Il Decreto Legge “Caivano” è stato convertito con modificazioni nella Legge 159/2023. Prima lettura di alcune nuove disposizioni normative.

Il Decreto Legge “Caivano” è stato convertito con modificazioni nella Legge 159/2023. Prima lettura di alcune nuove disposizioni normative.

 

Il D.L. 15 settembre 2023, n. 123 (cd. Decreto Caivano), recante Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, è ormai Legge dello Stato.

Difatti, il 15 novembre 2023 è entrata in vigore la Legge n. 159/23, di conversione del decreto legge n. 123/23, che ha messo definitivamente il bollino di approvazione su quello che era un decreto volto a dare una “stretta dura” in tema di criminalità minorile ed elusione scolastica sul territorio, apportando persino modifiche più rigorose rispetto alle previsioni adottare dal provvedimento originario approvato dal Consiglio dei Ministri due mesi fa.

Senza volere entrare eccessivamente nel dettaglio dell’impianto normativo, e rimanendo all’interno del seminato di tematiche che possono interessarci, possiamo sin da subito dire che la parte del Decreto (rectius: della Legge) che qui interessa è quella di cui al capo II, ove sono state previste misure di prevenzione e di pubblica sicurezza, nonché disposizioni di matrice penale sostanziale e processuale, che vanno ad incidere sui diritti dei minori.

Le modifiche in materia di Daspo Urbano.

  1. a) Una prima novità introdotta dalla nuova disposizione normativa è costituita dalla estensione del cd. “Daspo Urbano”.

Si rammenterà come il Daspo sia un istituto introdotto con il cd. Decreto Minniti (D.L. n. 14/2017, convertito in Legge n. 48/2018), per poi essere successivamente modificato dai cc.dd. “Decreto Salvini” e “Decreto sicurezza Lamorgese” (quest’ultimo convertito in Legge n. 173/2020).

La normativa fino ad oggi in vigore mirava ad apprestare una tutela a determinate aree/zone cittadine, quali: ferrovie, aeroporti, porti e aree di trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano, nonché presidi sanitari ed aree destinate a fiere, mercati, pubblici spettacoli e, da ultimo, zone di particolare interesse turistico, consentendo l’adozione, da parte dell’Autorità di P.S., del cd. “ordine di allontanamento”, unitamente alla inflizione di una sanzione amministrativa, nei confronti di coloro che, maggiorenni, con i propri comportamenti:

  • impedivano l’accesso/fruibilità delle suddette aree/zone/infrastrutture,
  • ovvero, si rendevano responsabili degli illeciti penali e/o amministrativi, quali l’urbriachezza, gli atti contrari alla pubblica decenza, l’esercizio abusivo del commercio o del parcheggio abusivo.

Detto ordine di allontanamento, della durata di 48 ore, era adottato dall’Organo Accertatore che, indicando le ragioni ed i luoghi inibiti al trasgressore, provvedeva a notificarlo per poi trasmetterlo immediatamente al Questore.

Quest’ultimo, poi, in caso di reiterazione delle condotte vietate, poteva disporre, con provvedimento motivato, il divieto di frequentazione per un periodo massimo di dodici mesi, elevabile a due anni laddove il soggetto avesse riportato una condanna per reati contro le persone o il patrimonio.

La violazione degli ordini dell’Autorità di P.S. faceva scattare, poi, la sanzione penale, diversificata a seconda dei casi.

Parallelamente, veniva previsto (sempre dal Decreto Minniti) il divieto di avvicinamento a scuole, università, locali pubblici o aperti al pubblico o pubblici esercizi, per coloro che negli ultimi tre anni fossero stati denunciati o avessero riportato condanne per la violazione della Legge Stupefacenti (DPR n. 309/90), laddove i fatti fossero stati commessi negli stessi luoghi.

Vieppiù.

Fra le misure previste dal precedente impianto normativo vi era la possibilità di accompagnare il Daspo Urbano con una misura di natura obbligatoria (es: obbligo di presentazione al locale Ufficio di P.S. e/o con obbligo di rientrare nella dimora entro una certa ora, e/o divieto di uscire prima di una determinata ora e/o obbligo di presentarsi in un Ufficio di P.S. negli orari di uscita delle scuole).

V’è da dire, però, che in caso di applicazione di una o più misura obbligatoria, il provvedimento doveva essere convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari, attesa la evidente limitazione della libertà personale.

I n tale caso, la trasgressione dei divieti/obblighi faceva scattare la sanzione penale.

Ancora.

