrico ai “veicoli”, mi è stato chiesto di esprimere un parere in ordine all’applicabilità, al conducente di tale mezzo di locomozione, delle norme penali in tema di omissione di soccorso, di cui all’art. 189 CdS e di quelle sull’omicidio stradale e sulle lesioni personali stradali gravi o gravissime, di cui agli artt. 589 bis e 590 bis c.p..

Per rispondere al quesito è necessario, preliminarmente, prendere in considerazione la normativa sul monopattino e quella penale dianzi richiamata, per verificare quindi la compatibilità tra l’una e l’altra.

I. È sotto gli occhi di tutti come si stia diffondendo, nella nostra, ed anche in altre città, l’uso dei monopattini elettrici, che potrebbero rappresentare una valida alternativa alla consueta mobilità urbana.

È inoltre innegabile che una forte spinta alla diffusione di questi mezzi è stata data dalla pandemia da Covid 19, che ha fatto sentire fortemente l’esigenza di cercare di evitare il più possibile i mezzi pubblici.

Con il lockdown dal 9 marzo 2020 e la parziale riapertura a partire dal 4 maggio, l’utilizzo del monopattino elettrico ha infatti acquisito rilevanza, fino a diventare mezzo strategico per gli spostamenti in città.

Nel Decreto Rilancio, annunciato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte il 15 maggio 2020, e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 maggio 2020, è stato previsto il c.d. “bonus mobilità”: un contributo fino a 500 euro per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, e di veicoli per la micromobilità elettrica quali monopattini, hoverboard e segway, o per l’utilizzo dei servizi di sharing mobility come misura per il contenimento del contagio durante gli spostamenti nella Fase 2.

Il provvedimento, voluto dal Ministero dell’Ambiente di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, punta a incentivare forme di trasporto sostenibili che garantiscano il diritto alla mobilità delle persone nelle aree urbane nel periodo di emergenza da Covid-19.

Non solo bici ed e-bike quindi, ma anche monopattini elettrici, hoverboard, segway e monowheel (le monoruote elettriche) sono infatti rispettosi dell’ambiente grazie alla mancanza di emissioni; infinitamente meno impattanti sul paesaggio urbano e lo spazio pubblico di un qualsiasi automezzo, ma anche comodi per chi deve spostarsi ogni giorno e per i meno allenati.

II. Ma vediamo adesso le nuove regole per la circolazione in città dei monopattini elettrici.

La legge 27 dicembre 2019, n. 160 – legge di bilancio 2020 – all’art. 1, comma 75, nel tentativo di ovviare ad una infinita congerie di polemiche legate, soprattutto, alla sempre più diffusa circolazione dei monopattini a propulsione elettrica (anche al di fuori dei limiti della sperimentazione temporalmente, geograficamente e funzionalmente limitata, prevista dalla legge finanziaria del 2019) ed alla conseguente difficoltà di associare ad essa precise regole di circolazione e comportamento, stabiliva che, a partire dal 1 gennaio 2020 i monopattini elettrici in regola con i limiti di potenza previsti dal D.M. 4 giugno 2019, sono equiparati a tutti gli effetti ai velocipedi di cui all’art. 50 del codice della strada, transitando a pieno titolo nella categoria dei veicoli.

In seguito – e con ciò siamo all’attualità – grazie al decreto legge 162 del 30 dicembre 2019, convertito con modificazioni nella legge 28 Febbraio 2020, n. 8 (d.l. Milleproroghe), con cui si è provveduto alla integrale sostituzione della disciplina dettata dalla legge n. 160/2019 e si è apprestata una regolamentazione tendenzialmente completa della circolazione di tali veicoli della micromobilità elettrica, proponendo anche un autonomo apparato sanzionatorio, per la cui disciplina deve farsi riferimento al Titolo VI del codice della strada, i monopattini elettrici vengono equiparati a velocipedi (alle biciclette) e vengono classificati, con tutte le conseguenze correlate, come veicoli.

Invece, hoverboard, segway e monowheel (le monoruote elettriche) vengono classificati solo come dispositivi.

La legge 28 febbraio 2020, n. 8, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge cosiddetto “decreto milleproroghe”, ha introdotto, tra le altre, disposizioni sulla circolazione dei dispositivi per la micromobilità elettrica e sui veicoli atipici. La norma, oltre a prorogare di dodici mesi il termine di conclusione della sperimentazione, portandolo al 27 luglio 2022, disciplina la circolazione dei monopattini elettrici, anche al di fuori dell’ambito della sperimentazione, e dei segway, hoverboard, monowheel e degli analoghi dispositivi elettrici di mobilità personale.

