La nuova legge per la prevenzione ed il contrasto del bullismo e del cyberbullismo.

LA NUOVA  LEGGE PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO.

 

Nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio 2024, è stata pubblicata la legge 17 maggio 2024, n. 70 recante disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo (con entrata in vigore il 14 giugno 2024).

Con questa nuova legge il Governo viene delegato, entro un anno dalla data di entrata in vigore, per l’adozione di disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, vittime o responsabili degli illeciti.

  1. Nella rassegna “Ultim’Ora” pubblicata on line dalla Casa editrice Zanichelli, si legge che il testo normativo più importante per la prevenzione e la lotta al fenomeno del cyberbullismo è rappresentato dalla Legge n. 71 del 29 maggio 2017, la quale, innanzitutto, chiarisce che il termine cyberbullismosi riferisce a qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minori, realizzata per via telematica.

Stabilisce poi che i ragazzi ultraquattordicenni e i loro genitori o tutori possono richiedere ai gestori dei siti internet o dei social media l’oscuramento, la rimozione o il blocco di contenuti online dannosi .

In caso di mancato intervento dei gestori entro 48 ore, è possibile rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, che è tenuto a intervenire entro 48 ore.

Infine, è noto che, naturalmente, le scuole svolgono un ruolo fondamentale per la lotta contro il cyberbullismo.

Per questo motivo, con la legge 71/2017 è stato stabilito che ogni istituto scolastico è tenuto a promuovere l’educazione all’uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri connessi all’utilizzo delle tecnologie informatiche. Inoltre, ogni scuola deve individuare un referente per il cyberbullismo, con il compito e la responsabilità  di coordinare le iniziative preventive e di contrasto al fenomeno.

I regolamenti scolastici devono includere sanzioni disciplinari per gli atti di cyberbullismo, che siano commisurate alla gravità dei comportamenti posti in essere.

 

  1. Ebbene, al fine di rafforzare la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo e del bullismo e potenziare la protezione delle vittime, il Parlamento ha recentemente approvato la legge n. 70 del 17 maggio 2024.

Questa norma estende espressamente l’applicazione della legge del 2017 anche al bullismo.

Una delle principali novità è, infatti, l’introduzione della definizione di “bullismo”, che include aggressioni o molestie reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all’autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni.

Viene poi previsto dalla nuova legge il potenziamento del servizio di supporto psicologico agli studenti, consentendo alle Regioni di attivare, presso le istituzioni scolastiche, un servizio di assistenza psicologica per favorire lo sviluppo e la formazione degli studenti e prevenire situazioni di disagio, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie.

La legge n. 70/2024 introduce anche nuove norme per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo negli istituti scolastici, prevedendo che ogni scuola istituisca un tavolo permanente di monitoraggio, composto da rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti di settore e che adotti un codice interno per la prevenzione e il contrasto di questi fenomeni.

Inoltre, se un dirigente scolastico viene a conoscenza di atti di bullismo o cyberbullismo, è tenuto a informare tempestivamente i genitori e promuove adeguate iniziative di carattere educativo nei confronti dei minori coinvolti.

Nei casi più gravi, se si tratta di condotte reiterate o se le iniziative di carattere educativo adottate dalla scuola non hanno avuto esito positivo, il dirigente scolastico deve rivolgersi alle autorità competenti.

Un’altra importante novità è rappresentata dalle misure rieducative previste per i minori responsabili di condotte aggressive o lesive della dignità altrui.

Il Tribunale per i minorenni potrà disporre lo svolgimento di progetti di intervento educativo con finalità rieducativa e riparativa sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali.

Questi percorsi potranno prevedere lo svolgimento di attività di volontariato sociale, la partecipazione a laboratori teatrali o di scrittura creativa, a corsi di musica e lo svolgimento di attività sportive, artistiche o altre attività idonee a sviluppare nel minore sentimenti di rispetto nei confronti degli altri e ad alimentare dinamiche relazionali sane e positive tra pari e forme di comunicazione non violente.

Infine, la legge n. 70/2024 istituisce la “Giornata del rispetto”.

