L’INOTTEMPERANZA DELLO STRANIERO ALL’INVITO A PRESENTARSI PRESSO L’UFFICIO DI POLIZIA PER IL RISCONTRO DELLA REGOLARITÀ DELLA SUA POSIZIONE NON CONFIGURA IL REATO DI CUI ALL’ART. 650 C.P..
I. Lo spunto per una riflessione sulla interessante tematica proposta viene da una recente pronuncia della Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione, la N. 57102/2017 del giorno 11 ottobre 2017, nella quale la Corte Suprema ha affrontato il ricorso proposto avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Lucca aveva condannato alla pena di euro duecento di ammenda, per il reato di cui all’art. 650 c.p., un soggetto (che, per comodità di esposizione, chiameremo Mevio) che non aveva prestato osservanza all’invito – emanato per ragioni di sicurezza pubblica – di presentarsi presso il Commissariato di pubblica sicurezza alle ore 10.00 di un certo giorno.
Quindi, poiché, senza presentare alcuna giustificazione, Mevio non si era recato presso l’ufficio competente per sottoporsi ai rilievi dattiloscopici, il Tribunale lo aveva condannato per il reato di “Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”, di cui all’art. 650 c.p..
Avverso tale decisione, il difensore dell’imputato aveva presentato ricorso per Cassazione deducendo che la condotta contestata, ossia la mancata presentazione, integrava la fattispecie di cui all’art. 15 T.U.L.P.S., attualmente depenalizzata, e non quella prevista dall’art. 650 c.p..
II. Per la migliore comprensione della questione, è sicuramente utile specificare che il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, (T.U.L.P.S.), Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, al Capo IV “Dell’inosservanza degli ordini dell’autorità di pubblica sicurezza e delle contravvenzioni”, all’art. 15, stabilisce che: “Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, invitato dall’autorità di pubblica sicurezza a comparire davanti ad essa, non si presenta nel termine prescritto senza giustificato motivo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 154,93 a euro 516. L’autorità di pubblica sicurezza può disporre l’accompagnamento, per mezzo della forza pubblica, della persona invitata a comparire e non presentatasi nel termine prescritto”.
Invece, l’art. 650 del codice penale, rubricato “Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”, stabilisce che: “Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a € 206”.
A fronte dei dati normativi appena riportati, deve innanzitutto rilevarsi la natura sussidiaria del reato di cui all’art. 650 c.p., da cui discende – secondo quanto insegnato dalla giurisprudenza di legittimità – che “non sussiste la contestata contravvenzione in tutti i casi nei quali vige normativa specifica che regola la materia e sanziona l’eventuale inottemperanza” (In tal senso, Cassazione penale, sez. I, 13 gennaio 2015 n. 4445).
Proprio attenendosi a tale principio, infatti, il difensore di Mevio, nel caso in questione, aveva eccepito, come visto, che la mancata presentazione presso l’ufficio di polizia è condotta che rientra nell’art. 15 T.U.L.S. e non consente di ritenere configurata l’ipotesi contravvenzionale di cui all’art. 650 c.p..
III. La prima sezione penale della Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso proposto nell’interesse di Mevio evidenziando che, secondo l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,”…. non risponde del reato previsto dall’art. 650 cod. pen. lo straniero che non abbia ottemperato all’invito a presentarsi presso un ufficio di polizia per riscontrare la regolarità della sua posizione nel territorio nazionale, in quanto per conseguire l’espulsione del cittadino extracomunitario irregolare l’ordinamento giuridico prevede e disciplina un apposito procedimento, non surrogabile con atti diversi (Sez. 7, n. 33182 del 16/06/2016, EL Mejbri, non massimata; Sez. 1, n. 30717 del 27/01/2015, Sula, non massimata; Sez. 1, n. 48270 del 23/10/2014, Saif, Rv. 261266)”.
Aggiunge poi la sentenza in esame che tale principio, condiviso dal Collegio giudicante, ben si concilia con la costante affermazione della Corte medesima secondo la quale, come dianzi anticipato: “l’art. 650 cod. pen. è una norma penale in bianco a carattere sussidiario, applicabile solo quando il fatto non sia previsto come reato da una specifica disposizione, ovvero allorché il provvedimento dell’autorità, rimasto inosservato, non sia munito di un proprio, specifico meccanismo di tutela”.
L’interessante sentenza che ho sottoposto alla Vostra attenzione si preoccupa quindi di specificare quali siano le condizioni in presenza delle quali può invece ritenersi configurato il reato di Inosservanza del provvedimento dell’Autorità di cui all’art. 650 c.p., che sono rappresentate dal fatto che:
“a) l’inosservanza riguardi un ordine specifico impartito a un soggetto determinato, in occasione di eventi o circostanze tali da far ritenere necessario che proprio quel soggetto ponga in essere una certa condotta, per ragioni di sicurezza, o di ordine pubblico, o di igiene, o di giustizia;
b) l’inosservanza attenga a un provvedimento adottato in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna previsione normativa che comporti una specifica ed autonoma sanzione;
c) il provvedimento emesso per ragioni di giustizia, di sicurezza, di ordine pubblico, di igiene sia adottato nell’interesse della collettività e non di privati individui”.
Rileva quindi la sentenza che l’obbligo per lo straniero di rispettare le norme che disciplinano l’ingresso ed il soggiorno nel nostro Paese discende direttamente dai principi normativi fissati dal D. Lgs. n. 286 del 1998, “Testo Unico sull’Immigrazione” che, “all’art. 14 compiutamente regola – senza lasciare spazio a provvedimenti atipici istitutivi di obblighi particolari, soggetti a sanzioni ulteriori – anche l’iter procedurale della espulsione in via amministrativa, che, partendo dall’accertamento della violazione di dette disposizioni, si può concludere, attraverso una serie progressiva di adempimenti, ciascuno dei quali praticabile esclusivamente nei modi e nelle forme espressamente previste a tal fine e nel rispetto della sequenza procedimentale stabilita, con la sottoposizione dello straniero all’ordine di allontanamento di competenza del Questore, attuativo del decreto prefettizio di espulsione e, all’epoca dei fatti, anche con l’applicazione della sanzione penale per le fattispecie di inottemperanza penalmente rilevanti”.
La normativa prefigura, dunque, una precisa sequenza di forme di esecuzione dell’espulsione.
IV. In considerazione dei principi richiamati, quindi, la sentenza conclude che, poiché l’invito a presentarsi presso l’ufficio di polizia è stato impartito, evidentemente, per “…. verificare la regolarità della presenza dello straniero nel territorio italiano”, “Esso va ritenuto illegittimo” perché, in vista dell’espulsione dell’imputato, la competente Autorità di pubblica sicurezza avrebbe dovuto procedere esclusivamente nei modi e nelle forme espressamente previste a tal fine e nel rispetto della sequenza procedimentale stabilita dal testo unico in materia di immigrazione e “non avrebbe potuto ricorrere alla ingiunzione rimasta inottemperata”.
Nel caso di specie, del resto, non risultavano sussistenti ragioni ulteriori che potessero giustificare, a carico del ricorrente, un obbligo diverso ed aggiuntivo rispetto a quelli previsti e sanzionati dalla normativa sull’immigrazione, che potesse pertanto essere considerato punibile ai sensi dell’art. 650 c.p..
Per tutte queste ragioni, quindi, la I Sezione penale della Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza del Tribunale di Lucca, perché il fatto-reato non sussiste.
Avv. Massimo Biffa
Roma, 23 aprile 2018