Il falso negli atti di Polizia Giudiziaria.

IL FALSO NEGLI ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

Desidero sottoporre alla Vostra attenzione un tema abbastanza delicato, che reputo di particolare interesse per l’attività che svolgete in veste di Polizia Giudiziaria, in quanto attiene alla possibilità di commettere il reato di falso in occasione della redazione dei vari atti che siete chiamati a stilare.

Come a Voi noto, nel novero degli atti di P.G. rientrano: l’informativa; l’annotazione; la relazione di servizio e il verbale.

Questi atti assolvono a differenti funzioni e la falsificazione di ciascuno di essi comporta, come vedremo, varie conseguenze.

Ai fini della massima chiarezza, sembra utile ricordare le finalità in vista delle quali si procede alla redazione di questi atti e tratteggiare le caratteristiche di ognuno.

Tipologie di atti

I. Nel caso in cui la notizia di reato non sia acquisita direttamente dagli organi inquirenti, ma dalla polizia giudiziaria, anche di propria iniziativa, essa, ai sensi dell’art. 347 c.p.p. deve riferirla tempestivamente e senza ritardoal pubblico ministero, per iscritto, indicando gli elementi essenziali del fatto, indicando le fonti di prova e le attività già compiute.

L’atto della P.G., in questo caso, è l’informativa di reato, corrispondente all’antico rapporto di denuncia della Polizia Giudiziaria previsto dal Codice abrogato, e consistente, appunto, nella segnalazione, preliminare ed immediata, di una notizia di reato da parte della Polizia Giudiziaria al Pubblico Ministero (art. 347 c.p.p., Obbligo di riferire la notizia del reato).

La comunicazione , o informativa, della notizia di reato è, anzitutto, uno strumento conoscitivo: essa consente al P.M. di apprendere i dati necessari per la iscrizione della notizia di reato nel «Registro» (momento da cui decorrono, di conseguenza, i termini delle indagini) e di essere posto in condizione di orientare le indagini verso quel fatto-reato fornitogli dalla Polizia Giudiziaria.

La informativa, oltre ad avere tempi rigorosi di trasmissione, deve contenere il racconto dettagliato e vincolante dei fatti.

Ai sensi dell’art. 347 c.p.p. la polizia giudiziaria deve pure comunicare, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga all’identificazione:

della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini;

della vittima;

di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

Eccezionalmente, per alcuni reati ritenuti particolarmente gravi, (come ad esempio stalking, revenge porn, violenza sessuale, maltrattamenti, associazione per delinquere, ecc.), la polizia giudiziaria comunica la notizia di reato al pubblico ministero anche oralmente; ciò per garantire la speditezza delle investigazioni. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta.

II. L’art. 357 c.p.p. disciplina invece la Documentazione dell’attività di polizia giudiziaria.

E, come ben sapete, la forma di documentazione dell’attività di polizia giudiziaria dipende dal potenziale valore probatorio degli atti e, quindi, dal loro grado di utilizzazione nelle fasi anche processuali come, ad esempio, in dibattimento.

La forma può essere scritta o non scritta. Quest’ultima può essere “orale” o di “altro tipo” (ad esempio: registrazione magnetica, audiovisiva).

Quella scritta, di gran lunga la più importante, consiste in: annotazioni e verbali.

L’art. 357 c.p.p., distingue gli adempimenti per i quali viene redatto verbale da quelli per i quali si procede soltanto ad annotazione informale

Per gli atti di indagine sono previste, pertanto, due modalità di documentazione:

l’Annotazione, che equivale nella sostanza a una sorta di appunto scritto redatto senza particolari formalità;

il Verbale, che è un tipo di documentazione molto più rigoroso ed è il riassunto delle attività  compiute dall’Ufficiale o dall’Agente di polizia giudiziaria nell’esercizio delle sue funzioni.

  1. L’art. 357 c.1 c.p.p.prevede che la P.G. annota secondo le modalità ritenute idonee ai fini delle indagini, anche sommariamente, tutte le attività svolte, comprese quelle dirette all’individuazione delle fonti di prova.