Il Decreto Minniti, in conseguenza delle modifiche introdotte dal Decreto Salvini, e successive modificazioni prevedeva il cd. “Daspo Willy” (così denominato per i fatti occorsi in un locale sito nel Comune di Alatri, quando perse la vita il giovane Willy Montero), che estendeva il potere del Questore di applicare i suddetti divieti anche nei confronti di persone denunciate o condannate, nei tre anni antecedenti, per reati commessi in occasione di disordini occorsi in esercizi pubblici , ovvero per delitti non colposi contro la persone o il patrimonio, qualora dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza.

Questo, in estrema sintesi, era il quadro normativo antecedente alle modifiche normative da ultimo introdotte.

 

  1. b) Come cennato, una delle novità introdotte dal Decreto Caivano convertito in L. n. 159/2023, è costituita dall’estensione del cd. “Daspo Urbano”.

Sintetizzando in modo schematico la novella legislativa, possiamo riassumerla come segue:

  • i divieti imposti dall’Autorità di P.S. e/o dal Questore sono ora applicabili anche nei confronti dei minori di anni diciotto ma superiore ad anni quattordici. In tal caso il provvedimento sarà notificato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, oltre ad essere comunicato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie territorialmente competente in base al luogo di residenza del minore destinatario del provvedimento;
  • in materia di stupefacenti, è stato esteso il divieto di accesso ed avvicinamento ai locali e pubblici esercizi, nonché a scuole ed università, anche a coloro che detengono sostanze stupefacenti, senza dunque necessariamente essere stato preventivamente denunciato e/o condannato;
  • facoltà del Questore di disporre il divieto di accesso a determinati luoghi, eventualmente accompagnato da una misura di natura obbligatoria, laddove ricorrano specifiche ragioni di pericolosità, a prescindere dal fatto che il soggetto sia condannato o meno;
  • elevazione delle pene in caso di trasgressione del provvedimento del Questore, da uno a tre anni di reclusione e da 10.000,00 ad euro 24.000,00 di multa (anziché da uno a due anni);
  • ampliamento dei presupposti dell’intervento del Questore, essendo stati aggiunti i reati di cui all’articolo 4 della L. 18 aprile 1975, n. 110 (porto di armi non autorizzato) e di violenza/minaccia o resistenza a pubblico ufficiale, prevedendosi altresì che il provvedimento possa essere adottato anche nei confronti di persone sottoposte a una delle misure cautelari di cui agli articoli 284 e 285 del codice di procedura penale. Contestualmente è stato elevata la durata del divieto questorile, non inferiore a un anno né superiore a tre anni, nonché è stato specificato che l’eventuale obbligo aggiuntivo di presentazione alla PG non può avere una durata superiore a due anni. Infine è stata aumentata la pena, in caso di trasgressione, sino alla reclusione da uno a tre anni e alla multa da 10.000 a 24.000 euro.

Le modifiche in relazione al foglio di via obbligatorio.

Il Decreto Caivano, convertito in Legge n. 159/23, ha introdotto modifiche anche nel cd. (Codice Antimafia (D.Lgs. n. 159/2011).

La novella legislativa è intervenuta, in particolare, nella disposizione di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 159/2011, laddove si prevedeva che il Questore, qualora le persone individuate ai sensi dell’art. 1, del medesimo decreto Legislativo, si ritengano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino al di fuori della loro residenza, potesse rimandarli nel luogo di residenza inibendo loro di ritornare nel comune dal quale sono stati allontanati, se non previa autorizzazione o senza che sia trascorso un periodo superiore ad anni tre.

Con la Legge n. 159/2023 tale potere è stato ampliato, essendo stato previsto che, laddove i soggetti potenzialmente destinatari delle misure di prevenzione, inquadrabili nella categoria della cd. “pericolosità generica” (ossia, coloro che non sono legati a contesti di criminalità organizzata ma che sono solamente abitualmente dediti a traffici delittuosi, ovvero vivono con i proventi di attività delittuose, ovvero sono abitualmente dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica) siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino in un comune diverso dai luoghi di residenza o di dimora abituale, il Questore, con provvedimento motivato, può ordinare loro di lasciare il territorio del medesimo comune entro un termine non superiore a quarantotto ore, inibendo di farvi ritorno, senza preventiva autorizzazione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a quattro anni.

È stata poi aumentata la sanzione (penale) in caso di violazione di tale divieto, con la pena della reclusione da sei a diciotto mesi e della multa fino a 10.000,00 Euro.

Le modifiche in materia di armi e sostanze stupefacenti.