Le nuove regole sono relative, ad esempio, ai limiti di età per la loro conduzione, all’obbligo dell’uso del casco per i minori di diciotto anni, all’obbligo di indossare il giubbotto retroriflettente in condizioni di scarsa visibilità.

La circolazione dei monopattini elettrici, per effetto dell’equiparazione ai velocipedi, non è soggetta a particolari prescrizioni relative all’omologazione, approvazione, immatricolazione, targatura, copertura assicurativa. Per circolare su strada, però, i monopattini devono rispondere a specifiche caratteristiche:

  • avere un motore elettrico di potenza nominale continuativa non superiore a 0,50 kW (500 watt);
  • non essere dotati di posto a sedere per l’utilizzatore perché destinati ad essere utilizzati da quest’ultimo con postura in piedi;
  • essere dotati di limitatore di velocità che non consenta di superare i 25 Km/h quando circolano sulla carreggiata delle strade e i 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali;
  • essere dotati di un campanello per le segnalazioni acustiche;
  • riportare la marcatura «CE»;
  • avere i componenti specifici per i monopattini elettrici;
  • da mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell’oscurità, e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l’illuminazione, devono essere equipaggiati con luci bianche o gialle anteriori e con luci rosse e catadiottri rossi posteriori per le segnalazioni visive ed in mancanza non possono essere utilizzati, ma solamente condotti o trasportati a mano.
  • L’assicurazione non è obbligatoria (ma lo è per i mezzi in sharing). La norma non prevede obbligo di assicurazione Rc. Ciò, tuttavia, non esclude la responsabilità civile del conducente nel caso in cui questi provochi un danno a persone o a cose durante la circolazione. Il conducente dunque, ne risponderà personalmente (se minorenne ne risponderà chi ne ha la potestà parentale). I servizi di noleggio di monopattini, che possono essere attivati solo con una apposita delibera della giunta comunale, hanno l’obbligo di copertura assicurativa.
  • Le multe. La norma prevede una multa da 100 a 400 euro per chi circola con un monopattino a motore con caratteristiche tecniche diverse da quelle previste (per esempio, di potenza superiore oppure dotato di posto a sedere). Se il monopattino ha un motore termico oppure un motore elettrico di potenza superiore a 2 Kw, oltre alla multa è prevista la confisca del mezzo. Per chi circola su strade diverse da quelle previste o a luci spente o se il guidatore ha meno di 14 anni è prevista una multa di 100 euro. Per chi circola senza casco o senza giubbino, affiancato a un altro monopattino, trasporta persone, oggetti o animali, traina altri veicoli o si fa trainare la multa è di 50 euro.

In sintesi, pertanto, il primo marzo 2020, con la legge di conversione del decreto legge Milleproroghe, 28.02.2020, n. 8, sono entrate in vigore le nuove regole sulla circolazione dei monopattini elettrici:

  • Oggi il monopattino può essere usato in tutto il territorio nazionale.
  • È equiparato ai velocipedi e alle biciclette.
  • Le nuove regole prevedono che i monopattini elettrici possano circolare sulle strade urbane che prevedono un limite di 50 km orari e sulle piste ciclabili parallele alle strade extra urbane.
  • I monopattini elettrici devono avere 500 watt di potenza massima.
  • Per quanto riguarda la velocità, si può procedere ad un massimo a 20 km orari dove sono previsti i 50 km orari, nelle ciclabili non si possono invece superare i 6 km orari.
  • Possono guidare i monopattini elettrici solo le persone sopra i 14 anni di età.
  • Il casco è obbligatorio per tutti i minorenni.
  • Le luci sono obbligatorie davanti e dietro.
  • Le multe si equiparano a quelle destinate a chi viola il codice della strada quando è in bicicletta.

III. Per quanto riguarda le norme penali in relazione alle quali, con il presente parere, si chiede se siano o meno applicabili a coloro che si spostano nel traffico cittadino facendo uso del monopattino elettrico e che devono essere quindi individuate in quella in tema di omissione di soccorso, di cui all’art. 189 CdS ed in quelle sull’omicidio stradale e sulle lesioni personali stradali gravi o gravissime, di cui agli artt. 589 bis e 590 bis c.p., è possibile prospettare alcune riflessioni.