Annotare significa prendere nota o registrare, in modo sommario e riassuntivo ogni attività svolta, da riferire al P.M. durante la fase delle indagini e poi al giudice.

Nel dibattimento, infatti, la P.G., quando è chiamata a testimoniare, può fare riferimento agli atti compiuti e documentati anche attraverso le annotazioni. 

L’annotazione è l’atto destinato a documentare l’attività d’indagine che non deve essere verbalizzata (es. riferire su un intervento effettuato per furto in appartamento).

Ha rilevanza esterna poiché è destinata all’A.G.: infatti, contiene informazioni che sono strumentali a consentire al magistrato di conoscere il tipo e il risultato dell’attività svolta e, quindi, di compiere le valutazioni necessarie ai fini della prosecuzione delle indagini.

Si tratta di un documento semplice che non richiede particolari formalità.

È redatta per gli atti atipici (es. pedinamento), compresi quelli rivolti alla individuazione delle fonti di prova, ma anche per quelli tipici di scarsa utilità investigativa (es. indicazione delle dichiarazioni e delle generalità delle persone che abitano nel palazzo dove è avvenuto il delitto e che non forniscono informazioni utili alle indagini).

L’art. 115 Disp. att. c.p.p.  stabilisce che l’annotazione contiene:

– l’indicazione dell’ufficiale o dell’agente di P.G. che ha compiuto le attività di indagine;
– l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo in cui le attività d’indagine sono state eseguite;

– l’enunciazione succinta del risultato di tali attività;
– le generalità e le altre indicazioni personali utili per l’identificazione delle persone dalle quali la P.G. ha eventualmente assunto informazioni o delle quali eventualmente si è avvalsa per il compimento di atti.

L’annotazione deve essere diretta o al responsabile del servizio di P.G. oppure direttamente al P.M..

  1. Invece la Relazione di servizio è l’atto con cui gli operatori di polizia informano il responsabile dell’ufficio di quei fatti di cui siano venuti a conoscenza nell’attività di servizio, e anche al di fuori di essa, che possono non avere attinenza con la funzione di P.G. (es. segnalare un guasto o un incidente anche lieve occorso all’autovettura di servizio; riferire sulle varie attività compiute nel corso del servizio, ecc.).

La relazione di servizio è quindi un atto interno.

Assume rilevanza esterna quando in essa sono contenute notizie di reato o sono documentate attività di indagine. È indirizzata al dirigente dell’ufficio di appartenenza ed agli altri uffici interessati. Pertanto, mentre l’annotazione costituisce una forma di documentazione dell’attività svolta, la relazione di servizio assolve a una funzione meramente informativa all’ufficio.

 

  1. Abbiamo visto che, ai sensi dell’art. 357 c.p.p., gli atti compiuti dalla P.G. per assicurare le fonti di prova devono essere documentati con annotazione o verbale.

Il verbale è un documento a contenuto vincolato, redatto nel rispetto di particolari formalità. È redatto per documentare gli atti tipici della P.G. e tutte le volte in cui l’annotazione sia inadeguata.

Come detto, la diversa tipologia di documentazione è prevista in funzione della utilizzabilità che gli atti di P.G. potranno avere in giudizio e della loro forza probatoria.

Gli atti per i quali si deve redigere verbale sono indicati espressamente nell’art. 357 c. 2 c.p.p..

Il verbale è utilizzato per la documentazione delle più importanti attività d’iniziativa della P.G.. La norma stabilisce che, fermo quanto previsto da specifiche norme in relazione a particolari attività (si pensi ad es. al verbale d’arresto disciplinato dall’art. 386 c. 3 c.p.p.), la P.G. deve redigere verbale dei seguenti atti:

denunce, querele, istanze presentate oralmente;

sommarie informazioni rese e dichiarazioni spontanee ricevute dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini;

perquisizioni e sequestri;

identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e delle persone in grado di riferire circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti;

acquisizioni di plichi o di corrispondenza;

accertamenti urgenti su luoghi, sulle cose e sulle persone;

atti che descrivono fatti e situazioni eventualmente compiuti sino a che il P.M. non ha impartito le direttive per lo svolgimento delle indagini, es. individuazione fotografica.

La P.G., inoltre, deve redigere verbale degli atti che compie su delega o disposizione del P.M. o del giudice. In tal caso deve osservare le regole previste per la documentazione degli atti dell’A.G. in relazione all’art. 370 c. 2 c.p.p..

Come affermato nella sentenza della Corte di Cassazione penale, Sez. I, n. 8219 del 24 giugno 1999: “Il verbale previsto dall’art. 357 comma 2 c.p.p. si distingue dalla semplice annotazione di cui al precedente comma 1 essenzialmente per la contiguità spazio temporale fra quanto è oggetto di documentazione e l’attività di formazione della documentazione stessa, la cui certa provenienza dal pubblico ufficiale abilitato che ne figura autore deve risultare da lui attestata mediante apposita sottoscrizione. Non ha invece decisivo rilievo il rispetto delle forme e modalità prescritte dalla legge per la redazione del verbale, la cui eventuale inosservanza non altera la natura del documento né da luogo a nullità, salvo che nelle ipotesi previste dall’art. 142 c.p.p. (incertezza assoluta sulle persone intervenute o mancata sottoscrizione del pubblico ufficiale). (Nella specie, in applicazione di tali principi la S.C. ha escluso che dovesse qualificarsi come mera annotazione e non invece come verbale, utilizzabile quindi ai fini delle contestazioni previste dall’art. 500 c.p.p., l’atto con il quale la polizia giudiziaria aveva raccolto le dichiarazioni rese dopo il ricovero in ospedale della persona offesa, la cui mancata sottoscrizione, peraltro, era stata giustificata con le precarie condizioni in cui detta persona, al momento, si trovava)”.       

Il comma 3 dell’art. 357 c.p.p. precisa che il verbale deve essere redatto da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria nelle forme e con le modalità previste dall’art. 373 c.p.p., che disciplina, appunto, la documentazione delle attività di indagini del pubblico ministero.

Peraltro, la riforma Cartabia (d.lgs. n. 150/2022) ha aggiunto due nuovi commi che prevedono ulteriori forme di documentazione (fonografica e audiovisiva), con la finalità di garantire la genuinità assoluta dell’atto:

il nuovo comma 3-bis stabilisce che, quando si procede per reati di particolare allarme sociale (i reati ex art. 407, comma 2 lett. b c.p.p.) o quando il possibile testimone ne faccia richiesta, nel caso di sommarie informazioni rese da possibili testimoni o da imputati connessi o collegati, si procede alla documentazione mediante riproduzione fonografica, salva l’indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico;

secondo il nuovo comma 3-ter, le dichiarazioni del minorenne, dell’infermo di mente o della persona in condizioni di particolare vulnerabilità vanno documentate, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo l’indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e la sussistenza di particolari ragioni di urgenza che non permettono di rinviare l’atto.

Ipotesi di falsità

III. Passando ora al tema del falso eventualmente commesso negli atti di P.G. che sono stati finora passati in rassegna, bisogna precisare che, se l’attività documentativa della polizia giudiziaria non è veritiera, si configura il reato di falsità commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, di cui agli artt. 476 e ss. c.p. sia per falsità materiale, sia per falsità ideologica.

La Corte di Cassazione, in più occasioni si è posta il problema di dare risposta ai quesiti fondamentali che sorgono in tema di potestà documentatrice della polizia giudiziaria nel processo penale e che consistono essenzialmente nel chiedersi se esiste nel processo penale una regola di fede privilegiata degli atti pubblici, da smentire con querela di falso, e se è ipotizzabile l’aggravante della “fidefacenza”, ex art. 476 secondo comma cod. pen.,  con riferimento all’atto di indagine falso della polizia giudiziaria.  

