
Il nuovo Codice della Strada di novembre 2024: le principali novità in materia di guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti.
IL NUOVO CODICE DELLA STRADA DI NOVEMBRE 2024: LE PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA DI GUIDA IN STATO DI EBBREZZA O DOPO AVER ASSUNTO SOSTANZE STUPEFACENTI.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29.11.2024, è stata pubblicata la L. 25 novembre 2024, n. 177 recante: “Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”, entrata in vigore sabato 14 dicembre 2024, nota come il Nuovo Codice della Strada.
L’obiettivo del Nuovo Codice della Strada è quello di ridurre il numero delle vittime stradali rafforzando la sicurezza stradale adattando le norme di circolazione alla realtà attuale, caratterizzata da una crescente varietà di mezzi di trasporto e da comportamenti di guida sempre più rischiosi.
Sia pur incidentalmente rispetto all’argomento di cui al titolo, segnalo che una delle novità più rilevanti riguarda i monopattini, mezzo di trasporto sempre più utilizzato, ma che ha spesso suscitato preoccupazioni per la sicurezza stradale. La nuova normativa infatti ha introdotto l’obbligo di casco, targa e assicurazione, oltre che gli indicatori di direzione e di frenata, sia per quelli in condivisIone, sia per quelli di proprietà privata.
Nel riservarmi di tornare in un prossimo scritto su altri temi di rilievo della nuova legge n. 77/2024, con riferimento al tema in oggetto, rilevo che l’inasprimento delle sanzioni di contrasto alla guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di droghe costituisce una delle principali novità del nuovo articolato.
- L’art. 1 della Legge n. 177/2024, composto da due commi, modifica gli artt. 186 e 187 del Codice della Strada innovando la disciplina sanzionatoria per la guida in stato di ebbrezza e per la guida successiva all’assunzione di sostanze stupefacenti e contiene inoltre una disposizione di coordinamento con il codice penale in tema di omicidio stradale e lesioni stradali.
I.1. In particolare, il comma 1, lett. a) – ferme restando le sanzioni previste al comma 2 dell’art. 186 del CdS – aggiunge al medesimo articolo 186 due nuovi commi, il 9-ter e il 9-quater.
Il comma 9-ter stabilisce che:“Nei confronti del conducente condannato per i reati di cui al comma 2, lettere b) e c), è sempre disposto che sulla patente rilasciata in Italia siano apposti i codici unionali “LIMITAZIONE DELL’USO – Codice 68. Niente alcool” e “LIMITAZIONE DELL’USO – Codice 69. Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock …….. Tale prescrizione permane sulla patente, salva maggiore durata imposta dalla commissione medica di cui all’articolo 119 in occasione della conferma di validità, per un periodo di almeno due anni nei casi previsti dal comma 2, lettera b), e di almeno tre anni per quelli di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo, decorrenti dalla restituzione della patente dopo la sentenza di condanna. In caso di condanna per i reati di cui al comma 2, lettere b) o c), il prefetto dispone l’obbligo della revisione della patente di guida, ai sensi dell’articolo 128, allo scopo di consentire l’adeguamento della patente alla prescrizione di cui al presente comma. Nei confronti dei titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbiano acquisito residenza in Italia, si applicano, in ogni caso, le disposizioni dell’art. 136-bis, comma 4, secondo periodo.”In altre parole, il nuovo comma 9-ter dell’art. 186 CdS stabilisce che sulla patente del conducente a carico del quale siano accertate le violazioni che costituiscono reato – ossia i reati di guida con tasso alcolemico superiore a 0,8 e fino a 1,5 grammi per litro e di guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro – vengano apposti i codici unionali 68 “LIMITAZIONE DELL’USO – Niente alcool” e 69 “LIMITAZIONE DELL’USO – Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436”.Tali codici indicano, rispettivamente, che quel conducente non può più bere prima di mettersi alla guida (cod. 68), oppure che può guidare soltanto veicoli provvisti dello speciale dispositivo “alcolock”, che dovrà essere installato a spese del conducente ed essere funzionante (cod. 69).Tale dispositivo, nel quale il guidatore dovrà soffiare prima di avviare il motore, impedisce l’avviamento dell’auto, se nel fiato emesso dall’automobilista viene rilevato un tasso alcolemico superiore a zero.Come visto, l’indicazione di questi codici resta sulla patente per 2 anni nel caso della violazione più lieve (superiore a 0,8 e fino a 1,5 grammi per litro); per 3 anni nel caso della violazione più grave (sopra 1,5 grammi per litro); per un tempo maggiore, se lo decide la commissione medica competente per i rinnovi della patente, ai sensi dell’art. 119 CdS.Il comma 9-quater stabilisce che:“Le sanzioni previste dal comma 2, lettere a), b) e c), sono aumentate di un terzo nei confronti del conducente che si trovi nelle condizioni di cui al comma 9-ter. Ferme restando le sanzioni previste dall’articolo 125, comma 3-quater, le sanzioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), del presente articolo sono raddoppiate nel caso in cui il dispositivo di blocco di cui all’articolo 125, comma 3-ter, sia stato alterato o manomesso ovvero siano stati rimossi o manomessi i relativi sigilli».Tale comma prevede quindi due aggravanti, stabilendo che le sanzioni di cui all’art. 186, comma 2, lettere da a) a c), CdS, siano tutte aumentate di un terzo se la violazione è commessa da chi ha già sulla patente l’indicazione dei citati codici.Al secondo periodo, tale comma prevede che le medesime sanzioni siano raddoppiate se il conducente manomette o rimuove l’alcolock o i relativi sigilli.
