Corso di Formazione Decreto Sicurezza 2026 Intervento Avv. Grazia GRIECO
Articoli 1 – 2 – 11 – -12 – 13 (Porto di Armi bianche e Prevenzione della violenza giovanile; Tutela del personale scolastico e ferroviario; Annotazione preliminare)
Intervento Avv. Grazia Grieco
- Siamo di fronte all’ennesimo decreto sicurezza, ma insomma, possiamo però dire, purtroppo, che le esigenze avvertite sono fondate, quindi ci sono delle ragioni che giustificano l’emanazione di questa legislazione particolare. Con riferimento al decreto legge del 24 febbraio 2026, numero 23, lo stesso è stato convertito in legge, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 24 aprile 2026 e quindi è entrata in vigore la legge n. 54/2026, che è la legge di conversione del decreto sicurezza.
Il testo contiene disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, attività di indagine dell’autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione. Funzionalità delle forze di polizia e del ministero dell’interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale.
Questa è l’intitolazione della legge.
Ora io farò una presentazione velocissima della legge, parliamo ormai della legge che è entrata in vigore dal 25 aprile scorso.
È chiaro che l’intento fondamentale, la centralità è la sicurezza. Il tema della sicurezza che sta a cuore a tutti, a tutti direi.
E la particolarità di queste norme che hanno a cuore la sicurezza è quella di apprestare in qualche modo una difesa avanzata.
Quindi l’intervento dello Stato si verifica in un momento addirittura precedente a quello della commissione di veri e propri fatti di reato.
L’obiettivo è quello di prevenire. La prevenzione è l’obiettivo fondamentale di questo tipo di normazione, per cui, infatti, come vedremo andando ad analizzare più da vicino le norme, si colpisce il porto di determinate armi, si tutela lo svolgimento delle riunioni, quindi si interviene prima della commissione di un fatto di reato, proprio per evitare che si arrivi alla commissione del reato.
Nel preambolo del decreto legge è stato indicato proprio espressamente quali erano le finalità dichiarate di questa normativa e quindi la prima era quella di potenziare la prevenzione e il contrasto dei reati in materia di armi, strumenti atti a offendere, violenza giovanile e ulteriori reati di particolare allarme sociale. Infatti questi sono i temi contenuti nei primi articoli del decreto, quindi 1, 2, 3 e via dicendo.
Poi, l’altro intento, dichiarato già nel preambolo del decreto, era quello di rafforzare le iniziative in materia di sicurezza urbana, ordine pubblico e manifestazioni.
Quindi vedete, sempre prevenire, sempre evitare che si arrivi alla commissione di fatti di reato.
Il rafforzamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana e manifestazioni formerà oggetto dell’intervento dell’avvocato Pasquetti.
E poi il terzo intento dichiarato era quello di introdurre disposizioni sull’attività di indagine dell’autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione e questa materia è contenuta nell’articolo 12 del decreto legge, di cui poi vi parlerò alla fine della trattazione relativa alla disciplina delle armi, chiamiamola così, e alla delinquenza giovanile.
Poi, l’ultimo intento dichiarato era quello di migliorare la funzionalità delle Forze di polizia e del Ministero dell’Interno e questo è un tema che è preso in considerazione dalla seconda parte del decreto, che riguarda un po’ l’amministrazione, la gestione anche delle carriere, dei concorsi per accedere nei ruoli delle forze dell’ordine. Quindi è una parte che noi non tratteremo perché, insomma, siamo avvocati penalisti e quindi quella è una parte diciamo burocratica e amministrativa che non ci compete.
Allora, abbiamo detto che il tratto saliente è quello della dimensione preventiva. Ora, questo tipo di impostazione, questo modo di affrontare la legislazione negli ultimi anni noi l’abbiamo trovata già in altri interventi normativi del nostro Governo soprattutto, e faccio riferimento al Decreto Caivano, che molti di voi ricorderanno, e che è entrato in vigore nel 2023. C’è anche lì una finalità preventiva, smaccatamente preventiva. Quindi sulla sulla scia di questa modalità, di questa impostazione si pone il decreto che ci apprestiamo a considerare più da vicino. Ora è chiaro che a fronte di questo tipo di normative, che abbiamo definito di prevenzione, in cui lo Stato interviene prima che sia stato commesso, realizzato un reato, c’è un rischio. Il rischio è quello che la sicurezza venga concepita come gestione anticipata anche di soggetti in determinate situazioni.
