SINISTRO STRADALE: OMISSIONE DI SOCCORSO ANCHE IN ASSENZA DI FERITE IN SENSO TECNICO

La consueta rassegna delle decisioni della Cassazione mi ha fatto imbattere in una recentissima sentenza, la N. 21049 del 06.04.2018 della Sez. IV, nella quale la Corte si pronuncia su una questione di sicura rilevanza ed interesse per la Vostra attività.

Il caso analizzato riguarda il sinistro cagionato da un soggetto che, alla guida della propria autovettura, aveva tamponato un’auto condotta da una donna, all’interno della quale viaggiava anche un’altra donna.

Sebbene dopo l’urto le due signore manifestassero sintomatologia dolorosa: forte stato di agitazione colei che guidava, mentre la trasportata si era portate le mani al collo in segno di dolore, l’imputato era ripartito effettuando manovra di inversione ad U ed era stato successivamente rinvenuto dalla Polizia Locale presso la propria abitazione.

Il Giudice del primo grado di giudizio aveva condannato l’imputato per i reati di cui all’art. 189 (Comportamento in caso di incidente), commi 1, 6 e 7 del Codice della Strada, per non aver ottemperato all’obbligo di fermarsi e di prestare assistenza alle due donne che, a seguito del tamponamento, avevano riportato lesioni guaribili, rispettivamente, in 10 e 15 giorni.

La Corte di Appello, nel confermare la sentenza di primo grado, aveva inoltre rimarcato che l’imputato si era inizialmente fermato, aveva però manifestato preoccupazione per il fatto che fosse privo di copertura assicurativa e, pur avvedendosi delle condizioni di forte agitazione della conducente e del dolore al collo della trasportata, aveva rimesso in moto la propria auto e si era allontanato piuttosto velocemente dal luogo del sinistro.

Con il secondo motivo di ricorso per cassazione – il solo ritenuto ammissibile – la difesa dell’imputato aveva censurato la decisione della Corte di Appello sostenendo che il presupposto di fatto su cui si fonda l’obbligo di prestare assistenza imposto dall’art. 189 C.d.S, comma 7, sarebbe costituito dalla presenza di persone ferite che necessitino di assistenza.

La Corte Suprema, invece, rileva come già la sentenza impugnata avesse affermato che l’imputato “… ebbe modo di essere consapevole, cagionando il tamponamento con danno alla parte posteriore dell’autovettura condotta dalla L. e vedendo sia la L. che la P. in condizioni di forte disagio e di dolorazione, della necessità per queste ultime di ricevere soccorso”.

Rispondendo quindi alla critica mossa dalla difesa dell’imputato, la Corte ricorda che “ … la condotta omissiva sanzionata dall’art. 189 C.d.S. , comma 7, può considerarsi una ipotesi speciale del delitto di omissione di soccorso previsto dall’art. 593 c.p., comma 2, …… del quale condivide l’oggettività giuridica e la condotta dell’omessa assistenza alla persona ferita” con, in più, però: a) l’elemento tipico del reato proprio perché, nella norma del C.d.S., il soggetto attivo del reato non è individuato in “chiunque”, come nell’omissione di soccorso di cui al codice penale, ma “nell’utente della strada al cui comportamento sia comunque ricollegabile l’incidente” sul quale quindi grava l’obbligo di garanzia; b) un antefatto non punibile, rappresentato dall’essersi verificato un sinistro stradale, da cui è scaturita una situazione di pericolo attuale, da cui discende l’obbligo di agire.

La massima che può trarsi dalla decisione in questione è poi ulteriormente chiarificatrice laddove insegna che “In tema di sinistro stradale ed omissione di soccorso, la disciplina normativa non consente di escludere l’obbligo di prestare soccorso qualora le conseguenze del sinistro non si siano manifestate in ferite nel senso tecnico del termine, essendo necessario ma sufficiente che si tratti di esiti indicativi del pericolo che dal ritardato soccorso possa derivare un danno alla vita o all’integrità fisica della persona

Secondo l’orientamento della Cassazione, pertanto, il reato previsto dall’art. 189, c. 1 C.d.S., ai sensi del quale “L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l’obbligo di fermarsi e di prestare l’assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona”, attribuisce all’utente della strada coinvolto in un sinistro riconducibile al proprio comportamento, una posizione di garanzia a protezione degli altri utenti coinvolti dal pericolo derivante da un ritardato soccorso.

Sulla scorta di tale principio, la Cassazione, come visto, ribadisce che “ …. il bene giuridico tutelato dalla norma non consente di escludere l’obbligo di prestare soccorso qualora le conseguenze del sinistro non si siano manifestate in ferite nel senso tecnico del termine, essendo necessario ma sufficiente che si tratti di esiti indicativi del pericolo che dal ritardato soccorso possa derivare un danno alla vita o all’integrità fisica della persona”.

Alla luce di quanto precede, quindi, alla domanda se nel caso in cui l’utente della strada coinvolto in un sinistro si allontani dal luogo del fatto senza prestare la sua assistenza possa integrare la condotta di “omissione di soccorso”, così come descritta nella norma contenuta nel Codice della Strada, anche in assenza di ferite evidenti, è ben possibile rispondere positivamente.

La violazione dell’obbligo di prestare assistenza in caso di sinistro stradale ricollegabile alla propria condotta di guida permette infatti l’accollo della fattispecie incriminatrice prevista dall’art. 189 del Codice della Strada a carico, appunto, dei soggetti che si trovino nella situazione in questi termini descritta dalla norma.

 

 

Avv. Massimo Biffa

Roma, 12 giugno 2018