
Decreto “salva – infrazioni” e modifiche al codice di procedura penale. I nuovi adempimenti della polizia giudiziaria previsti dal D.L. 131/2024 e dalla Legge di Conversione.
DECRETO “SALVA-INFRAZIONI” E MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE
I NUOVI ADEMPIMENTI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA PREVISTI DAL D.L. 131/2024 e DALLA LEGGE DI CONVERSIONE.
Prima di esaminare il contenuto del Decreto c.d. “Salva – Infrazioni” è opportuno, per completezza della Vostra informazione, soffermarsi sulle ragioni che hanno determinato e richiesto l’adozione di questo provvedimento da parte del nostro Stato.
- In data 16 settembre 2024 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto legge, 16 settembre 2024, n. 131, con cui il Governo ha adottato una serie di disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.
Tra i precetti normativi previsti, alcuni di essi concernono il codice di procedura penale.
L’art. 3 del decreto legge è infatti intervenuto proprio in questa materia per adeguare il nostro ordinamento processualpenalistico alla direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo; al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari.
Lo scorso 6 novembre, l’Assemblea del Senato ha approvato, con voto di fiducia, il disegno di legge n. 1287 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 settembre 2024, n. 131, che permetterà all’Italia una significativa riduzione del numero di procedure di infrazione pendenti, consentendole di allinearsi alla media europea.
Il decreto è stato quindi convertito, con modificazioni, dalla L. 14/11/2024 n. 166, entrata in vigore il giorno dopo.
Con la legge di conversione, sono state apportate poche modifiche al decreto d’urgenza che ha introdotto l’obbligo della comunicazione del diritto di informare dell’applicazione di una misura cautelare custodiale, o del fermo, o dell’arresto, un familiare o altra persona di fiducia ed ha inoltre introdotto garanzie procedurali nel processo minorile.
- Passando ora all’esame delle novità normative introdotte, faccio rilevare che l’art. 3 del Decreto – nel prevedere disposizioni dirette a sanare la procedura d’infrazione n. 2023/2006, per il mancato adeguamento della normativa italiana alla direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari– reca importanti modifiche al codice di procedura penale, che comportano nuovi adempimenti della polizia giudiziaria.
Propongo quindi, per quanto di interesse, di ripercorrere, sia pur sinteticamente, il contenuto del decreto convertito, in modo da poterne avere una aggiornata visione d’insieme.
1. La modifica apportata all’art. 293 cod. proc. pen. Adempimenti esecutivi.
L’art. 3, co. 1, lettera a), decreto legge, 16 settembre 2024, n. 131 ha modificato l’art. 293 cod. proc. pen. che, come è noto, regola gli adempimenti esecutivi in materia de libertate, nei seguenti termini: “all’articolo 293, comma 1, lettera f), le parole: «ai familiari» sono sostituite dalle seguenti: «a un familiare o ad altra persona di fiducia»”.
Pertanto, se prima era stabilito che l’ufficiale o l’agente incaricato di eseguire l’ordinanza che aveva disposto la custodia cautelare, doveva informare l’imputato, che non conosceva la lingua italiana, del diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso ai familiari, adesso, per effetto di questo intervento legislativo, il predetto avviso deve riguardare non solo un familiare, ma anche un’altra persona di sua fiducia.
In pratica, quindi, l’ufficiale o l’agente incaricato di eseguire l’ordinanza che ha disposto la misura coercitiva della custodia cautelare, deve consegnare all’imputato copia del provvedimento, unitamente a una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa e, per l’imputato che non conosce la lingua italiana, tradotta in una lingua a lui comprensibile, con cui lo informa, tra l’altro, del diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso non solo a un familiare, ma anche ad altra persona di fiducia.
2. La modifica apportata all’art. 350 cod. proc. pen. Sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini.
L’art. 3, co. 1, lettera b), decreto legge, 16 settembre 2024, n. 131 ha inoltre modificato l’art. 350 cod. proc. pen. che, come noto, regolamenta le sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, nei seguenti termini: “all’articolo 350, comma 5, dopo la parola: «assumere», sono inserite le seguenti: «notizie e indicazioni» e le parole: «notizie e indicazioni utili ai fini della immediata prosecuzione delle indagini» sono sostituite dalle seguenti: «quando ciò è imposto dalla necessità di evitare un imminente pericolo per la libertà, l’integrità fisica o la vita di una persona, oppure dalla necessità di compiere attività indispensabili al fine di evitare una grave compromissione delle indagini»;”.
Da tali modifiche, pertanto, discende che adesso è previsto che gli ufficiali di polizia giudiziaria, sul luogo o nell’immediatezza del fatto, possono assumere, anche senza la presenza del difensore, dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, anche se arrestata in flagranza o fermata a norma dell’articolo 384 cod. proc. pen., semplicemente “notizie e indicazioni”, e non più, come previsto in precedenza, “notizie e indicazioni utili ai fini della immediata prosecuzione delle indagini”, allorchè tale assunzione sia imposta dalla necessità: a) di evitare un imminente pericolo per la libertà, l’integrità fisica o la vita di una persona; b) di compiere attività indispensabili al fine di evitare una grave compromissione delle indagini.
Dunque, gli ufficiali di P.G. potranno procedere ad assumere notizie e indicazioni solo in presenza di una di queste condizioni.
Resta comunque fermo il divieto di ogni documentazione e utilizzazione delle notizie e delle dichiarazioni assunte senza l’assistenza del difensore, stabilito dal successivo comma 6.
3. La modifica dell’art. 386 cod. proc. pen. Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo.
Sulla falsariga di quanto preveduto per l’art. 293 cod. proc. pen., l’art. 3, co. 1, lettera c), decreto legge, 16 settembre 2024, n. 131 interviene in maniera analoga sull’art. 386 cod. proc. pen. che, come noto, regola i doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo, apportando le seguenti modifiche: “all’articolo 386, comma 1, lettera f), le parole: «ai familiari» sono sostituite dalle seguenti: «a un familiare o ad altra persona di fiducia»;”.
Di conseguenza, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l’arresto o il fermo o hanno avuto in consegna l’arrestato, qualora costui non conosca la lingua italiana, sono tenuti a rappresentargli il suo diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso, non più soltanto ai familiari – come in precedenza stabilito – ma anche ad altra persona di sua fiducia.
4. Le modifiche all’art. 387 cod. proc. pen. Avviso dell’arresto o del fermo ai familiari.
Infine, l’art. 3, co. 1, lettera d), decreto legge, 16 settembre 2024, n. 131, modifica l’art. 387 cod. proc. pen. che, come noto, disciplina l’avviso dell’arresto o del fermo ai familiari, nella seguente maniera: “all’articolo 387, comma 1, le parole «ai familiari dell’avvenuto arresto o fermo» sono sostituite dalle seguenti: «dell’avvenuto arresto o fermo ai familiari dell’arrestato o del fermato o ad altra persona da essi indicata».”
Da ciò deriva che, se prima era disposto che la polizia giudiziaria, con il consenso dell’arrestato o del fermato, doveva dare senza ritardo notizia ai familiari dell’avvenuto arresto o fermo, ora tale notizia può essere fornita anche ad altra persona indicata dall’arrestato o dal fermato.
Avv. Massimo Biffa