Chiarimenti in merito all’art. 28, LEGGE 9 giugno 2025, n. 80 – Conversione in Legge del Decreto Legge 11 aprile 2025, n. 48, Nuovo Decreto Sicurezza.
Cari Iscritti,
il Direttivo ha ritenuto opportuno pubblicare, stante l’importanza dei temi trattati, il parere in tema di armi che è stato richiesto da un operatore della Polizia Locale.
Nella la Sua email il Vs collega pone tre quesiti in merito all’art. 28 del Nuovo Decreto Sicurezza.
In particolare:
1) con il primo quesito chiede se nell’art. 18 del RD 690/1907 siano ricompresi gli appartenenti alla Polizia Locale che abbiano la qualifica di agenti di PS conferita con decreto del Prefetto;
2) con il secondo quesito chiede se l’arma che gli agenti di pubblica sicurezza sono autorizzati a portare senza licenza sia la pistola assegnata in via continuativa (il vigile se la porta a casa) o se si faccia riferimento ad una pistola diversa da quella di servizio;
3) con il terzo quesito chiede quale sia l’eventuale limite territoriale per il porto della pistola personale fuori servizio.
Per rispondere alle domande che pone è necessario riflettere con attenzione sul testo dell’art. 28 del nuovo Decreto Sicurezza 2025.
- La disposizione mira a consentire agli agenti di pubblica sicurezza di cui agli articoli 17 e 18 del R.D. 31 agosto 1907, n. 690 di portare, senza licenza di polizia, armi comuni da sparo di cui siano proprietari, integrando la disposizione di cui all’art. 73, comma 2, R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza) che sancisce che gli agenti di pubblica sicurezza portano, senza licenza, le sole armi di cui sono muniti dall’Ente di appartenenza, a termini dei rispettivi regolamenti.
La disposizione dell’art. 28 del D.L. 48/2025, convertito nella Legge 80/2025, pertanto, consente ad alcune categorie di soggetti, tra cui gli Agenti di pubblica sicurezza delle Forze di polizia, il porto senza licenza di un’arma personale diversa da quella di ordinanza in dotazione, ma solo fuori dal servizio e purché si tratti di armi previste dall’articolo 42 TULPS, evitando così di essere costretti a portare l’arma in dotazione spesso non facilmente occultabile oppure troppo lunga o ingombrante.
Per l’esatta individuazione delle nuove categorie di soggetti che sono facoltizzate a portare le armi comuni di cui all’art. 42 TULPS, senza licenza di polizia, si deve partire dal testo delle risalenti disposizioni richiamate, ovvero gli artt. 17 e 18 del R.D. n. 690/1907 e, nell’ambito della elencazione in essi contenuta, bisogna prendere in considerazione la categoria delle “altre guardie” dei Comuni.
Le “altre guardie dei Comuni”, infatti, è una formula vaga, atta a ricomprendere qualunque ulteriore figura cui il Comune, secondo le disposizioni di legge vigenti, attribuisce compiti di sicurezza e vigilanza, compresi, ovviamente, gli appartenenti alla Polizia Locale, per i quali la qualità di agente di pubblica sicurezza è, tuttavia, oggi espressamente prevista dalla legge (art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65).
In virtù del conferimento, da parte del Prefetto, della qualifica di agenti di pubblica sicurezza, quindi, gli appartenenti alla Polizia Locale potranno acquistare armi personali al di fuori di qualsiasi controllo dell’Amministrazione di appartenenza e portare tali armi, senza licenza, fuori dall’orario di servizio.
Inoltre, si può aggiungere che, poiché l’art. 28 in esame consente il porto di un’arma non di ordinanza solo quando il servizio sia cessato, l’agente di pubblica sicurezza che porti con sé la sua arma personale nel corso del servizio, magari sostituendola a quella di ordinanza, resta passibile delle sanzioni anche penali previste dalle norme speciali che regolano il suo status.
- Alla luce di quanto sinora esposto è quindi possibile rispondere ai quesiti 1 e 2 affermando che gli appartenenti alla Polizia Locale che abbiano ricevuto dal Prefetto la qualifica di agenti di PS rientrano nella categoria degli agenti di PS che sono autorizzati a portare senza licenza, quando non sono in servizio, armi comuni da sparo diverse da quelle di ordinanza, di cui siano proprietari.
Con riferimento al quesito 3, relativo all’eventuale limite territoriale per il porto della pistola personale fuori dal servizio, devo rilevare che, al momento, la legge nulla dice in proposito, ma il secondo comma dell’articolo 28 del decreto sicurezza prevede l’emanazione da parte del Governo – entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto – di un regolamento con cui modificare l’articolo 73 del regio decreto 635 del 6 maggio 1940 (quello sul porto d’armi senza licenza) al fine di adeguare le norme alle nuove disposizioni e, in pratica, di disciplinare il porto dell’arma personale.
In attesa del previsto e auspicato regolamento, riterrei, sommessamente, quanto meno opportuno attenersi al criterio previsto per l’ambito di competenza della qualifica di agente di PS che, come noto, è quello del territorio dell’ente di appartenenza. L’alternativa è quella di ritenere che non esistono limiti territoriali.
Tanto dovevo e, con l’occasione, porgo i migliori saluti
Avv. Massimo Biffa