Però, a fronte di questo rischio, chiamiamolo rischio, è ovvio che il bilanciamento da parte delle forze dell’ordine e di tutti i rappresentanti della gestione della giustizia che intervengono è fondamentale per riportare il giusto equilibrio, per evitare che la prevenzione vada a prevaricare, a sopprimere o conculcare dei diritti che invece devono essere assolutamente rispettati se si vuole arrivare ad una gestione democratica anche dell’ordine e della sicurezza pubblica.
Fatta questa premessa, io direi che possiamo cominciare ad esaminare da vicino quelle che sono le norme della legge di conversione.
Innanzitutto, io mi occuperò degli articoli 1, 2 e poi prenderò in considerazione gli articoli 11, 12 e 13 del decreto.
- Gli articoli 1 e 2, in particolare l’articolo 1, contiene disposizioni per il contrasto dei reati in materia di armi o di strumenti atti ad offendere.
Ora, la nuova legge n. 24, va a modificare una legge che voi conoscerete benissimo da vicino, la legge n.110 del 1975, ossia la legge che disciplina le armi nel nostro ordinamento giuridico.
Quindi il decreto sicurezza, la legge di conversione dello stesso, va a modificare alcune norme della legge n. 110 del 1975. In particolare modifica, l’art. 4 e l’articolo 4-bis della legge del 75.
Ora io richiamo velocissimamente alla vostra memoria, perché sono convinta che questa normativa la conosciate bene, la disciplina delle armi.
Nella legge del 1975 il porto abusivo di armi al di fuori della propria abitazione e nei luoghi di appartenenza alla stessa era considerato una contravvenzione. Ecco, nella nuova legge, il nuovo decreto, invece. trasforma da contravvenzione a vero e proprio delitto il porto abusivo, senza giustificato motive, di un determinato tipo di lame e di coltelli. Adesso vedremo più da vicino. Quindi, la prima innovazione fondamentale è l’introduzione di una figura di reato che, appunto, punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni chi, al di fuori della propria abitazione e delle appartenenze di essa, in assenza di giustificato motivo, porta con sé strumenti con lama affilata appuntita di lunghezza pari o eccedente 8 centimetri. Quindi, quando questo tipo di lame, di coltelli di lunghezza pari o superiore a 8 centimetri, vengono portati al di fuori della propria abitazione o delle appartenenze della stessa, senza un giustificato motivo, si configura questa ipotesi di reato che è punita, come abbiamo detto, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Alla stesura originaria del decreto, nella fase di discussione, che si è svolta, come voi ben sapete, tra la Camera e il Senato, sono state apportate notevoli modifiche. In particolare, per quanto riguarda questa materia, questo reato di porto senza giustificato motivo di strumenti con lama affilata, è stato inserito, nella stessa previsione di reato punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, anche il porto – al di fuori della propria abitazione o dei luoghi alla stessa di appartenenza – di strumenti dotati di lama pieghevole, in questo caso di lunghezza pari o superiore a 5 centimetri, a un solo taglio e con punta acuta, muniti di meccanismo di blocco della lama, ovvero apribili con una sola mano.
Quindi, oltre ai coltelli, diciamo così, alle lame da 8 cm in su, rientrano in questo reato di porto abusivo, quindi sussite questo reato, anche se le lame sono di 5 cm, purché abbiano una sorta di meccanismo di blocco della lama, ovvero siano apribili con una sola mano, siano cioè a scatto in qualche modo.
Inoltre, naturalmente, come già succedeva per la legge 110/75, sono previste delle aggravanti per questo reato. Abbiamo detto che la pena base è la reclusione da sei mesi a tre anni. Sono previsti però degli aumenti di pena, ove ricorrano delle circostanze aggravanti che sono le stesse già contenute al comma 2 dell’articolo 4 bis della legge sulle armi, cioè la 110/75.