La sesta Sezione della Cassazione, con la sentenza n. 35219/2017, pronunciandosi in tema di  atti di indagine della polizia giudiziaria, ha affermato che:

I criteri di individuazione della categoria degli atti pubblici fidefacenti sono dalla prevalente dottrina fondati essenzialmente sul collegamento con la “speciale funzione di pubblica certificazione”, ovvero sulla necessità di una specifica attribuzione del “potere di documentazione fidefacente”, ravvisandosi nella fidefacenza “un grado maggiore del potere-dovere di certificazione del pubblico ufficiale”, che porta all’eliminazione della possibilità di impugnare tali atti, giungendo a “lambire” i connotati tipici della prova legale.

E’ stato, inoltre, evidenziato che gli atti rientranti in questa categoria normativa presentano, indipendentemente da una loro eventuale utilizzazione in sede processuale (che richiede l’esperimento della querela di falso per il relativo accertamento giurisdizionale), un’efficacia sostanziale di tipo “preclusivo”, consistente in un vero e proprio “obbligo di assumere come certezza l’enunciato dell’atto“.

Secondo la Cassazione, pertanto, “Possono definirsi atti pubblici di fede privilegiata gli atti di “certezza legale” che impongono, per espressa previsione di legge, di assumere per certi, già nell’ordinaria circolazione regolata dal diritto sostanziale, i fatti in essi rappresentati, salva l’introduzione di quel particolare procedimento di verificazione che è la querela di falso: una connotazione desumibile, in altri termini, da una previsione normativa che attribuisca espressamente il potere di documentazione fidefacente, o comunque dalla circostanza che il pubblico ufficiale debba attenersi a particolari modalità prestabilite”.

In sostanza, ciò che caratterizza l’atto pubblico fidefacente è, oltre alla attestazione di fatti appartenenti all’attività del pubblico ufficiale o caduti sotto la sua percezione, la circostanza che esso sia destinato ab initio alla prova, ossia precostituito a garanzia della pubblica fede, e redatto da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, nell’esercizio di una speciale funzione certificatrice, diretta, per legge, alla prova di fatti che lo stesso funzionario redigente riferisce come visti, uditi o direttamente da lui compiuti”  (Sez. 5, n. 2837 del 09/02/1983, Andronaco, Rv. 158265, richiamata dalla sentenza n. 35219/2017 in esame).

La Corte di Cassazione ha inoltre precisato, aderendo all’impostazione elaborata dalla prevalente dottrina, che “l’atto pubblico, agli effetti delle norme sul falso documentale, non è di fede privilegiata per il solo fatto che il pubblico ufficiale sia chiamato ad esplicare una funzione di attestazione relativa a fatti da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, essendo necessario che egli sia fornito di una speciale potestà documentatrice, attribuita da una legge o da norme regolamentari anche interne, ovvero desumibili dal sistema, in forza della quale l’atto assume una presunzione di verità assoluta, ossia di massima certezza eliminabile solo con l’accoglimento della querela di falso o con sentenza penale”.

Nella massima della sentenza in esame si riassume quindi che in tema di reato di falso ideologico in atto pubblico, affinchè sia configurabile la circostanza aggravante prevista dall’art. 476, comma 2, c. p., sono documenti dotati di fede privilegiata solo quelli emessi dal pubblico ufficiale investito di una speciale potestà documentatrice, attribuita da una legge o da norme regolamentari, anche interne, ovvero desumibili dal sistema, in forza della quale l’atto assume una presunzione di verità assoluta, ossia di massima certezza eliminabile solo con l’accoglimento della querela di falso o con sentenza penale. (In applicazione di tale principio, nel caso deciso dalla sentenza in questione, la Corte ha escluso la sussistenza dell’aggravante in relazione alla firma apposta per ricevuta da un primario ospedaliero sulle bolle relative a fittizie attività di trasporto e consegna al suo reparto di materiale sanitario, ritenendo irrilevante che l’incompetenza del predetto primario non fosse stata mai rilevata da parte degli uffici ordinariamente preposti e che la stessa si fosse affermata in virtù di una mera prassi interna all’ente ospedaliero).

