RIFIUTO DI SOTTOPORSI AD ALCOOL-TEST ED OBBLIGO DI AVVERTIMENTO DI FARSI ASSISTERE DAL DIFENSORE
Mi è stato chiesto di rispondere al seguente quesito: “Qualora il conducente di un veicolo fermato dall’operatore di Polizia rifiuti di sottoporsi all’alcol test, vi è un obbligo in capo agli agenti di avvertirlo che ha facoltà di farsi assistere da un difensore?
Ebbene sì.
Anche in caso di rifiuto all’etilometro gli agenti devono informare il conducente della facoltà di farsi assistere da un legale: lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione, IV Sezione Penale, con la sentenza n. 49236 del 21 novembre 2016.
Nel caso di specie l’imputato, cui era contestato il reato di cui all’art. 186, co. VII, C.d.S., aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello deducendo l’illogicità della decisione laddove quest’ultima aveva ritenuto l’insussistenza dell’obbligo di dare avviso al difensore qualora il conducente rifiuta di sottoporsi all’accertamento strumentale.
Nella citata pronuncia i giudici di legittimità hanno ritenuto doveroso soffermarsi “sull’ambito di operatività del sistema di garanzie che discende dal disposto di cui all’art. 114 disp. att. cod. proc. pen.(..)” , il quale stabilisce che “nel procedere al compimento degli atti indicati nell’art. 356 c.p.p.[1], la polizia giudiziaria avverte la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia”.
All’uopo la Corte di Cassazione ha dapprima richiamato decisioni ove la giurisprudenza di legittimità ha affermato che con riferimento alla fattispecie del rifiuto al sottoporsi agli accertamenti, di cui all’art. 186, comma 7, cod. strad., non è applicabile l’obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere dal legale (Cass. pen., Sez. IV, 26 settembre 2014, n. 43845) e successivamente evidenziato come tale ultimo principio debba però essere rivisitato alla luce della sentenza del 29 gennaio 2015, n. 5396 pronunciata dalle Sezioni Unite.
Difatti – proseguono i giudici della Suprema Corte – nella citata sentenza le Sezioni Unite hanno precisato che l’avvertimento del diritto di farsi assistere da un difensore è da ritenersi riferibile “anche agli accertamenti mediante spirometro eseguiti dalla polizia giudiziaria sul tasso alcolemico del conducente di un veicolo, ai fini della verifica dei parametri considerati dall’art. 186, co II, C.d.S.” .
Il citato avvertimento – ritengono le SS.UU. – deve essere dato solo quando l’organo di polizia, sulla base di specifiche circostanze del fatto, desume un possibile stato di alterazione del conducente; e non quando si proceda al compimento di accertamenti preliminari e meramente esplorativi quali il “blow test”.
In altri termini, il conducente deve essere avvisato di detta facoltà “prima” di procedere all’accertamento mediante etilometro; il che significa che il sistema delle garanzie “entra in funzione” nel momento in cui la polizia giudiziaria procede all’accertamento per via strumentale – che ha natura indifferibile e urgente – del tasso alcolemico del conducente del veicolo.
Da quanto detto ne discende il principio di diritto elaborato dalla Suprema Corte con la sentenza del 03.11.2016, all’inizio richiamata, secondo cui l’avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore deve essere rivolto dagli agenti al conducente del veicolo anche in caso di rifiuto all’effettuazione dell’accertamento da parte di costui, atteso che ciò che conta è il momento in cui viene fatta richiesta al conducente di sottoporsi all’accertamento.
[1] Art. 356 Codice di Procedura Penale
Codice di Procedura Penale LIBRO QUINTO – Indagini preliminari e udienza preliminare
Titolo IV – Attività a iniziativa della polizia giudiziaria (artt. 347-357)
- Il difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini ha facoltà di assistere, senza diritto di essere preventivamente avvisato, agli atti previsti dagli articoli 352 e 354 oltre che all’immediata apertura del plico autorizzata dal pubblico ministero a norma dell’articolo 353 comma 2.
Avv. Massimo Biffa
Roma, luglio 2017