IL NUOVO REATO DI RAVE PARTY.

Sono certo che l’argomento che Vi propongo incontrerà il Vostro interesse sia per l’attualità del tema che per le implicazioni con la Vostra attività.

Come a tutti noto, i free party, comunemente chiamati anche rave party o semplicemente rave, sono manifestazioni musicali autogestite, nate alla fine degli anni ottanta, dall’accesso completamente libero e gratuito per chiunque. Caratterizzate dal ritmo incalzante della musica e dagli stravaganti ambienti allestiti, performance di artisti, giocolieri e giochi di luce, si tengono solitamente in spazi isolati, per esempio all’interno di aree industriali abbandonate o in grandi spazi aperti, come campi, cave, boschi e foreste, con durata variabile da una notte fino a più di una settimana.

  1. E proprio prendendo le mosse dall’attualità, segnalo che nel pomeriggio dello scorso 25 marzo 2023 gli agenti del reparto Mobile della Questura di Roma hanno interrotto e sgomberato un rave abusivo improvvisato a Torpignattara.

Lo scenario è noto: musica a tutto volume e almeno un centinaio di ragazzi sorpresi a ballare nel parco degli acquedotti di Torpignattara.

Secondo quanto riportato dai quotidiani, i partecipanti alla festa abusiva sarebbero stati circa un centinaio. La polizia è quindi intervenuta con le camionette per bloccare l’evento non autorizzato, che è stato interrotto poco dopo.

Come spesso accade in questi casi, a documentare il rave abusivo sono stati anche alcuni video pubblicati sui social.

Non sono stati segnalati scontri e disordini tra i ragazzi partecipanti al rave e la polizia, che ha avviato l’identificazione dei giovani.

A fronte di questo fatto, è utile ora analizzare la nuova normativa sui rave party, per comprendere cosa rischiano organizzatori e partecipanti all’evento del 25 marzo u.s., se saranno rilevate condotte illecite.

  1. Posto che l’obiettivo della nuova normativa sui rave party non è quello di colpire le manifestazioni in piazza, né le occupazioni studentesche, ma è quello di punire chi “organizza o promuove l’invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici e privati” solo quando è finalizzata in modo specifico a “realizzare un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento” e quando “dall’invasione deriva un concreto pericolo” per la salute o l’incolumità pubblica a causa dell’inosservanza delle norme su droga, sicurezza e igiene, l’attuale testo della norma è il risultato della “correzione” apportata dall’esecutivo, che ha specificato in modo più chiaro la fattispecie originariamente disegnata dal Decreto Legge n. 162 del 31 ottobre 2022 e ritenuta eccessivamente indeterminata.

La nuova fattispecie entra nel codice penale con una norma nuova di zecca, ma non più come reato contro l’incolumità pubblica (come invece previsto dal precedente art.5 del D.L. 162/2022, che introduceva l’art.434 bis c.p.) bensì come reato contro il patrimonio.

Viene così creato un art. 633 bis del codice penale che va a sanzionare in modo più severo di quanto già non faccia oggi l’art. 633 c.p. l’organizzazione di raduni musicali con il concreto rischio per la salute o l’incolumità pubblica, a causa dell’inosservanza delle misure di sicurezza o di igiene relative agli spettacoli ovvero delle norme sulle sostanze stupefacenti o psicotrope.

In definitiva, quindi, la Legge 30 dicembre 2022, n. 199 (Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessone dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali) è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale N. 304 del 30 dicembre 2022 ed è entrata in vigore il giorno 1 gennaio 2023.

Come dianzi anticipato, in sede di conversione in legge, sono state apportate rilevanti modifiche all’art. 5 del D.L. 162/2022 (Norme in materia di occupazione abusiva e organizzazione di raduni illegali).

Assorbendo le critiche mosse nei confronti dell’originaria norma (art. 434 bis c.p., rubricato “Invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica”) il Legislatore ha optato per la sostanziale riscrittura del testo e per la riallocazione della disposizione, ora prevista all’art. 633 bis del codice penale, nell’ambito dei delitti contro il patrimonio.

In particolare, il c.d. “decreto RAVE” ha introdotto nel codice penale l’art. 633-bis, rubricato (Invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l’incolumità pubblica) il quale dispone che:

Chiunque organizza o promuove l’invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di realizzare un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000, quando dall’invasione deriva un concreto pericolo per la salute pubblica o per l’incolumità pubblica a causa dell’inosservanza delle norme in materia di sostanze stupefacenti ovvero in materia di sicurezza o di igiene degli spettacoli e delle manifestazioni pubbliche di intrattenimento, anche in ragione del numero dei partecipanti ovvero dello stato dei luoghi. È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di cui al primo comma, nonché di quelle utilizzate per realizzare le finalità dell’occupazione o di quelle che ne sono il prodotto o il profitto“».

