Omicidio e lesioni stradali oppure omicidio e lesioni semplici? Un caso di non facile soluzione.

Se ho ben compreso il quesito formulatomi, mi viene chiesto di individuare quale fattispecie di reato possa essere ravvisata, art. 590 bis c.p.[1] ovvero art. 590 c.p., nel caso in cui un soggetto, passeggiando in un’area verde aperta al pubblico transito, cada in un canale a seguito del cedimento di una staccionata di legno sulla quale il predetto si era appoggiato, così subendo gravi lesioni.

Ebbene devo anticipare sin da ora che, a mio avviso, nel caso descritto è configurabile il delitto di lesioni stradali di cui all’art. 590 bis c.p.

Ciò per le ragioni che di qui a breve illustrerò.

Il reato di cui all’art. 590 bis c.p.) unitamente a quello p. e p. dall’art. 589 bis c.p.) è stato introdotto dalla Legge n. 41/2016 il cui effetto è stato quello di tramutare operativamente l’illecito da reato cd. “proprio”, che può essere commesso solo da chi riveste la qualifica soggettiva richiesta dalla legge, a reato “comune”, che può essere commesso da un qualunque soggetto.

Ciò è tanto vero che la disposizione in commento esordisce con “chiunque”.

In altri termini, la citata legge ha introdotto una fattispecie penale per la cui realizzazione giuridica non occorre una particolare connotazione o qualità personale del soggetto agente, come quella di “conducente di veicolo”.

Sul punto merita di essere evidenziato come a seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 41/2016 il Ministero dell’Interno abbia emanato una circolare n. 300/A/2251/16/124768 del 25.03.2016, diretta a Prefetture, Questure e Polizia Stradale, con cui sono state date le prime indicazioni operative.

Riguardo la parte dedicata all’omicidio stradale non aggravato, argomento ovviamente estensibile anche alle lesioni stradali, detta circolare prevede: “la fattispecie generica di omicidio colposo è costituita da quello commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale la cui pena rimane quella prevista dal previgente art. 589 cp, la reclusione da due a sette anni (…)

Come detto, il reato può essere commesso da chiunque viola le norme che disciplinano la circolazione stradale, che sono costituite da quelle del Codice della Strada e dalle disposizioni complementari.

In base a tale disposizione, quindi, il reato ricorre in tutti i casi di omicidio consumatisi sulle strade, anche qualora il responsabile non sia il conducente del veicolo.

Difatti, il codice della strada disciplina anche condotte poste a tutela della sicurezza stradale relativa alla manutenzione e costruzione delle strade e dei veicoli.

Tale conclusione vale, come detto, anche per il reato di lesioni stradali di cui all’art. 590 bis c.p. (Cfr. ex plurimis Circolare del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova, Dott. Francesco Cozzi, facilmente reperibile sul web)

E’ dunque evidente quale sia stato ed è l’intento del Legislatore: attribuire responsabilità anche agli Enti proprietari delle strade (ovverosia Stato, Regioni, Province, Comuni e conseguentemente anche Società, siano esse pubbliche o private che dallo Stato hanno avuto in concessione autostrade assumendosi gli oneri di manutenzione) relativamente agli obblighi di tutela della sicurezza e del conseguente dovere di tenere una efficace ed efficiente manutenzione.

Ciò significa che i summenzionati reati consumati sulle strade ricorrono “anche se il responsabile non sia il conducente”, giacché chi ha il compito di assicurare la manutenzione riveste una posizione di garanzia rispetto alla tutela della sicurezza stradale.

Il riferimento della circolare è all’art. 14 C.d.S. che, come risaputo, delinea “poteri e compiti degli enti proprietari delle strade” e prevede che tali enti provvedano alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade e controllo tecnico delle stesse.

Sul punto, vale la pena richiamare una sentenza della Suprema Corte di Cassazione, sez. IV, sent. 23152/12 secondo cui: “il rispetto delle norme cautelari che regolano la sicurezza stradale non è esigibile esclusivamente dagli utenti della strada alla guida di veicoli, ma anche da coloro che svolgano attività manutentive della strada”.

Sebbene tale decisione non sia recentissima, tuttavia non sembrano esservi pronunce di senso contrario, né, ad oggi, risultano decisioni del Supremo Collegio in relazione proprio all’art. 590-bis c.p.

Fermo restando quanto sopra rilevato, quindi, occorrerà ancora attendere la pronuncia dei Supremi Giudici, atteso che la richiamata Circolare del Ministero dell’Interno, sebbene apparentemente conforme ed in linea con il dettato normativo, in ogni caso contiene una “interpretazione di una norma di legge la cui applicazione non è rimessa all’autorità che ha emanato la circolare, bensì all’autorità giudiziaria penale, cui spetterà il compito di chiarire se il legislatore al primo comma dell’art. 589-bis del Codice penale ha inteso costruire la fattispecie come ipotesi di reato comune (come emerge chiaramente dall’uso del “chiunque” nel descrivere il comportamento illecito da punire) contrapponendola a quella prevista dal secondo comma come fattispecie di reato proprio incentrata sul conducente del veicolo” (Cfr. decisione della Prima Sezione del Consiglio di Stato del 07.03.2017).

 

In conclusione, poiché l’art. 590 bis c.p. si può ascrivere anche al proprietario e al custode della strada e dei suoi arredi, in forza del citato art. 14 C.d.S., occorrerà dapprima individuare il titolare della posizione di garanzia (ad. es. articolazione comunale che ha l’obbligo di provvedere alla manutenzione delle aree verdi) per poi procedere alla contestazione di detto reato.

 

Avv. Massimo Biffa

 

Roma, 30.04.2022

 

[1]

  1. Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.
  2. Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.
  3. Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì al conducente di un veicolo a motore di cui all’articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.
  4. Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.
  5. Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì:

                1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;

                2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un’intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;

                3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

  1. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell’autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.
  2. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.
  3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette.