COMUNICATO 15 NOVEMBRE 2023 – Novità legislative.

COMUNICATO NOVITA’ LEGISLATIVE

 

Cari iscritti,

sono a confermarVi quanto preannunciato nel nostro ultimo convegno del 9 ottobre u. s., quando – fra i vari argomenti – affrontammo le novità introdotte in materia di Daspo Urbano e Misure di Prevenzione dal cd. Decreto Caivano (D.L. n. 123/23).

Nell’occasione, rilevammo come il decreto non fosse ancora stato convertito e che, come noto, la legge di conversione avrebbe potuto apportare modifiche.

Ebbene, così è stato.

Infatti il 15 novembre 2023 è entrata in vigore la legge n. 159/23, di conversione del decreto legge 123/23: “Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale” (cd. decreto Caivano, appunto).

Fra le novità apportate dalla legge di conversione, che possono essere di nostro interesse, segnaliamo quanto segue riservandoci futuri approfondimento:

  • nuova disciplina in materia di armi per cui non è ammessa la licenza (cd. armi bianche): il nuovo art. 4-bis della L. 110/75 (cd. Legge Armi) è stato infatti modificato rispetto al Decreto Legge e sono state inasprite le pene, prevedendo la reclusione da uno a quattro anni per chiunque porti fuori dalla propria abitazione, o appartenenze di essa, un’arma per cui non è necessaria la licenza.

E’ stato previsto l’aggravamento di pena, da un terzo alla metà se il fatto è  posto in essere:

  • da persone travisate o riunite;
  • all’interno o adiacenze di istituti di formazione;
  • nelle immediate vicinanze di banche, uffici postali, bancomat, parchi, giardini pubblici, stazioni ferroviarie e metropolitane, fermate di mezzi pubblici e in generale nei luoghi in cui vi sia una adunanza e/o riunione di più persone;
  • da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l’esecuzione delle misure di prevenzione antimafia, previsti dall’art. 71 del codice antimafia.

 

In tutti questi casi, per altro, è stato previsto l’arresto facoltativo in flagranza, avendo la legge di conversione apportato modifiche anche all’art. 381 c.p.p., inserendo, appunto, fra le ipotesi di arresto facoltativo in flagranza, anche l’art. 4-bis della L. 110/75.

La legge di conversione, per altro, abroga esplicitamente l’art. 699 c.p. che, come ricorderete, era un reato contravvenzionale volto a sanzionare proprio le ipotesi che, oggi, sono disciplinate dall’art. 4-bis della L. 110/75.

 

  • È stato inserito il nuovo art. 421-bis nel Codice Penale, rubricato “pubblica intimidazione con uso di armi”, che punisce chi, al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica, fa esplodere colpi di arma da fuoco o fa scoppiare bombe o altri ordigni o materie esplodenti è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da tre a otto anni.

 

Altre sono le modifiche apportate dalla Legge di conversione in commento ma, sono certo, avremo modo di parlarne in futuro.