Se paragonato con il testo dell’art. 434 bis c.p. contenuto nel D.L. N. 162/2022 e rubricato, come detto, “Invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica”, risulta di immediata evidenza la scelta – sicuramente condivisibile – di restringere il perimetro dei soggetti attivi, limitati ora ai soli organizzatori/promotori dell’invasione illecita. Restano quindi esclusi i partecipanti che, sussistendone i presupposti, potranno rispondere del meno grave reato di turbativa violenta del possesso di cose immobili, come si deduce dall’emendamento all’art. 634 c.p. operato dalla Legge in oggetto: nella clausola di riserva che introduce la fattispecie è ora ricompreso, infatti, anche l’art. 633-bis c.p. («[…] fuori dei casi indicati negli articoli 633 e 633-bis […]»).

Diversa anche la finalità che sorregge l’azione: il dolo specifico consiste nella volontà di «realizzare un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento».

Sono quindi esclusi dalla sfera di operatività della norma i raduni privi di scopo ludico: il Legislatore ha risposto così alle perplessità dei primi commentatori, che ragionevolmente avevano paventato il rischio che la fattispecie reprimesse ogni forma di manifestazione non violenta.

Inoltre, la descrizione del pericolo concreto («quando dall’invasione deriva un concreto pericolo per la salute pubblica o per l’incolumità pubblica») richiede che il rischio per la salute pubblica o per l’incolumità pubblica si verifichi a causa dell’inosservanza delle norme in materia di:

sostanze stupefacenti;

sicurezza o igiene degli spettacoli e delle manifestazioni pubbliche di intrattenimento.

Tuttavia, il pericolo può essere determinato anche dal numero dei partecipanti, ovvero dallo stato dei luoghi.

È stato invece eliminato il riferimento, previsto nella disposizione che era contenuta nell’art. 5 del D.L. n. 162/2022, al «numero di persone superiore a cinquanta»: sarà quindi compito dell’interprete valutare, nel caso concreto, le condizioni di sussistenza del reato, nel rispetto del canone di offensività della condotta.

Non mutano invece i limiti edittali, con la previsione della reclusione da tre a sei anni (il che renderà possibili le intercettazioni, ma solo per gli organizzatori e se circoscritte alle eventuali indagini sull’organizzazione dell’evento) e della multa da 1.000 a 10.000 euro.

Il comma secondo introduce la confisca obbligatoria delle cose che:

– «servirono o furono destinate a commettere il reato»;

– siano state «utilizzate per realizzare le finalità dell’occupazione»;

– costituiscono il prodotto o il profitto dell’invasione/raduno.

Scompaiono dalla nuova disposizione, come visto, sia il numero di persone superiore a cinquanta, sia il largamente contestato comma 2 dell’art. 5 D.L. 162/2022 che, attraverso il richiamo al codice antimafia e alle misure di prevenzione, rendeva possibile l’applicazione della misura di prevenzione personale da parte dell’autorità giudiziaria.

In definitiva, quindi, l’art. 633 bis c.p. punisce esclusivamente gli organizzatori dei grandi raduni su terreni altrui, in cui si faccia anche uso di sostanze stupefacenti, a condizione che derivi “un concreto pericolo per la salute pubblica o per l’incolumità pubblica”.

La condotta di chi partecipa rientra invece nella norma di cui all’art. 633 c.p. (Invasione di terreni o edifici) ed è punita meno gravemente, con la reclusione da due a quattro anni e la multa da euro 206 a euro 2.064, se il fatto è commesso da più di cinque persone.

Come rappresentato, le radicali modifiche sono state tutte tese al recupero dei canoni di tassatività e offensività della fattispecie, messi in secondo piano nella ‘prima’ formulazione del D.L. 162/2022.

Non è però da escludere che, in sede applicativa, si possano porre questioni di diritto intertemporale e di successione di leggi nel tempo di non immediata soluzione: la Legge di conversione, infatti, lungi dall’apportare ritocchi al testo previsto all’art. 5 del Decreto-legge, ha di fatto riscritto la fattispecie delittuosa, variandone anche l’allocazione (dal Titolo VI – Dei delitti contro l’incolumità pubblica al Titolo XIII – Dei delitti contro il patrimonio).

«Nessuno è perfetto»: nell’efficace sintesi del Guardasigilli Nordio le ragioni della riscrittura.

Accolte molte delle critiche, il nuovo testo può effettivamente contribuire a prevenire fenomenologie criminogene derivanti dal mancato rispetto della proprietà altrui.

 

Roma, 14 maggio 2023

Avv. Massimo Biffa