E quindi facciamo riferimento ai casi in cui: il fatto sia commesso da persone travisate o da più persone reunite; nel caso in cui il fatto si verifichi nelle immediate vicinanze di luoghi come istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici bancomat, per intenderci, oppure all’interno di parchi e di giardini pubblici e la stessa aggravante scatta se il porto abusivo è accertato presso le stazioni ferroviarie, le stazioni delle metropolitane, luoghi di sosta dei mezzi di trasporto pubblico, nonché in ogni situazione caratterizzata da un consesso o adunanza di persone o durante lo svolgimento di una riunione pubblica.
Queste aggravanti, che erano già previste nella, Legge sulle armi, la 110/75, si applicano tutte anche al nuovo reato. Vi ripeto, sottolineo reato perchè prima era una contravvenzione, si applicano al nuovo reato previsto e coniato in qualche modo dalla legge n. 54/2026.
Ora, sempre in virtù della nuova legge, sono stati introdotti all’articolo 4 della legge 110 del 75 tre nuovi commi.
Il primo, quello di cui vi ho parlato finora, era il comma ottavo; poi c’è il comma nono che prevede un raccordo tra l’accertamento penale di questi fatti, del reato di porto abusivo che abbiamo descritto, e una risposta amministrativa, perchè è stabilito che, accertati i fatti – e siete voi, in particolare, che accertate questi fatti perchè spesso, è chiaro, i primi accertamenti, le prime indagini le fate voi che state sul territorio, che state su strada – quindi, nel momento in cui voi accertate la sussistenza di questo reato, perchè il soggetto che avete per qualche ragione fermato o individuato porta con sé o il coltello con una lama superiore a 8 cm o quello a scatto con la lama da 5 cm, avete l’obbligo, il dovere di trasmettere tutti gli atti al Prefetto del luogo della commissione, quindi al Prefetto territorialmente competente e a questa autorità amministrativa è riconosciuta la facoltà – quindi facoltà non dovere, è una facoltà del prefetto in questi casi – di irrogare, per una durata non superiore a un anno, una o più sanzioni amministrative accessorie, che normalmente incidono sui titoli abilitativi posseduti dal trasgressore. Quindi, quando parliamo di titoli abilitativi, parliamo di patente di guida delle autovetture, parliamo di autorizzazione per la circolazione di motocicli e veicoli a due ruote e parliamo di porto d’armi.
Pertanto, nel momento in cui le forze dell’ordine, le forze di polizia giudiziaria, voi praticamente, avete accertato la sussistenza del reato di porto abusivo, comunicate tutto con una vostra bellissima relazione, il più possibile dettagliata – e questo è quello che vi riguarda ovviamente più da vicino – trasmettete gli atti al Prefetto territorialmente competente e il Prefetto, valutata la situazione in base, ovviamente, mi sembra chiaro, in base a quello che voi avrete scritto sui vostri verbali, sulle vostre relazioni, valuterà l’opportunità di applicare o meno una sanzione amministrativa accessoria, che può consistere nella sospensione per massimo un anno della patente di guida, oppure di quella per la guida dei ciclomotori, oppure del porto d’armi.
Il Prefetto poi sarà tenuto a dare comunicazione del provvedimento amministrativo adottato all’autorità giudiziaria competente.
Ora, abbiamo visto l’ottavo comma e il nono comma, il decimo comma dell’articolo 4 della legge 110/75, che è stato introdotto dalla nuova legge sicurezza del 2026, per quanto riguarda l’aspetto procedurale per l’applicazione di queste sanzioni amministrative, fa riferimento alla disciplina contenuta nel Testo Unico della legge che disciplina gli stupefacenti, quindi fa riferimento all’articolo 75 della legge sugli stupefacenti per scandire le fasi del procedimento di tipo amministrativo che porta all’applicazione di queste sanzioni amministrative accessorie da parte del Prefetto.