In considerazione del breve lasso di tempo trascorso dalla entrata in vigore della norma che, a tutti gli effetti, ha equiparato, per il codice della strada, il monopattino elettrico alla bicicletta, non esistono precedenti di giurisprudenza che possano orientare in modo definito la risposta al quesito posto.

Tuttavia, considerando che, secondo il consolidato orientamento della Cassazione, il reato previsto dall’art. 189, c. 1 C.d.S., ai sensi del quale “L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l’obbligo di fermarsi e di prestare l’assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona”, attribuisce all’utente della strada coinvolto in un sinistro riconducibile al proprio comportamento, una posizione di garanzia a protezione degli altri utenti coinvolti dal pericolo derivante da un ritardato soccorso, non è dato ravvisare alcuna ragione che possa giustificare l’esclusione dell’obbligo di prestare soccorso per gli utenti della strada che facciano uso del monopattino elettrico ed abbiano cagionato un incidente.

La violazione dell’obbligo di prestare assistenza in caso di sinistro stradale ricollegabile alla propria condotta di guida permette infatti l’accollo della fattispecie incriminatrice prevista dall’art. 189 del Codice della Strada a carico, appunto, dei soggetti che si trovino nella situazione in questi termini descritta dalla norma, anche se si trovino alla guida di un monopattino elettrico.

III.1. Con riferimento ai reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime, che sono stati introdotti nel nostro sistema penale ad opera della L. 23 marzo 2016, n. 41, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2016 e sono in vigore dal 25 marzo 2016 deve rilevarsi che, ai sensi dell’art. 589 bis c.p., viene punito con la pena della reclusione da due e sette anni (sanzione che consente l’arresto facoltativo in flagranza ex art. 381 c.p.p. ed il fermo di indiziato di delitto ex art. 384 c.p.p.), il soggetto che, per colpa, cagioni la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale.

Allo stesso modo, ai sensi dell’art. 590 bis c.p., viene punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime “chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale.

Ebbene, avuto riguardo alla lettera della legge, che fa riferimento ad ipotesi di delitti colposi dovuti alla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale ed in considerazione del fatto che il monopattino elettrico, oltre ad essere regolato, come dianzi visto, da una normativa ad hoc, è ormai entrato a pieno titolo nella circolazione stradale, con conseguente obbligo del rispetto delle relative regole, non mi sembra di poter ravvisare, anche con riferimento a tali ipotesi di reato, plausibili e fondate ragioni per escludere l’applicabilità di tali norme del codice penale agli utenti della strada che facciano uso del monopattino elettrico e che, violando le norme sulla disciplina della circolazione stradale, cagionino ad altri lesioni gravi o gravissime o, addirittura, la morte di una persona.

Nel rispetto del principio di stretta legalità, quindi, in presenza dei requisiti richiesti dalle norme penali, anche coloro che si spostano in città con il monopattino elettrico, ove violino le norme del codice della strada cagionando la morte o le lesioni personali ad altri, saranno chiamati a risponderne ai sensi degli artt. 589 bis o 590 bis c.p..

IV. Prima di concludere, però, sento la necessità di sottoporre all’attenzione degli operatori di Polizia locale alcune riflessioni strettamente collegate al tema trattato.

Pur ritenendo che, in presenza dei requisiti richiesti dalle norme, sono applicabili agli utenti della strada che facciano uso del monopattino elettrico le norme penali sull’omicidio stradale e sulle lesioni stradali gravi o gravissime, sono tuttavia convinto che, date le caratteristiche del “veicolo” monopattino elettrico, è ragionevole ipotizzare che i conducenti di tale “veicolo”, molto verosimilmente, rischiano di essere più frequentemente vittime di omicidio stradale o di lesioni personali stradali gravi o gravissime, piuttosto che autori di tali reati.

Vorrei quindi, anche tramite Voi, operatori di Polizia Locale, sollecitare tutti a fare molta attenzione e a non scambiare questi oggetti per giocattoli: si tratta infatti di veicoli potenzialmente pericolosi, non molto stabili a causa delle ridotte dimensioni delle ruote e con un sistema di sospensioni limitato o addirittura assente su molti modelli.

Inoltre, questi mezzi possono raggiungere una velocità massima di 25 km/h, apparentemente non elevata, ma che può causare seri danni in caso di impatto con auto, con il terreno o con altri ostacoli.

Danni che dovrebbero spingere tutti gli utenti dei monopattini ad indossare sempre il casco, anche se questo è obbligatorio per legge solo per i minorenni.

 

Avv. Massimo Biffa

Roma, 31 agosto 2020