È LEGITTIMO EFFETTUARE E PUBBLICARE LE RIPRESE AUDIO VISIVE DEGLI INTERVENTI DELLA POLIZIA LOCALE?

Mi viene chiesto con una certa frequenza da Vostri colleghi se sia consentito effettuare le riprese audio visive durante lo svolgimento di attività di servizio e pubblicare poi il video che riproduce i volti e la voce degli operanti.

Ho approfondito la tematica e ritengo quindi utile informarVi che, secondo la nota n. 14755 del 5 giugno 2012 del Garante per la privacy, che viene costantemente richiamata: «I funzionari pubblici e i pubblici ufficiali, compresi i rappresentanti delle forze di polizia impegnati in operazioni di controllo o presenti in manifestazioni o avvenimenti pubblici, possono essere fotografati e filmati, a meno che non vi sia un espresso divieto dell’Autorità pubblica».

In pratica, quindi, a meno che non vi sia un provvedimento amministrativo esplicito, che vieti di filmare o fotografie la polizia giudiziaria mentre è in servizio, tale condotta è assolutamente lecita. In buona sostanza, quindi, in Italia è possibile filmare polizia e carabinieri mentre sono all’opera, purché non esista un espresso divieto stabilito in maniera specifica dalla legge oppure dall’autorità giudiziaria: si pensi ad esempio, a un’attività d’indagine, che deve rimanere segreta per espressa indicazione della Procura della Repubblica.

Per quel che concerne l’uso delle immagini legittimamente acquisite, il Codice della privacy impone il rispetto dei limiti e delle condizioni dettati in materia di protezione dei dati personali.

Le immagini e i filmati – osserva il Garante – rientrano infatti nella definizione di dato personale, e sia la loro acquisizione che ogni forma di loro diffusione costituiscono un trattamento di dati al quale si applica la disciplina del Codice privacy.

Quindi, nonostante l’assenza di una norma che vieti di riprendere polizia e carabinieri, colui che filma le forze dell’ordine è comunque tenuto a rispettare le regole generali stabilite per impedire la violazione del diritto alla riservatezza.

Dunque, come visto, al di là della presenza di un precetto che vieti in assoluto di poter filmare le forze dell’ordine, il cittadino che voglia effettuare una ripresa del genere, se intende poi diffondere il suo video, deve fare in modo che le persone coinvolte non siano identificabili.

In altre parole, mentre la ripresa per uso personale non soggiace a particolari regole, il filmato destinato alla diffusione non deve mostrare i volti degli individui (carabinieri, poliziotti, semplici cittadini, ecc.) che hanno preso parte o che comunque si sono trovati coinvolti nell’operazione.

Si può quindi affermare che anche la divulgazione delle videoriprese è ammessa, purché non siano riconoscibili gli agenti coinvolti nell’operazione.

Arriviamo ora ad un punto cruciale della riflessione: questi limiti, imposti dal diritto alla privacy, subiscono però una contrazione, possono venire meno, nel caso in cui la videoripresa sia fatta in presenza di particolari circostanze, come ad esempio il filmato girato per motivi di cronaca, ossia per divulgare una notizia che può essere di interesse pubblico per via della sua rilevanza, oppure per tutelare un proprio diritto.

In questo caso la persona che, pur non essendo giornalista, effettua una ripresa dell’attività delle forze dell’ordine per poi diffonderla al grande pubblico per motivi di cronaca, non soggiace ai limiti dianzi elencati.

Non occorre quindi che colui che ha effettuato la ripresa sia un giornalista professionista: è sufficiente che l’intento sia quello di diffondere una notizia o un’informazione che abbia un interesse pubblico. La diffusione del filmato degli agenti delle forze dell’ordine è pertanto protetta dal diritto di cronaca quando serve a divulgare una notizia o un’informazione di interesse generale, senza ledere il decoro e la dignità dei soggetti ripresi.

Volendo fare un esempio concreto, nel caso in cui la pubblicazione della video ripresa da parte di un privato sia stata dettata dall’intento di divulgare una notizia di cronaca – che sicuramente riveste interesse per i cittadini – come può essere quella di un intervento effettuato per mettere in salvo un cane detenuto in condizioni di abbandono e di sofferenza, sembra evidente che, in virtù di quanto sopra illustrato, i limiti imposti dal diritto alla privacy in ordine all’oscuramento dei tratti distintivi degli agenti operanti vengano meno. Dal che discende che, in una vicenda di questo tipo, non sembra ravvisabile la violazione del diritto alla privacy ai danni degli operanti che sono stati video ripresi.

 

Avv. Massimo Biffa