Quindi, da questo punto di vista, nello snodo, nella comunicazione da parte vostra, da parte della polizia giudiziaria, dell’accertamento, c’è appunto questo passaggio delle informazioni al Prefetto per applicare la sanzione amministrativa.
Sempre l’articolo 1 della nuova legge, alla lettera B, modifica l’articolo 4 bis della legge 110/75 perché amplia la rubrica, ed estende la normativa al porto di armi per cui non è ammessa la licenza e di particolari strumenti da punta e da taglio.
Ora, voi sapete benissimo che nell’ambito della legge sulle armi ci sono delle armi per le quali è richiesta la licenza, il cui porto abusivo, prima della nuova legge, era considerato contravvenzione.
Però nell’ambito della legge sulle armi ci sono anche delle armi per le quali non è ammessa la licenza, quindi le armi che non si possono portare in nessun caso, neanche con un’autorizzazione. L’articolo 4 bis della legge del ’75 prevede quindi la reclusione da 1 a 3 anni per chiunque, fuori dalla propria abitazione o nelle appartenenze di esse, porta un’arma per cui non è ammessa la licenza. Poi c’è sempre tutta la disciplina delle circostanze aggravanti.
Ebbene, il decreto legge di cui stiamo parlando, con la legge di conversione ha inserito la fattispecie per cui è prevista la pena della reclusione, in questo caso, da 1 a 3 anni.
Abbiamo visto che il reato di porto abusivo, nel caso in cui le armi vengano portate senza giustificato motivo, prevedeva una reclusione da 6 mesi a 3 anni. Adesso, per questo porto di armi per le quali non è ammessa la licenza, cioè quelle che non si possono portare assolutamente mai e per nessuna ragione, la legge 75 prevede la pena della reclusione da 1 a 3 anni.
Ora, la nuova normativa, la novella della quale ci stiamo occupando, ha inserito nella sfera di applicazione di questo reato anche il porto di strumenti dotati di lama a due tagli con punta acuta.
Anche a questo reato, ovviamente, si applicano le circostanze aggravanti di cui al comma due dell’articolo quattro bis della legge del 1975 e anche in questo caso si possono applicare delle sanzioni amministrative accessorie.
Una particolarità, con riferimento a questa disposizione, è che nell’esame davanti al Senato, alle circostanze aggravanti che abbiamo prima ricordato: quindi persone travisate, più persone riunite, parchi, giardini e via dicendo, è stata aggiunta un’altra circostanza aggravante, che consente di ricomprendere anche i fatti commessi all’interno dei convogli adibiti al trasporto di passeggeri o dei mezzi di pubblico trasporto. Quindi, se queste armi vengono rinvenute su persone che si trovano su treni, autobus, metropolitane, c’è un’aggravante. Ne consegue quindi che è punito più gravemente il reato quando è commesso all’interno di treni, autobus e metropolitane.
Il decreto inserisce anche in questo caso il doppio binario sanzionatorio perché accanto alla sanzione penale, che abbiamo visto, c’è poi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, o divieto del porto di armi ecc che vengono irrogate con il procedimento previsto dall’articolo 75 della legge che disciplina gli stupefacenti ed è sempre prevista la confisca di questi strumenti in caso di sentenza di condanna.
Un’altra innovazione introdotta dalla nuova legge del 2026 è quella con la quale si introduce nella legge del 1975 il nuovo articolo 4 ter. (Noi finora abbiamo preso in considerazione l’articolo 4 e l’articolo 4 bis).
L’articolo 4 ter prevede una particolare, molto peculiare ipotesi di responsabilità amministrativa sussidiaria a carico dei genitori. Di coloro che esercitano la potestà genitoriale su soggetti minori che si rendano autori dei reati di cui ci siamo occupati.
Quindi, quando uno di questi due reati di cui abbiamo affrontato le linee generali, viene commesso da un minore, secondo la nuova normativa, entrata in vigore il 25 aprile, al genitore, a colui che esercita la responsabilità genitoriale, viene irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di 200 € e un massimo di 1.000 €.
