Le modifiche apportate dalla Legge n. 60/2023 alla disciplina dell’arresto in flagranza e non solo.

Con il presente articolo intendo sottoporre alla Vostra attenzione una recentissima modifica apportata dalla Legge n. 60/2023 alle norme del Codice di Procedura penale dedicate all’arresto in flagranza nonché alle norme che disciplinano l’udienza di convalida dell’arresto, il successivo giudizio direttissimo nonché alle norme del Codice Penale di cui agli artt. 270 bis.1 C.p. e 416 bis.1 C.p. (aggravante della cd. “mafiosità”).

Come a voi noto, il D. Lgs. 150/ 2023, cosiddetta “Riforma Cartabia”, ha modificato il regime di procedibilità per taluni delitti contro la persona e contro il patrimonio prevedendone la procedibilità a querela di parte anziché d’ufficio.

Tale modifica ha significato in concreto che, al verificarsi di taluni reati, gli Agenti di Polizia non potessero più procedere all’arresto dell’autore del reato in assenza di una denuncia – querela sporta dalla persona offesa, anche in caso di reati caratterizzati da un elevato disvalore sul piano politico – criminale.

Mi spiego meglio con un esempio.

Se, fino a prima dell’intervento riformatore il reato di furto aggravato era perseguibile d’ufficio – e ciò consentiva pertanto alla Polizia di poter procedere ad un eventuale arresto in flagranza di reato -, dopo l’entrata in vigore del D. Lgs. 150/2023, c.d. “Riforma Cartabia”, l’arresto in flagranza per il reato di furto aggravato non è più consentito alle Forze dell’Ordine in assenza di una denuncia – querela sporta dalla persona offesa.

Ebbene, dall’entrata in vigore della Riforma, tale cambio di rotta nel regime della procedibilità ha determinato non pochi paradossi dal punto di vista pratico: anche di fronte ad un reato particolarmente grave, alle Forze di Polizia è stato sostanzialmente impedito di procedere all’arresto in flagranza dell’autore del reato in assenza di una querela da parte della persona offesa.

Il nuovo intervento legislativo si è pertanto reso necessario in quanto il Legislatore ha avuto modo di verificare, nei pochi mesi dall’entrata in vigore della c.d. “Riforma Cartabia”, che tale cambiamento nel regime di procedibilità per reati anche particolarmente gravi frustrava quella che è la finalità originaria delle norme di diritto penale: la tutela della collettività.

Ebbene, con Legge n. 60 del 24 Maggio 2023, pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 1/06/2023, entrata in vigore il 16/06/2023,  il Parlamento è intervenuto ad apportare delle modifiche proprio alle norme del Codice di Procedura penale relative all’arresto in flagranza ed al successivo giudizio direttissimo, che già erano state oggetto di modifica mediante la c.d. “Riforma Cartabia”.

In dettaglio, l’art. 3 della Legge n. 60/2023, rubricato “Modifiche al Codice di Procedura Penale in materia di arresto in flagranza” ha previsto che:

  1. Il comma 3 dell’art. 380 del Codice di Procedura penale è sostituito dal seguente:

“3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela e la querela non è contestualmente proposta, quando la persona offesa non è prontamente rintracciabile, l’arresto in flagranza, nei commi 1 e 2, è eseguito anche in mancanza della querela che può ancora sopravvenire. In questo caso, se la querela non è proposta nel termine di quarantotto ore dall’arresto oppure se l’avente diritto dichiara di rinunciarvi o rimette la querela proposta, l’arrestato è posto immediatamente in libertà. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria che hanno proceduto all’arresto effettuano tempestivamente ogni utile ricerca della persona offesa.

  1. All’articolo 381 co. 3, primo periodo, del Codice di Procedura penale, dopo le le parole nel luogo sono aggiunte le seguenti: ferma restando la necessità di rendere alla persona offesa, anche con atto successivo, le informazioni di cui all’art. 90 bis.
  2. All’articolo 449 co. 3, del Codice di Procedura Penale, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: Nel caso di arresto effettuato ai sensi dell’art. 380 comma 3, il Giudice, se l’arresto è convalidato, quando manca la querela e questa può ancora sopravvenire sospende il processo. La sospensione è revocata non appena risulti sopravvenuta la querela o la rinuncia a proporla oppure, in ogni caso, decorso il termine previsto dalla legge per la proposizione.

Orbene, evidente l’inversione di rotta rispetto alla formulazione precedente.

Se infatti, con la Riforma Cartabia era stato inibito agli Agenti di Polizia di poter procedere all’arresto in flagranza per i reati attualmente punibili a querela di parte, la Legge n. 60/2023 ha introdotto alcune formule mitigatorie di tale disciplina, consentendo alle Forze dell’Ordine di poter procedere all’arresto anche in caso di reati procedibili a querela di parte ed in assenza di questa quantomeno nella immediatezza.

Con riguardo all’arresto obbligatorio in flagranza, il co. 3 dell’art. 380 C.p.p., così come modificato dalla L. 60/2023, consente infatti alle Forze dell’Ordine di poter procedere all’arresto in flagranza di reato anche in caso di reati procedibili a querela quando la persona offesa del reato non è prontamente rintracciabile e la querela può ancora sopravvenire.

La norma prevede però che, entro il termine perentorio di 48 ore dall’arresto, l’arrestato debba essere rimesso in libertà nel caso in cui la querela non sia intervenuta in tale lasso di tempo ovvero qualora la persona offesa abbia rinunciato a proporla.

A tal fine, sempre al comma 3 della citata norma è previsto pertanto che gli Agenti e gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria che hanno proceduto all’arresto compiano tutte le attività utili al fine di rintracciare la persona offesa ed acquisirne l’eventuale denuncia.

All’art. 381 C.p.p., dedicato all’arresto facoltativo in flagranza, è stata inserita la disposizione per cui, se si tratta di delitto perseguibile a querela, l’arresto in flagranza può essere eseguito se la querela viene proposta anche con dichiarazione resa oralmente all’Ufficiale o all’Agente di Polizia Giudiziaria presente nel luogo, ferma restando la necessità di rendere alla persona offesa, anche con atto successivo, le informazioni di cui all’art. 90 bis.

Tale norma, ampiamente modificata dalla c.d. “Riforma Cartabia” prevede una serie di comunicazioni che debbono obbligatoriamente essere rese alla persona offesa dal reato alla prima occasione in cui questa abbia contatto con la Polizia Giudiziaria o con l’Autorità procedente.

Da ultimo, al comma 3 dell’art. 558 C.p.p., dedicato alla disciplina del giudizio direttissimo, è stata inserita la previsione per cui in caso di arresto obbligatorio in flagranza che sia stato convalidato, il Giudice sospende il processo quando manca la querela e questa può ancora sopravvenire.

Il Legislatore ha poi evidenziato come, in ogni caso, la sospensione del giudizio direttissimo, disposta al fine di consentire alla persona offesa di sporgere querela, debba essere revocata non appena risulti sopravvenuta la querela o la rinuncia a proporla oppure, in ogni caso, decorso il termine previsto dalla legge per la proposizione.

Per ragioni di completezza mi pare doveroso segnalarvi che la stessa Legge n. 60/2023, oltre ad aver modificato le norme appena analizzate, ha inserito una espressa previsione agli artt. 270 bis.1 C.p. e 416 bis.1 C.p. per cui, per i reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico nonché per i delitti commessi con metodo mafioso, si procede sempre d’ufficio.

 

 

Avv. Massimo Biffa

 

Roma, 12 luglio 2023