STATO DI EBREZZA O STUPEFAZIONE, ANCHE LA REGIONE LAZIO INTERVIENE IN TEMA DI “PRELIEVO COATTIVO DEL SANGUE”
Negli ultimi pareri pubblicati sul sito abbiamo avuto modo di evidenziare quali e quante problematiche abbia comportato l’entrata in vigore della legge 41 del 24/3/2016 sull’omicidio stradale.
Tra queste quella che presenta maggiori criticità, come più volte sottolineato, è senz’altro la possibilità di accertare lo stato di alterazione del guidatore causato da alcol o da sostanze stupefacenti attraverso un prelievo coattivo del sangue.
A tal proposito, avrete notato, non sono mancate indicazioni da parte di alcune Procure della Repubblica, rivelatesi tutt’altro che univoche.
Ebbene, alla luce di circolari diverse emanate dalle Procure della Repubblica, che hanno ingenerato non poche perplessità, la Regione Lazio ha considerato opportuno fornire indicazioni operative al personale sanitario addetto all’accertamento dello stato di ebbrezza o di alterazione da sostanze stupefacenti o psicotrope, approvando con Decreto del Commissario Ad Acta n. UOO288 del 27.09.2016 il “Protocollo operativo sui prelievi e accertamenti necessari nei casi di omicidio e lesioni personali stradali gravi e gravissime – Artt. 589 bis e 590 bis c.p. L. 41/2016”.
Ciò in considerazione della difficoltà consistente nel superamento del rifiuto opposto dal conducente agli esami sul proprio corpo.
Ebbene, il codice della strada prevede che in caso di rifiuto da parte del conducente di sottoporsi al test alcolemico o a quello teso ad accettare l’assunzione di droghe, costui sarà chiamato a rispondere, rispettivamente, del reato contravvenzionale di cui all’art 186 comma 7 e 187 comma 8 CdS.
Tuttavia, il fatto che il guidatore possa essere chiamato a rispondere di tali reati, non risolve il problema circa l’accertamento delle circostanze aggravanti di cui agli artt. 589bis e 590bis cp.
Tale problematica, sottolinea il citato protocollo, è stata affrontata e risolta dal Legislatore proprio con la L. 41/2016, che ha introdotto nel nostro Codice di Procedura Penale, il comma 3bis all’art. 359 bis.
Ed infatti, con il prefato comma è stato previsto, nell’ipotesi in cui il conducente rifiuti di sottoporsi ai test in questione, il suo accompagnamento presso il più vicino presidio ospedaliero affinché l’interessato venga sottoposto al necessario prelievo o accertamento, che verrà eseguito coattivamente.
La ratio sottesa alla previsione del citato comma risiede nella necessità di poter accettare e contestare le eventuali aggravanti specificamente previste dagli artt. 589bis cp e 590bis cp, la cui operatività, altrimenti, non scatterebbe.
In altre parole, ove non venisse accertato lo stato di ebbrezza o di stupefazione, il conducente del veicolo coinvolto nel sinistro, opponendo il rifiuto ai test, potrebbe essere indagato (e poi imputato) del delitto di omicidio stradale “semplice” (o
lesioni stradali semplici), ossia senza aggravanti e, ovviamente, per i reati contravvenzionali di cui agli artt. 186, co 7 e 187, co 8, C.d.S.
Come detto, la questione relativa alla ammissibilità del prelievo ematico coattivo in caso di dissenso del conducente che abbia cagionato un sinistro stradale, non era contemplata fino all’introduzione del comma 3bis all’art 359 bis c.p.p.
Al riguardo, con specifico riferimento alle operazioni volte ad accettare lo stato di alterazione causata da ebbrezza o da sostanze stupefacenti, è previsto che le stesse siano eseguite rispettando quanto sancito dall’art 224bis, commi 4 e 5, c.p.p. (cd. Perizia biologica coattiva).
In altri termini, gli accertamenti che verranno predisposti, pur potendo essere effettuati coattivamente, non potranno contrastare con quanto vietato espressamente dalla legge, tanto meno mettere in pericolo la vita o l’integrità fisica e la salute della persona, né, infine, ledere la sua dignità od il suo pudore.
Dal punto di vista pratico, poi, la PG in tali casi dovrà avvisare il PM che autorizzerà – con decreto motivato soggetto a convalida del GIP – l’accompagnamento e l’esecuzione coattiva delle operazioni necessarie ad accertare lo stato di ebbrezza o di stupefazione.
Il decreto del PM dovrà specificamente indicare il prelievo o l’accertamento da effettuare nonché le ragioni che lo giustificano ai fini di prova.
Nei casi di urgenza, però, il PM potrà dare all’Operante di PG un’autorizzazione anche orale, salva poi la necessità di confermarla comunque per iscritto (con successiva convalida del GIP).
Ottenuta l’autorizzazione del PM, gli operanti di PG dovranno, a pena di inutilizzabilità dei risultati probatori ottenuti, avvisare il conducente della sua posizione di indagato e, conseguentemente, avvisare il suo difensore (ove sprovvisto deve procedersi alla nomina di un difensore di ufficio) il quale avrà diritto a presenziare agli atti (ma non l’obbligo, talché non occorrerà attendere il suo arrivo).
Ovviamente di tali operazioni dovrà essere redatto dettagliato verbale da trasmettere, poi, all’AG.
A seguito della autorizzazione del PM, gli Operanti di PG dovranno accompagnare il conducente presso uno dei presidi ospedalieri individuati dal protocollo n.U00288 del 27.09.2016, ove conferiranno all’operatore sanitario l’incarico di Ausiliario di PG, e richiedere, dopo aver compilato un apposito modulo, il prelievo biologico da effettuarsi.
Il sanitario quindi procederà nella veste di pubblico ufficiale agli accertamenti clinici secondo gli step e le modalità previsti dal nuovo protocollo di intesa emesso dalla Regione Lazio, ai quali potrà assistere anche il CTP nominato (nel frattempo) dall’indagato (o dal suo difensore).
I risultati dovranno poi, ovviamente, essere trasmessi alla AG procedente a cura della PG.
Questi “i compiti” degli agenti di P.G. ai quali, come evidenziato, dovranno affiancarsi e compenetrarsi quelli dell’operatore sanitario della struttura, professionalmente formato.
Quanto detto consente di sottolineare come la Regione Lazio abbia fissato determinati protocolli per il suo personale sanitario laddove quest’ultimo debba ricorrere al prelievo coattivo di sangue su richiesta degli Operanti di PG.
Concludo, ancora una volta, esprimendo le mie perplessità in ordine a tali scelte interpretative del dettato normativo, le quali, come sottolineato da molti, derogano ai principi costituzionali di cui all’art. 13.
Avv. Massimo Biffa
Roma, maggio 2017