La Cassazione assolve il conducente di un autoveicolo dall’accusa di omicidio colposo: nessun rimprovero per il conducente se il pedone sbuca all’improvviso.

La Cassazione assolve il conducente di un autoveicolo dall’accusa di omicidio colposo: nessun rimprovero per il conducente se il pedone sbuca all’improvviso.

 

Cari soci,

la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sul tema tanto delicato quanto sempre attuale della responsabilità del conducente in caso di morte del pedone verificatasi a seguito di un incidente stradale.

 

In particolare, con la sentenza n. 42018/2022, la Quarta Sezione penale della Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto che non si possa condannare il conducente di un veicolo per l’investimento del pedone, se dalle circostanze del caso concreto risulta che il pedone è sbucato all’improvviso davanti l’auto, in assenza di strisce pedonali, in una strada in cui era assente sia la segnalazione delle velocità da rispettare ed in cui il punto di accesso del pedone alla strada non era segnalato.

 

La vicenda sottoposta all’esame della Suprema Corte riguarda il caso di un automobilista che, alla guida della sua autovettura, stava percorrendo una strada urbana distante dal centro abitato ad una velocità di circa 50 km/h – nonostante il limite di 30 km/h, seppur non segnalato – quando, improvvisamente, sbucava sulla strada un pedone che veniva travolto in pieno dall’autovettura e, in conseguenza all’incidente, decedeva.

 

L’imputato, assolto in primo grado dall’accusa di omicidio colposo, era invece stato condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello di Caltanissetta.

 

In dettaglio, la Corte territoriale ha ritenuto il conducente responsabile dell’omicidio del pedone per colpa non solo generica, ma anche specifica, consistita nella violazione    dell’art. 141 del Codice della Strada che prescrive il rispetto del limite di velocità in modo che ogni conducente abbia sempre il controllo del proprio veicolo e riesca, pertanto, ad evitare i rischi connessi alla circolazione stradale.

 

Sostanzialmente, per la Corte d’Appello il conducente avrebbe cagionato la morte del pedone per colpa consistita nel superamento del limite di velocità.

In particolare, la perizia esperita in Appello aveva accertato il superamento della velocità consentita da parte dell’automobilista e ciò era stato sufficiente, per i Giudici d’Appello, ad affermare la penale responsabilità dell’imputato.

Lo stesso perito aveva tuttavia riferito in Appello che la strada che il conducente stava percorrendo al momento dell’incidente – viste le caratteristiche della medesima –  avrebbe ben potuto considerarsi “strada extraurbana” in cui il limite di velocità fissato non è pari a 30 km/h , bensì a 90 km/h.

 

Ha proposto ricorso per Cassazione la difesa dell’imputato deducendo vizi in ordine all’onere motivazionale dei Giudici d’Appello.

In altre parole, secondo la difesa dell’imputato, la Corte d’Appello avrebbe dovuto  considerare non solo la velocità tenuta dal conducente, ma anche quella adeguata ovvero quella ragionevolmente in grado di evitare l’investimento, alla luce di tutte le circostanze del fatto e alla stregua di un giudizio ex ante, tenuto conto altresì di quanto riferito dal perito nell’ambito del Giudizio d’Appello.

 

Ebbene, la decisione della Cassazione ha completamente ribaltato quella cui era pervenuta la Corte d’Appello di Caltanissetta che, non confrontandosi con la sentenza di primo grado, aveva ritenuto il conducente responsabile del reato di cui all’art. 589 co. 2 C.p. con conseguente condanna dello stesso al risarcimento del danno a favore delle parti civili.

 

La Cassazione è chiara: la Corte d’Appello ha omesso l’accertamento dell’eventuale efficacia interruttiva del nesso causale.

 

In altri termini, poiché l’esercizio del diritto di precedenza non può considerarsi illimitato, dovendo sempre essere subordinato al principio del neminem laedere, ove un pedone attraversi la carreggiata fuori dalle apposite strisce, il conducente del veicolo è difatti tenuto a rallentare la velocità e, addirittura, a interrompere la marcia al fine di evitare incidenti che potrebbero derivare proprio dalla mancata cessione della precedenza a suo favore.

 

La Cassazione ribadisce sostanzialmente il principio già espresso dalla Quarta Sezione con la sentenza n. 37622/2021 per cui: “In tema di omicidio colposo, per escludere la responsabilità del conducente per l’investimento del pedone è necessario che la condotta di quest’ultimo si ponga come causa eccezionale ed atipica, imprevista e imprevedibile, dell’evento, che sia stata da sola sufficiente a produrlo”.

 

La pronuncia in esame si pone dunque in linea con l’orientamento già tracciato dalla Sezione Quarta della Suprema Corte: la condotta imprevista ed imprevedibile del pedone che attraversa la strada, in assenza di apposita segnaletica, rientra nell’accezione di “causa eccezionale sopravvenuta” di cui all’art. 41 cpv. C.p., idonea ad escludere la responsabilità del conducente in caso di sinistro cui conseguano morte o lesioni del pedone.

 

Massimo Biffa

 

Roma, 09.12.2022