Quindi, sotto il profilo procedurale, competente all’irrogazione di questa sanzione è sempre il Prefetto, che in questo caso, per l’applicazione della sanzione amministrativa, opera seguendo lo schema procedurale che è quello classico, previsto per le sanzioni amministrative, che è la legge 689 dell’81. Quindi non è più la legge per gli stupefacenti, ma in questo caso la sanzione amministrativa peculiare che viene applicata al genitore del minore che si sia reso responsabile di questi reati sul porto delle armi è disciplinata dalla legge 689 dell’81.
III. Direi che a questo punto possiamo passare a un altro aspetto, sempre la nuova legge ha introdotto un divieto di vendita o cessione ai minori di strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, quindi, accanto alla disciplina che abbiamo finora preso in considerazione, che è stata praticamente un aggravamento di tutta la disciplina dei reati in tema di armi, è stato previsto il divieto di vendita o cessione ai minori di strumenti da punta o da taglio atti ad offendere.
Questo divieto vale sia per chi esercita il commercio al dettaglio, sia per quanti svolgono l’attività commerciale sul web. La norma prevede che non possano essere ceduti a minori di anni 18 queste armi e, naturalmente, pone a carico dell’esercente l’attività di vendita l’obbligo di chiedere il documento d’identità per sapere e conoscere l’età della persona che sta facendo l’acquisto, a meno che, ovviamente, sia evidente che si tratti di persone maggiorenni, di età superiore ai 18 anni.
Sono ricomprese nel divieto di vendita tutte le categorie di armi e di lame che abbiamo preso in considerazione, cioè quelle da 8 cm, quelle da 5 cm, quelle a farfalla, quindi, ovviamente, tutte le armi che abbiamo descritto, questo tipo di lame, ricadono nel divieto di vendita.
Per quanto riguarda coloro che esercitano l’attività di vendita sul web, il responsabile, diciamo, dei controlli, è l’autorità per le garanzie delle comunicazioni. Per quanto riguarda i venditori, i commercianti al dettaglio, siete voi che, facendo un controllo su strada e su piazza, potete rilevare la violazione dell’obbligo di accertarsi dell’età dell’acquirente, quindi che sia minore. Nel caso invece di vendite sul Web, c’è l’autorità per le garanzie delle comunicazioni e quindi questa autorità dovrà comunque verificare che colui che vende on line abbia posto in essere le cautele che sono previste, lo sappiamo tutti, anche per accertare se chi sta comprando on line è comunque maggiorenne. Ci sono dei modi per accertarlo.
Naturalmente, la violazione di questi divieti è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria, che aumenta gradualmente se c’è una prima violazione, se c’è una seconda violazione, se c’è una terza violazione.
Vi risparmio i dati numerici relativi a questo tipo di sanzioni.
Bene, abbiamo esaminato l’articolo 1 della legge 54/2026 che ha modificato gli articoli 4, 4 bis e 4 ter della legge n. 110 del 1975 sulla disciplina delle armi, ed ha quindi creato una nuova figura di delitto, ipotesi che prima era una contravvenzione, ed ha aggravato le pene.
Abbiamo visto appunto le sanzioni amministrative accessorie, la particolare coesistenza di una rilevanza strettamente penale e di una rilevanza amministrativa della violazione di queste fattispecie.
- L’articolo 2 della legge 54/2006 contiene disposizioni in materia di prevenzione della violenza giovanile. Abbiamo detto che tra gli intenti dichiarati nel preambolo del decreto c’era appunto proprio quello di prevenire la violenza giovanile. In questo ambito la legge si muove nella direttiva che è stata segnata dal decreto legge, che ricorderete tutti, è il numero 123 del 2023 ed è il famoso Decreto Caivano.
A suo tempo, come Dippol, abbiamo fatto anche un corso di formazione su questo tema.
Naturalmente, la peculiarità del decreto Caivano è appunto quella di adottare misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa, alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale. Quindi il decreto Caivano – e poi, come vedremo, anche la legge sul bullismo e il cyberbullismo – aveva introdotto quella misura particolare che è l’ammonimento del Questore.
