Decreto Legge 29 novembre 2024, n. 178 – Misure urgenti in materia di giustizia. Rafforzati i presidi a tutela delle vittime di violenza di genere.

DECRETO LEGGE 29 NOVEMBRE 2024, N. 178

MISURE URGENTI IN MATERIA DI GIUSTIZIA

RAFFORZATI I PRESIDI A TUTELA DELLE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE

 

Il Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2024 ha approvato il decreto legge 29 novembre 2024, n. 178, recante misure urgenti in materia di giustizia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre 2024 e in vigore dal 30 novembre 2024.

Il testo si compone di pochissimi articoli (artt. 1-11), di cui i primi sei riguardano le modifiche all’ordinamento giudiziario, mentre gli altri sono più incentrati sulla materia penale.

Con particolare riguardo al tema di interesse, desidero segnalare l’articolo 7, Disposizioni urgenti in materia di procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, che interviene in materia di procedure di controllo elettronico (c.d. braccialetto elettronico), dell’osservanza delle misure cautelari degli arresti domiciliari (art. 275-bis, c.p.p.), dell’ordine di allontanamento dalla casa familiare (art. 282-bis, c.p.p.) e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282-ter, c.p.p.), precisando che l’accertamento della fattibilità tecnica da parte della polizia giudiziaria deve includere anche la verifica della fattibilità operativa degli stessi strumenti.

In buona sostanza, le nuove norme rafforzano gli strumenti a disposizione dell’autorità giudiziaria a tutela delle vittime di violenza di genere e di atti persecutori.

Vengono integrate le norme relative alle “particolari modalità di controllo”, cioè al cosiddetto “braccialetto elettronico”, per precisare che tra gli accertamenti già previsti da parte della polizia giudiziaria in relazione alla “fattibilità tecnica” dell’utilizzo di tale strumento, è inclusa anche la fattibilità operativa, collegata alla effettiva efficacia e funzionalità dello strumento rispetto al caso concreto.

Nell’art. 7, infatti, si elencano le modifiche apportate alle modalità operative di controllo delle misure cautelari che implicano l’uso del braccialetto elettronico in relazione agli arresti domiciliari, di cui all’art.  art. 275-bis c.p.p. ed in relazione alle ipotesi di cui agli artt. 276, comma 1 ter (Provvedimenti in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte); 282-bis, comma 6 (Allontanamento dalla casa familiare); 282-ter, comma 1(Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa).

In particolare, con riferimento all’art. 276, comma 1-ter, il giudice potrà procedere alla revoca della misura e alla sostituzione con la custodia cautelare in carcere anche in caso di realizzazione di una o più condotte gravi o reiterate che impediscono od ostacolano il regolare funzionamento dei mezzi e dei dispositivi di controllo.

Il secondo comma dell’art. 7 del Decreto Legge 178/2024 interviene poi sulle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale inserendo, dopo l’art. 97-bis, l’art. 97-ter, rubricato Modalità di accertamento della fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, delle particolari modalità di controllo di cui agli articoli 275-bis, 282-bis e 283-ter del codice, per identificare le modalità di accertamento della fattibilità e operatività tecnica dei dispositivi di controllo da parte della polizia giudiziaria, in via preliminare e, in via giudiziale, da parte del giudice.

Sembra utile riportare il testo della nuova norma:

1. Quando svolge l’accertamento della fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, di cui agli articoli 275-bis, 282-bis e 283-ter del codice, preliminare alla prescrizione delle particolari modalità di controllo da parte del giudice, la polizia giudiziaria, anche coadiuvata da operatori della società incaricata di fornire i relativi servizi elettronici o tecnici, verifica senza ritardo e comunque entro quarantotto ore l’attivabilità, l’operatività e la funzionalità dei mezzi elettronici o degli altri strumenti tecnici negli specifici casi e contesti applicativi, analizzando le caratteristiche dei luoghi, le distanze, la copertura di rete, la qualità della connessione e i tempi di trasmissione dei segnali elettronici del luogo o dell’area di installazione, la gestione dei predetti mezzi o strumenti e ogni altra circostanza rilevante in concreto ai fini della valutazione dell’efficacia del controllo sull’osservanza delle prescrizioni imposte all’imputato”.

Ai sensi del comma 2 del suddetto art. 97-ter, quindi, la polizia giudiziaria deve trasmettere senza ritardo e comunque nelle successive quarantotto ore, all’autorità giudiziaria che procede, uno specifico rapporto che accerti o escluda la fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, delle modalità di controllo, per le valutazioni di competenza, compresa l’applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari, anche più gravi.

 

Avv. Massimo Biffa