Ed ancora, la Cassazione, nella sentenza della sez. V Penale, n. 26511/20, depositata il 22 settembre 2020, nella quale la Corte era chiamata a  valutare la rilevanza della falsificazione della firma di un collega sulla relazione di servizio, ha confermato che l’atto pubblico fidefacente è quel documento che, oltre all’attestazione di fatti appartenenti all’attività del pubblico ufficiale o caduti sotto la sua percezione, sia destinato ab initio alla prova, ossia precostituito a garanzia della pubblica fede e redatto da un pubblico ufficiale autorizzato, nell’esercizio di una speciale funzione certificatrice, diretta, cioè, per legge, alla prova di fatti che lo stesso funzionario redigente riferisce come visti, uditi o compiuti direttamente da lui.

Le “relazioni di servizio” redatte dal pubblico ufficiale sono atti pubblici fidefacienti, poiché con esse il pubblico ufficiale attesta l’attività espletata nell’esercizio delle sue funzioni e i fatti caduti sotto la sua diretta percezione” (Cfr. Cass. Pen., Sez. V penale, Sent. n. 26511/2020, cit.).

Il falso lede l’aspettativa sociale di corrispondenza ai fatti di alcuni tipi di rappresentazione.

In questa sentenza, nella quale, come visto, era chiamata a  valutare la rilevanza della falsificazione della firma di un collega sulla relazione di servizio, la Corte afferma che: “La dottrina penalistica, che ha elaborato la teoria del falso documentale, ha affermato che il documento rilevante per il diritto si caratterizza per quattro elementi imprescindibili: per essere il veicolo espressivo del pensiero o della volontà di un uomo; per la sua incorporazione in un sostrato materiale; per l’intellegibilità del suo contenuto, affidato ad un linguaggio comune, ancorché convenzionale; per la sua riferibilità ad un autore; a tali indici strutturali è stato aggiunto il dato funzionale dell’idoneità alla prova di rapporti giuridici. Da ciò deriva che la sottoscrizione costituisce una componente fondamentale del documento, perché è il segno grafico che consente di riferire ad un determinato soggetto il contenuto di pensiero o di volontà in esso trasfuso e nel documento informatico, cui fa riferimento l’art. 491-bis c.p., è surrogata, nei casi specificamente previsti e alle condizioni disciplinate dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, artt. 20 e segg. e successive modificazioni (Codice dell’Amministrazione Digitale), dalla “firma digitale”.

IV. In una importante decisione, un po’ più risalente, che ha avuto ad oggetto le drammatiche vicende, tristemente note, del G8 di Genova, la quinta sezione della Corte di Cassazione si è occupata, tra l’altro, di questioni relative a profili di falsità di atti della P.G..

In particolare, con riferimento alla contestazione del delitto di falso ad alcuni imputati, agenti ed ufficiali di P.G., per aver sottoscritto verbali di perquisizione e sequestro e verbali di arresto, alle cui operazioni non avevano partecipato, le difese degli stessi avevano sostenuto che il verbale di arresto “… ben può essere sottoscritto anche da agenti o ufficiali di  polizia giudiziaria che non abbiano partecipato all’operazione dell’arresto, e che chi non abbia partecipato all’attività in ogni caso non può essere ritenuto responsabile dell’essere stati riportati dati di fatto contrari al vero, in quanto provenienti da indicazioni di altri soggetti.

In sostanza, – secondo le difese degli imputati – se il verbale di arresto attesta falsamente l’esistenza dei presupposti per l’arresto, il pubblico ufficiale che non abbia assistito ai fatti ben potrebbe con la sua sottoscrizione partecipare all’attestazione oggettivamente falsa, non dovendo però rispondere della falsità di alcune delle parti della vicenda riassunta nel verbale a cui non abbia assistito”.