In proposito, la disciplina del decreto Caivano era articolata in due blocchi: c’era un’ipotesi di ammonimento che riguardava i minori di età superiore ai 14 anni per i reati di percosse, lesioni personali, violenza privata, minacce e danneggiamento nei confronti di altri minori.
Ammonimento che interveniva fino a quando non era stata sporta né la denuncia né la querela per questi fatti.
L’altro blocco di ammonimento previsto dal decreto Caivano riguardava invece i minori in età compresa tra i 12 e i 14 anni, che venivano sottoposti a questa misura nel caso in cui si rendessero autori di reati punibili con una pena non inferiore nel massimo a 5 anni.
Questo era lo stato della legge prima della novella di cui ci stiamo occupando. Le modifiche che sono state apportate al decreto Caivano riguardano entrambe le tipologie di ammonimento.
Quindi, per quanto riguarda l’ammonimento ai ragazzi in età superiore ai 14 anni che commettano quei reati che abbiamo detto (violenza privata e minaccia, ecc. nei confronti di un minore) viene introdotta dalla nuova legge una sanzione amministrativa compresa tra i 200 e i 1000 euro a carico del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale su questi ragazzi, nel caso in cui questi ragazzi commettano il reato dopo l’ammonimento.
Quindi, se questi minori in età dai 14 anni in su commettono uno dei reati di violenza, minaccia, lesioni personali nei confronti di un altro minore, dopo che già sono stati sottoposti a un provvedimento di ammonimento, viene applicata una sanzione amministrativa tra i 200 e i 1.000 euro a carico dell’esercente la responsabilità genitoriale.
Questa è la prima modifica introdotta dalla novella del 2026 al decreto Caivano.
Per quanto riguarda l’ammonimento che, abbiamo visto, esisteva già nei confronti dei minori in età tra 12 e 14 anni che si rendessero autori di reati puniti con pena non inferiore nel massimo a 5 anni, quindi reati gravi, la riforma inserisce ulteriori possibilità di ammonimento.
Pertanto, oltre i reati per i quali è prevista la pena non inferiore nel massimo a 5 anni, vengono introdotte altre figure di reato, che sono state aggiunte proprio durante la discussione al Senato della legge di conversione e del decreto e che sono: l’uccisione di animali, il maltrattamento di animali, la lesione personale e la rissa, la violenza privata, la minaccia aggravata, la violazione di domicilio, il furto e il danneggiamento. Tutte ipotesi queste che hanno come pena edittale una pena inferiore ai 5 anni nel minimo e quindi non sarebbero rientrate nelle previsioni della norma. Però la finalità preventiva, di difesa e di tutela avanzata che ha sorretto la nuova normazione ha fatto sì – io direi a ragione – che venissero inserite anche queste fattispecie tra quelle che consentono di sottoporre ad ammonimento i soggetti in età compresa tra i 12 e i 14 anni.
Anche tale nuova sanzione amministrativa, così come l’abbiamo vista, è irrogata dal Prefetto.
Per l’applicazione delle sanzioni si segue in questo caso il procedimento ordinario per gli illeciti amministrativi, quindi il procedimento indicato dalla 689 dell’81.
Anche in questo caso, direi che è preziosa la vostra attività e la precisione e la tempestività con le quali redigerete le vostre relazioni e le vostre comunicazioni.
Il primo comma dell’articolo 2, che stiamo esaminando, ha apportato modifiche al decreto Caivano. Il secondo comma, invece, apporta modifiche alla legge sul bullismo e sul cyberbullismo, che è la legge del 19 maggio 2017 numero 71, che reca disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.
Anche in questo caso è previsto l’ammonimento del Questore per alcuni reati commessi dai minorenni di età superiore ai 14 anni nei confronti di altri minorenni e i reati sono: la diffamazione, l’ingiuria, la minaccia, la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti e il trattamento illecito dei dati.
Sempre, anche in questi casi, l’ammonimento è ammissibile prima che sia stata sporta una denuncia o una querela per tali fatti.
