No alla revoca della patente per il ciclista che commetta un omicidio stradale.

Ho letto una interessante decisione di legittimità in tema di circolazione stradale e mi sembra utile darvene notizia.

La IV Sezione Penale della Cassazione, con la sentenza n. 37548, depositata in data 15 ottobre 2021, chiamata a pronunciarsi sul ricorso dell’imputato avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta, emessa ex art. 444 cod. proc. pen., che lo condannava alla sospensione della patente di guida per due anni per avere commesso omicidio stradale ex art. 589 bis c.p. alla guida di un velocipede, ha accolto il ricorso ed ha stabilito che non si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della sospensione della patente di guida, anche in caso di esito mortale del sinistro.

La massima che si può trarre dalla decisione, che si pone in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità, ad iniziare dalla pronuncia delle Sezioni Unite del 2002, è quella per la quale la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida non si applica a chi abbia commesso un reato in materia di circolazione stradale conducendo veicoli per la cui guida non sia richiesta alcuna abilitazione (Cfr. Sez. U., 29 marzo 2002, n.  2; conf. Cass. Sez., 4, n. 45669 del 16.12.2008; Cass., Sez. 4, n. 36580 del 4.11.2006).

Giova ricordare che la sanzione accessoria in oggetto è prevista dall’art. 218 del Codice della Strada e può applicarsi in casi tassativi.

È altrettanto utile ricordare che l’omicidio stradale è disciplinato dall’ art. 589 bis c.p. e che esso è integrato qualora un soggetto cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale.

Nulla esclude dunque che tale reato, punito con la pena della reclusione da due a sette anni, possa essere integrato anche se l’evento si verifica per colpa di un soggetto alla guida di un velocipede che violi le norme sulla circolazione stradale.

Tuttavia, va sottolineato che la sanzione accessoria della sospensione della patente è applicabile solo laddove l’evento mortale sia cagionato da un soggetto che conduceva  un veicolo per la guida del quale la patente sia normativamente imposta.

Pertanto, in caso di sinistro provocato alla guida di una bicicletta, di un monopattino o di altro mezzo per il quale non sia richiesto uno specifico titolo di abilitazione alla guida, non è possibile applicare la predetta sanzione.

 

 

Avv. Massimo Biffa

 

Roma, 18 febbraio  2022