I.2. Il comma 1, lett. b) introduce varie modifiche all’art. 187 CdS sostituendo anche la precedente rubrica “Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti” con quella di “Guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti”.
In base alla precedente normativa, per applicare sanzioni era necessario dimostrare sia la presenza di droghe nell’organismo, sia uno stato di alterazione psico-fisica durante la guida.
Con l’introduzione della “tolleranza zero”, chiunque venga sorpreso alla guida con tracce di sostanze stupefacenti nel sangue o nella saliva, si vedrà ritirare immediatamente la patente, con il divieto di conseguirne una nuova per tre anni. E ciò indipendentemente dalla presenza di uno stato di alterazione psico-fisica, che in precedenza era un requisito necessario per procedere.
Con la nuova legge viene infatti soppresso il riferimento allo stato di alterazione psico-fisica: pertanto è sufficiente risultare positivi al test teso ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti nell’organismo per configurare il reato di guida sotto l’effetto di droghe.
In caso di sospetto, gli agenti potranno procedere con un test salivare direttamente sul posto. Se non fosse possibile, il conducente sarà accompagnato in strutture sanitarie (sia fisse che mobili, pubbliche o accreditate) per l’effettuazione di prelievi di campioni biologici.
Un esito positivo ai test preliminari comporterà immediatamente il ritiro della patente. Se i test confermano l’uso di droghe, la patente verrà revocata per un massimo di tre anni.
In pratica, gli agenti di polizia potranno effettuare, direttamente sul luogo del controllo, un prelievo di saliva, con modalità che saranno fissate da apposite direttive del ministero dell’Interno e, nel caso in cui non sia possibile, gli agenti di polizia potranno accompagnare il conducente in strutture sanitarie fisse o mobili, pubbliche o accreditate, per i prelievi.
Se l’esito è positivo, ma non si ha ancora il risultato degli esami effettuati dai laboratori accreditati, le Forze dell’Ordine potranno comunque ritirare la patente.
Il “divieto di proseguire il tragitto” può essere pertanto impartito dalla polizia anche solo sulla base dei primi e preliminari controlli, ove l’esito di quelli successivi non sia ancora disponibile.
- Il comma 2, stabilisce che al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all’articolo 589-bis, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera c),del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero alla guida di una delle unità da diporto indicate all’articolo 3 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in presenza delle condizioni previste dagli articoli 53-bis, comma 2, lettera c), e 53-quater del medesimo codice della nautica da diporto, cagioni per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da otto a dodici anni»;
- b) all’articolo 590-bis, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero alla guida di una delle unità da diporto indicate all’articolo 3 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in presenza delle condizioni previste dagli articoli 53-bis, comma 2, lettera c), e 53-quater del medesimo codice della nautica da diporto, cagioni per colpa a taluno una lesione personale è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime».
Quindi, per effetto di tale riformulazione delle due norme, in ciascuna delle quali è stato eliminato l’espresso riferimento all’art. 187 CdS – presente invece nel testo precedente – ma non il riferimento all’alterazione psico-fisica, sembra evidente che, affinchè si possano configurare le ipotesi di reato di Omicidio stradale ex art. 589 bis c.p. e Lesioni personali stradali gravi o gravissime ex art. 590 bis c.p., non sarà sufficiente l’accertamento della concomitante realizzazione del reato di cui all’art. 187 CdS, come modificato dalla nuova Legge n. 177/2024, ma si dovrà dimostrare l’effettivo stato di alterazione psico-fisica del conducente conseguente all’assunzione di droghe che ha cagionato la morte o le lesioni gravi o gravissime.
In considerazione di quanto precede, immagino che si renderà necessaria una attenta riflessione sulle conseguenze che potranno derivare da questa “divaricazione” tra gli elementi costitutivi del reato stradale di cui all’art. 187 CdS e gli elementi costitutivi dei reati di cui agli artt. 589 bis e 590 bis c.p. realizzati in concomitanza con la commissione del reato di Guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti, di cui al nuovo art. 187 CdS.
Avv. Massimo Biffa