Il 20 gennaio di ogni anno, in memoria di Willy Monteiro Duarte, giovane italiano di origine capoverdiana che venne ucciso durante un pestaggio il 6 settembre 2020 a Colleferro (Roma) nel tentativo di difendere un amico in difficoltà, le scuole si dedicheranno ad affrontare le tematiche del rispetto degli altri, della sensibilizzazione contro la violenza psicologica e fisica e del contrasto di ogni forma di discriminazione e prevaricazione.

In conclusione, la nuova legge del 2024 rappresenta un importante passo avanti nella lotta contro il bullismo e il cyberbullismo nelle scuole italiane, fornendo strumenti più efficaci per proteggere gli studenti e promuovere un clima scolastico sicuro e rispettoso.

III. La nuova legge si compone di 6 articoli il cui contenuto è stato complessivamente riferito nei punti che precedono. Ora, per agevolare la Vostra lettura, mi sembra utile passarli sinteticamente in rassegna, uno per uno.

In particolare, il provvedimento, all’art. 1, interviene sulla legge n. 71/2017, estendendone il perimetro di applicazione dalla prevenzione e contrasto del solo cyberbullismo anche alla prevenzione e contrasto del bullismo, incrementando le risorse a disposizione per campagne informative di prevenzione e sensibilizzazione, prevedendo l’adozione, da parte di ciascun istituto scolastico, di un codice interno per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, nonché la predisposizione per gli istituti scolastici, da parte delle regioni, di servizi di sostegno psicologico, nonché l’obbligo, a carico del dirigente scolastico che venga a conoscenza, nell’esercizio delle sue funzioni, di episodi di bullismo e di cyberbullismo, di informare i genitori dei minori coinvolti e di applicare le procedure previste dalle linee di orientamento ministeriale, promuovendo adeguate iniziative di carattere educativo.

L’art. 2 interviene sul regio decreto-legge 1404/1934 (cd. “legge minorile”) e, in particolare, sulla disciplina delle misure coercitive non penali che possono essere adottate dal Tribunale per i minorenni, inserendo espressamente, tra i presupposti per l’adozione di tali misure, il riferimento a condotte aggressive, anche in gruppo e per via telematica, nei confronti di persone, animali o cose o lesive della dignità altrui. Viene, inoltre, modificato il procedimento per l’adozione delle misure, prevedendo un intervento preliminare con un percorso di mediazione o un progetto di intervento educativo con finalità rieducativa o riparativa, sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali minorili, all’esito del quale il Tribunale può disporre la conclusione del procedimento, la continuazione del progetto ovvero l’affidamento del minore ai servizi sociali o il collocamento del minore in una comunità (delle ultime due misure è stabilito il carattere temporaneo).

L’art. 3 reca una delega legislativa al Governo per l’adozione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi al fine di prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. Si prevedono, fra l’altro, l’implementazione del numero pubblico di emergenza 114, rilevazioni statistiche da parte dell’ISTAT, l’obbligo di richiamare espressamente nei contratti con i fornitori di servizi di comunicazione elettronica le disposizioni civilistiche in materia di responsabilità dei genitori per i danni cagionati dai figli minori e le avvertenze del regolamento europeo in materia di servizi digitali e campagne di prevenzione e sensibilizzazione da parte della Presidenza del Consiglio.

L’art. 4 istituisce, come visto, la «Giornata del rispetto», quale momento specifico di approfondimento delle tematiche del rispetto degli altri, della sensibilizzazione sui temi della non violenza psicologica e fisica, del contrasto di ogni forma di discriminazione e prevaricazione. La Giornata ricorre il giorno 20 gennaio. Nella settimana che precede la Giornata, le scuole possono riservare adeguati spazi per lo svolgimento di attività didattiche volte a sensibilizzare gli alunni sul significato della ricorrenza stessa e delle attività previste dalla presente legge.

L’art. 5 prevede che siano apportate, con successivo atto regolamentare, le opportune modifiche allo Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 249/1988), prevedendo fra l’altro, nell’ambito dei diritti e doveri degli studenti, l’impegno della scuola a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare l’emersione di episodi di bullismo e cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza.

 

Roma, 5 luglio 2024

 

Avv. Massimo Biffa