Confutando la posizione dei difensori, la Cassazione invece ha ritenuto “…. illegittima la sottoscrizione di un verbale da parte di chi non abbia partecipato all’azione riportata nel verbale medesimo” (Cfr. Cass. pen. Sez. V.  sent. N. 1798/2012 del 5.07.2012, pag. 141) ed ha aggiunto che “È la natura stessa del verbale che esclude che possano essere attestati fatti che non siano caduti sotto la diretta percezione del pubblico ufficiale che si assume la paternità non solo della decisione, ma anche della corrispondenza al vero della parte espositiva dei fatti giustificativi della decisione, come ha ripetutamente rilevato la giurisprudenza secondo la quale il pubblico ufficiale non può esimersi da responsabilità con il riferimento all’aver appreso da altri elementi di fatto a base della deliberazione” (Cfr. Cass. Pen., cit., pag. 142).

Ancora, per quanto concerne la ricorrenza dell’aggravante di cui al comma II dell’art. 476 c.p. nel caso di falsificazione degli atti di polizia giudiziaria oggetto dell’imputazione, ossia dei verbali di perquisizione e sequestro e del verbale di arresto, con risposta – che è comunque da ritenere valida con riferimento a tutti gli atti di P.G. oggetto del presente scritto – la Cassazione ha affermato che: “Delle attività di polizia giudiziaria deve essere redatto, ai sensi dell’art. 357 c.p.p. verbale che ….. è assistito da fede privilegiata, come si ricava anche dall’art. 115 norme att. c.p.p. 1988, la cui norma, dettata per le annotazioni, è a fortiori valida per i verbali integrali. ……..

In particolare, il verbale di arresto, per la sua natura di atto che documenta un’attività della polizia giudiziaria sfociata nell’adozione di una misura di natura precautelare sottoposta a precise condizioni di validità, deve necessariamente contenere anche l’esposizione dei fatti che, percepiti dal pubblico ufficiale che ha operato l’arresto, l’hanno messo nelle condizioni di eseguire l’atto di privazione della libertà personale e, trattandosi della narrazione di azioni del pubblico ufficiale o di fatti caduti sotto la sua diretta percezione, costituisce attestazione della veridicità di quanto oggetto di verbalizzazione, facendo fede fino a impugnazione di falso, quale documento probatorio precostituito a garanzia della pubblica fede e formato (Sez. I, n. 39292 del 23/9/2008) “da un pubblico ufficiale nel legittimo esercizio di una specifica funzione pubblica di attestazione, munita di una particolare capacità probatoria rispetto ai fatti compiuti dal pubblico ufficiale o avvenuti in sua presenza”, manifestazione del potere di documentazione fidefaciente espressamente attribuito all’ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi del combinato disposto degli artt. 55 e 357 c.p.p.” (Cfr. Cass. pen., cit., pag. 144).

La sentenza in esame segna poi un ulteriore, importante punto fermo per quel che concerne il requisito della fede privilegiata da attribuire al contenuto degli atti di P.G. allorchè afferma che con riferimento ai “contenuti dell’atto oggetto di apprezzamento personale perché mediati dall’occasionale percezione sensoriale di accadimenti che si svolgono così repentinamente da non potersi verificare e controllare secondo un metro obiettivo e solo in riferimento a quelli ….. il sindacato del giudice penale si svolge, prescindendo dalla natura fidefaciente dell’atto”.

In altre parole, la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti e alle valutazioni del verbalizzante, né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno notizia da altre persone o a quelli ricostruiti attraverso personali considerazioni logiche.

Un ultimo contributo, la sentenza in esame lo ha fornito con riferimento alla definizione del c.d. “falso innocuo”, specificando che “… ricorre il cosiddetto “falso innocuo” nei casi in cui l’infedele attestazione (nel falso ideologico) o l’alterazione (nel falso materiale) siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell’atto, non esplicando effetti sulla funzione documentale dell’atto stesso di attestazione dei dati in esso indicati, con la conseguenza che l’innocuità non deve essere valutata con riferimento all’uso che dell’atto falso venga fatto” (Cfr. Cass. pen., cit., pag. 146).

 

Massimo Biffa