Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica: brevi cenni sulla Legge n. 168 del 24/11/2023.

Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica: brevi cenni sulla Legge n. 168 del 24/11/2023

 

 

Cari Soci,

alla luce dei numerosissimi casi di violenza di genere cui purtroppo assistiamo quasi quotidianamente – e per cui siamo chiamati a fornire il nostro contributo, ciascuno in funzione del ruolo che ricopre -, ritengo utile fornivi qualche cenno sulla Legge  n. 168 del 24 novembre 2023, in vigore dal 9 dicembre 2023, con cui sono state introdotte nell’ordinamento giuridico italiano numerose norme finalizzate a contrastare la violenza sulle donne.

Di seguito le principali novità introdotte dalla Legge n. 168/2023, che ritengo possano essere di Vostro interesse.

In primo luogo, il legislatore ha previsto un rafforzamento delle misure in tema di ammonimento e di informazione alle vittime di violenza di genere.

In dettaglio, l’art. 1 della citata Legge prevede che “Nei casi di cui agli artt. 581582610612, secondo comma, 612-bis612-ter614 e 635, consumati o tentati, del codice penale, nell’ambito di violenza domestica, il questore, anche in assenza di querela, può procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all’ammonimento dell’autore del fatto”. [1]

Una rilevante novità attinente i doveri delle Forze dell’ordine nei casi in cui abbiano notizia di reati commessi nell’ambito di violenza domestica attiene la modifica del co. 5 del D.L. N. 93/2013 (convertito, con modificazioni, nella Legge n. 119/2013).

Tale norma prevede infatti che:  “Le misure di cui al comma 1 dell’articolo 11 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, trovano altresì applicazione nei casi in cui le forze dell’ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche ricevono dalla vittima notizia dei reati di cui agli articoli 581582610612, secondo comma, 614 e 635 del codice penale nell’ambito della violenza domestica di cui al comma 1 del presente articolo”.

Tale disposizione prevede dunque che, nel caso in cui le Forze dell’Ordine ricevano dalla vittima una notizia di reato attinente le ipotesi di cui agli articoli 581582610612, secondo comma, 614 e 635 del codice penale commessi  nell’ambito della violenza domestica, su di esse grava l’obbligo di  fornire alla vittima tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza della vittima stessa.

 

Altre novità che si riverberano sull’attività delle Forze dell’Ordine si rinvengono negli articoli 10 e 12 della Legge n. 168/2023.

 

L’articolo 10, rubricato “Arresto in flagranza differita”, inserisce nel Codice di Procedura penale l’art. 382 bis, norma per cui: “Nei casi di cui agli articoli 387 bis, 572 e 612 bis del Codice penale, si considera comunque in stato di flagranza colui il quale, sulla base di documentazione videofotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l’arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto”.[2]

Dunque, sulla base di tale nuova disposizione normativa, qualora la persona offesa vittima di violenza domestica si rechi tempestivamente presso le Forze dell’Ordine per denunciare reati di cui agli artt. 387 bis, 572 e 612 bis del Codice penale la cui sussistenza emerga da documentazione videofotografica, le Forze dell’Ordine possono procedere all’arresto dell’autore dei suddetti reati entro 48 ore dal momento della consumazione del reato potendosi parlare, in questi casi, di flagranza differita.

 

L’articolo 12 della Legge n. 168/2023 modifica varie norme del Codice di Procedura penale, tra cui l’art. 275 bis C.p.p., dedicato alla disciplina delle misure cautelari per cui è prevista l’applicazione del braccialetto elettronico.

In dettaglio, viene modificato il comma 1 dell’art. 275 bis C.p.p., la cui attuale formulazione prevede che: “Nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice, salvo che le ritenga non necessarie in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, previo accertamento della relativa fattibilità tecnica da parte della polizia giudiziaria”.

Come comprenderete agevolmente, la modifica apportata dal Legislatore è finalizzata ad evitare che misure cautelari quali gli arresti domiciliari o il divieto di avvicinamento alla persona offesa non siano poi presidiate efficacemente per mancanza di strumenti di controllo quale, appunto, il “braccialetto elettronico”; è a tal fine che pertanto il Legislatore ha previsto un “accertamento preventivo”, demandato alla polizia giudiziaria, finalizzato a verificare l’effettiva disponibilità nonché il funzionamento di tali strumenti di controllo.

 

Spero di avervi fornito delle brevi, ma utili nozioni relative alle principali novità introdotte dalla Legge 168/2023 relative all’attività della polizia giudiziaria in caso di notizie di reato attinenti casi di violenza domestica.

 

Restando a disposizione per ogni esigenza di eventuale chiarimento.

 

Roma, 12.12.2023

 

Avv. Massimo Biffa

[1] Art. 581 C.p.: Percosse;

Art. 582 C.p.: Lesione personale;

Art. 610 C.p.: Violenza privata;

Art. 612 co. 2 C.p.: Minaccia grave;

Art. 612 bis C.p.: Atti persecutori;

Art. 612 ter C.p.: Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti;

Art. 614 C.p.: Violazione di domicilio;

Art. 635 C.p.: Danneggiamento.

[2] Art. 387 bis C.p.: Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa;

Art. 572 C.p.: Maltrattamenti contro familiari e conviventi;

Art. 612 bis C.p.: Atti persecutori.