Resta perciò l’impostazione del decreto Caivano, solo che, in questo caso, siamo in ambito di bullismo e cyberbullismo e anche in questo caso viene introdotta una sanzione amministrativa compresa tra i 200 euro e i 1000 euro, a carico del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale sul minore che commetta uno di questi reati dopo che sia stato già ammonito una volta,
C’è da dire, in particolare, che è stata aggiunta una norma ai sensi della quale è previsto il sequestro preventivo anche dei contenuti on line del profilo personale e dei relativi dati per i reati che si realizzano tramite il web. Quindi con il sequestro preventivo – voi sapete quali sono le finalità del sequestro preventive, che viene disposto per evitare che la disponibilità di quanto sequestrato consenta di commettere ulteriori reati oppure di portare ad ulteriori conseguenze quelle del reato già commesso – giustamente e correttamente, la legge prevede il sequestro preventivo dei contenuti on line del profilo personale e dei relativi dati.
Direi che su questa parte della gestione delle armi, della normativa sulle armi e la delinquenza minorile io mi fermerei.
- Mi soffermo allora, ma è più veloce la trattazione di queste altre norme, sull’articolo 11 della nuova legge che appunto prevede la tutela del personale scolastico e ferroviario. L’articolo 11 non fa altro che estendere la previsione della punibilità d’ufficio del reato di lesioni personali commesse, oltre che nei confronti del personale del trasporto pubblico, anche nei confronti di insegnanti, collaboratori e dirigenti scolastici. Purtroppo la cronaca, anche recente, ci riporta questi fatti, per cui è chiaro che, essendo questa una normativa di emergenza, dettata, purtroppo, dai fatti della cronaca e quindi finalizzata a trovare un modo per fronteggiare queste situazioni, naturalmente viene ampliata la tutela apprestata e quindi è stata ampliata la sfera di applicabilità dell’articolo 583 quater del codice penale, prevedendo che i soggetti passivi di questo reato siano anche coloro che fanno parte del personale scolastico e anche dei dirigenti scolastici. I reati sono procedibili d’ufficio ed inoltre, altra nota importante, è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza di reato ai sensi dell’articolo 380, comma 2 del codice di procedura penale.
Questi sono i dati fondamentali, non aggiungerei altro.
- Un’ultima considerazione invece sugli articoli 12 e 13, che prevedono quella che viene denominata annotazione preliminare.
Che cos’è l’annotazione preliminare? E’ l’iscrizione in un registro apposito, che è istituito dall’articolo 13 della nuova legge, per i reati che sono commessi in una situazione in cui è evidente la sussistenza di una causa di giustificazione. Inizialmente, questa nuova norma era stata salutata come uno Scudo penale per le Forze dell’ordine. In realtà poi questa previsione è stata estesa a tutti i cittadini per cui, nel caso in cui venga commesso un reato ed appaia palese che è stato realizzato in presenza di una causa di giustificazione, l’autorità giudiziaria non procederà all’iscrizione del nominativo dell’autore del fatto sul registro degli indagati, ma farà una annotazione preliminare su un registro particolare e in questo caso il Pubblico Ministero ha il dovere di accelerare la conclusione delle indagini.
Ha infatti 30 giorni di tempo per concludere le indagini e arrivare quindi alla archiviazione del fatto perché, appunto, è stato realizzato in presenza di una causa di giustificazione.
E’ quasi superfluo dire che in questo caso il vostro ruolo è fondamentale, perché nel momento in cui andate a rilevare un determinato fatto di reato e constatate, per la vostra esperienza e perché appare evidente che si è agito in presenza di una causa di giustificazione, è fondamentale il tipo di relazione che voi farete. È fondamentale in che modo descriverete il fatto, proprio per favorire anche la velocità delle indagini del Pubblico Ministero, che si fonderanno proprio su quanto scritto da voi per giungere all’archiviazione della vicenda.
Avv. Grazia Grieco
NB. Il presente testo è la rielaborazione e sintesi dell’intervento orale del Corso di Formazione tenutosi in data 4 maggio 2026.