La novella legislativa ha poi introdotto modifiche ai reati in materia di armi e di sostanze stupefacenti, inasprendo il trattamento sanzionatorio di alcuni reati.

In relazione alle disposizioni concernenti le armi, sono apportate le seguenti modifiche all’articolo 4 della L. n. 110/1975:

  • la pena per il porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere (terzo comma, primo periodo) non è più l’arresto “da sei mesi a due anni”, ma l’arresto “da uno a tre anni”;
  • la pena per il porto di armi nelle riunioni pubbliche anche da parte di persone munite di licenza (quarto comma, secondo periodo) non è più l’arresto “da uno a tre anni”, ma l’arresto “da due a quattro anni”.

Ancora, in materia di armi, è stato introdotto il nuovo articolo 4-bis – rubricato “Porto di armi per cui non è ammessa licenza” – secondo cui “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dalla propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un’arma per cui non è ammessa licenza è punito con la reclusione da uno a tre anni”; il secondo comma della inedita disposizione prevede che “Salvo che il porto d’arma sia previsto come elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso, la pena prevista dal comma 1 è aumentata da un terzo quando il fatto è commesso:

  1. a) da persone travisate o da più persone riunite;
  2. b) nei luoghi di cui all’articolo 61, numero 11-ter), del codice penale;
  3. c) nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto;
  4. d) in un luogo in cui vi sia concorso o adunanza di persone ovvero una riunione pubblica”.

In tutti questi casi, per altro, è stato previsto l’arresto facoltativo in flagranza, avendo la legge di conversione apportato modifiche anche all’art. 381 c.p.p., inserendo, appunto, fra le ipotesi di arresto facoltativo in flagranza, anche l’art. 4-bis della Legge n. 110/75.

La legge di conversione del Decreto Legge Caivano, per altro, ha abrogato esplicitamente l’art. 699, comma 2, c.p., che, come si ricorderà, era un reato contravvenzionale volto a sanzionare proprio le ipotesi che, oggi, sono disciplinate dal nuovo art. 4-bis della L. 110/75 (ossia il Porto di armi per cui non è ammessa licenza).

Infine, sempre in materia di armi, è stato introdotto (dalla Legge di conversione del Decreto Caivano), il nuovo art. 421-bis c.p. (rubricato: “Pubblica intimidazione con uso di armi), originariamente previsto dall’art. 6 della Legge n. 895/1967, secondo cui “Chiunque, al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica, fa esplodere colpi di arma da fuoco o fa scoppiare bombe o altri ordigni o materie esplodenti è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da tre a otto

anni”.

Conseguentemente, l’art. 6 della L. 895/1967 è stato abrogato, essendo la disposizione confluita nel codice penale (con una lieve modifica in punto di pena, elevata nel minimo a tre anni di reclusione in luogo di uno).

In relazione ai reati concernenti la violazione della Legge Stupefacenti (DPR n. 309/90), sono apportate modifiche ai limiti edittali delle pene previste per il delitto di detenzione ai fini di spaccio di stupefacente di lieve entità, ex art.73, comma 5, del D.P.R. n. 309/1990.

Da oggi, infatti, la forbice edittale non è più “da sei mesi a quattro” anni di reclusione, bensì “da un anno a cinque anni” di reclusione.

Al riguardo, la Legge di conversione del Decreto Caivano ha introdotto modifiche in materia di confisca, stabilendo che anche nell’ipotesi di lieve entità si dovrà procedere alla ablazione obbligatoria del denaro, dei beni o della altre utilità di cui non possano giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risultino essere titolari o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica.

La disciplina volta al contrasto della criminalità giovanile.

La tematica concernente il contrasto alla criminalità giovanile potrebbe essere definita come il “propulsore” dell’intervento del Legislatore.

Si ricorderà, infatti, come il cd. Decreto Caivano sia stato introdotto d’urgenza a seguito dei fatti occorsi nell’estate 2023 nel Comune Campano di Caivano., al fine di fronteggiare la violenza minorile.

È stato dunque previsto:

  • che, l’avviso orale di cui all’art. 2 del Codice Antimafia (D.Lgs. n 159/2011), possa essere applicato anche ai soggetti minori di diciotto anni purché maggiori di quattordici; al riguardo, è bene evidenziare che la Legge di conversione del Decreto Caivano ha previsto che il provvedimento è comunicato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore, ed indicando le sedi per l’opposizione alla misura (il tribunale in composizione monocratica o quello dei minorenni a seconda dell’età anagrafica dei destinatari dell’avviso orale).
  • che, con il medesimo avviso orale il Questore possa imporre anche ai minori di quattordici anni il divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, una serie di beni – ovvero qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, radar e visori notturni, indumenti e accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto blindati o modificati al fine di aumentarne la potenza o la capacità offensiva, ovvero comunque predisposti al fine di sottrarsi ai controlli di polizia, armi a modesta capacità offensiva, riproduzioni di armi di qualsiasi tipo, compresi i giocattoli riproducenti armi, altre armi o strumenti, in libera vendita, in grado di nebulizzare liquidi o miscele irritanti non idonei ad arrecare offesa alle persone, prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo, nonché sostanze infiammabili e altri mezzi comunque idonei a provocare lo sprigionarsi delle fiamme, nonché programmi informatici ed altri strumenti di cifratura o crittazione di conversazioni e messaggi;
  • che, con riferimento ai minori fra quattordici e diciotto anni, il Questore possa proporre al Tribunale l’applicazione del divieto di utilizzare, in tutto o in parte, piattaforme o servizi informatici e telematici specificamente indicati nonché il divieto di possedere telefoni cellulari, altri dispositivi per le comunicazioni dati e voce o qualsiasi altro apparato di comunicazione radio trasmittente, quando il minore è destinatario dell’avviso orale e risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno o più delitti contro la persona, contro il patrimonio ovvero inerenti alle armi o alle sostanze stupefacenti;
  • che, al destinatario dell’avviso orale è notificata la proposta del Questore testé evidenziata, notiziandola della facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per l’applicazione del divieto, il quale provvede, con decreto motivato, entro trenta giorni dal deposito della proposta (previa interlocuzione dell’ufficio del Pubblico Ministero, così come previsto dalla Legge di conversione del Decreto). Il divieto di utilizzare gli strumenti informatici/telematici ecc – contro il quale è proponibile ricorso per cassazione, che tuttavia non ne sospende l’esecuzione – è disposto per una durata non superiore a due anni, con l’individuazione di modalità applicative compatibili con le esigenze di salute, famiglia, lavoro o studio del destinatario del provvedimento;
  • che, in caso di violazione del divieto di utilizzo degli strumenti, è stata previsa la sanzione della reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 1.549 ad euro 5.164 (e la connessa confisca) prevista dall’art. 76 del comma 2 del D.Lgs. n. 159/2011.

 

Degna di menzione, poi, è la modifica introdotta dall’art. 7 del Decreto Caivano, convertito in L. n. 159/2023, in materia di sodalizi criminali di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) ovvero volti al traffico di stupefacenti (art. 74 DPR n. 309/90), nell’ipotesi in cui siano coinvolti minori.

In tali casi, infatti, le rispettive norme sono state modificate con l’inserimento di appositi commi, prevedendo che, quando un minore è coinvolto nei reati di cui all’art. 416-bis c.p. e/o di cui all’ art. 74 del D.P.R. n. 309/1990, “il giudice, con la sentenza di condanna, dispone la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, per le iniziative di competenza finalizzate all’adozione dei provvedimenti di cui dell’articolo 336 del codice civile” (esempio: la decadenza dalla potestà genitoriale, allontanamento del figlio dalla residenza familiare, allontanamento del genitore o convivente).

L’ammonimento del Questore.

La novella legislativa, poi, è intervenuta anche in relazione al cd. “ammonimento del Questore”.

Si ricorderà come l’ammonimento sia una misura adottata del Questore volta a garantire alla vittima di atti persecutori, violenza domestica, cyberbullismo, una tutela anticipata rispetto alla definizione del procedimento penale, prima della proposizione della denuncia-querela.

In sostanza, l’ammonimento consiste nell’avvertimento alla persona destinataria, rivolto dal Questore a seguito di informazioni apprese dagli organi investigativi, di astenersi dal commettere ulteriori atti di molestia o violenza.

Al riguardo, il Decreto Caivano ha esteso la misura dell’ammonimento a:

  • reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612 e 635 del codice penale, commessi da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne;
  • delitti commessi da minore di età compresa fra i dodici e i quattordici anni purché puniti con reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

In tali casi, è stato previsto che la misura possa essere applicata a seguito della convocazione del minore, unitamente alla persona esercente la responsabilità genitoriale.

In ogni caso, gli effetti del provvedimento cessano al compimento della maggiore età e, come previsto dalla Legge di Conversione, il provvedimento questorile deve essere comunicato al Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore.

 

Avv. Massimo Biffa

 

 

Roma, 24.11.2023