Rifiuto di sottoporsi all’accertamento della presenza di sostanze stupefacenti, non servono avvisi difensivi.
RIFIUTO DI SOTTOPORSI ALL’ACCERTAMENTO DELLA PRESENZA DI SOSTANZE STUPEFACENTI, NON SERVONO AVVISI DIFENSIVI
Molto recentemente la Cassazione, Sezione IV penale, nella la sentenza 29 febbraio – 13 marzo 2024, n. 10483, è tornata a ribadire, ancora una volta che “L’avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ex art. 114 delle disposizioni di attuazione del Cpp non è necessario in caso di rifiuto all’effettuazione dell’accertamento da parte dell’interessato, in quanto la presenza del difensore è da considerare funzionale a garantire che l’attuazione di un accertamento tecnico, in quanto non ripetibile, sia condotta nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini”.
Nella sentenza in questione, infatti, la Corte Suprema ha ritenuto infondato il motivo di ricorso con il quale la difesa dell’imputato aveva affermato che i giudici di merito avrebbero dovuto rilevare la nullità della procedura, alla luce di alcune pronunce della Corte di legittimità che avevano ritenuto applicabile la norma di cui all’art. 114 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale anche nell’ipotesi di reato concretato dal rifiuto opposto all’accertamento dello stato di alterazione per assunzione di sostanze stupefacenti.
È opportuno dare conto che, in effetti, per un certo periodo, con riferimento alla questione dell’obbligatorietà o meno dell’avvertimento ex art. 114 disp. att. c.p.p. nel caso specifico in cui il soggetto rifiuti di sottoporsi alla procedura di accertamento del proprio tasso alcolemico la Suprema Corte, allineandosi a quanto statuito dalle Sezioni Unite, aveva affermato che “In tema di guida in stato di ebbrezza, l’avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore, ex art. 114 disp. att. c.p.p., deve essere rivolto al conducente del veicolo nel momento in cui viene avviata la procedura di accertamento strumentale dell’alcolemia con la richiesta di sottoporsi al relativo test, anche nel caso in cui l’interessato si rifiuti di sottoporsi all’accertamento” (Cfr., in tal senso, Cassazione penale, sentenza n. 18411/2018).
Alla luce di tale giurisprudenza, quindi, l’avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia ex art. 114 disp. att. c.p.p. deve essere rivolto al conducente del veicolo nel momento in cui viene avviata la procedura di accertamento strumentale dell’alcolemia con la richiesta di sottoporsi al relativo test, anche nel caso in cui l’interessato rifiuti di sottoporsi all’accertamento.
Superando e disattendendo tale orientamento però, oggi, come visto, gli ermellini hanno ritenuto che, nel caso preso in esame nella sentenza N. 10483 del 2024 si è fatta corretta applicazione della più recente giurisprudenza della Corte di legittimità che, ormai costantemente, nega la sussistenza dell’obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore ai sensi dell’art. 114 disp. att. c.p.p. in caso di rifiuto di sottoporsi all’accertamento proprio perché l’avvertimento ex art. 114 disp. att. c.p.p. è previsto nell’ambito del procedimento diretto a verificare lo stato di alterazione per assunzione di sostanze stupefacenti o lo stato di ebbrezza e l’eventuale presenza del difensore è finalizzata a garantire che il compimento dell’atto in questione, in quanto a sorpresa e non ripetibile, venga condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini.
Ormai tale orientamento giurisprudenziale si trova affermato nelle recenti decisioni di legittimità, anche con riferimento al rifiuto di sottoporsi all’esame etilometrico.
In particolare, nella pronuncia Cass. Pen., IV, 13.12.2023, N. 49492, ritenendo infondato il motivo di ricorso secondo il quale la sentenza impugnata avrebbe erroneamente affermato la non rilevanza dell’omissione del previo avviso di cui all’art. 114 disp. att. cod. proc. pen. ai fini dell’integrazione del reato di “rifiuto”, rilevando che l’avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore doveva essere rivolto nel momento in cui era stata avviata la procedura dell’accertamento strumentale del tasso alcolemico poiché l’alcoltest è un accertamento sulla persona cui è applicabile l’art. 114 disp. att. cod. proc. pen., e la polizia giudiziaria è tenuta ad avvertire la persona sottoposta alle indagini della facoltà di farsi assistere da un difensore prima di procedere all’accertamento stesso, la Cassazione, consolidando il proprio indirizzo, ha confermato che: “…l’obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l’attuazione dell’alcoltest non sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi all’accertamento, in quanto la presenza del difensore e funzionale a garantire che l’atto in questione, in quanto non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini...Ciò in quanto l’avvertimento di cui all’art. 114 disp. att, cod. proc. pen. è previsto nell’ambito del procedimento volto a verificare la presenza dello stato di ebbrezza e l’eventuale presenza del difensore è volta a garantire che il compimento dell’atto in questione, in quanto atto a sorpresa e non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini. Il procedimento, in altri termini è certamente in corso allorquando si registra il rifiuto dell’interessato di sottoporsi all’alcoltest ma a questo punto, e nel momento stesso del rifiuto, viene integrato il fatto reato sanzionato dall’art. 186, comma 7, CdS. Si è osservato ancora che l’art. 354 cod. proc. pen., riguardante gli accertamenti urgenti demandati alla polizia giudiziaria, laddove adopera la locuzione “nel procedere al compimento degli atti”, indica chiaramente che ci si accinge a compiere l’atto, nella specie di rilevazione dell’alcolemia mediante etilometro, e dunque, se ci si sta apprestando a compiere l’atto significa che l’interessato vi ha acconsentito. Il rifiuto eventuale – e con esso il reato istantaneo di cui all’art. 186, comma 7, C.d.S. viene dunque prima. Ritiene inoltre il Collegio che militi a favore di siffatta interpretazione anche il testo dell’art. 379, comma 3 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada, ove disponendo sull’accertamento della guida in stato di ebbrezza e sulle modalità di verbalizzazione da parte degli operanti, si prevede che: “nel procedere ai predetti accertamenti, ovvero qualora si provveda a documentare il rifiuto opposto dall’interessato, resta fermo in ogni caso il compito dei verbalizzanti di indicare nella notizia di reato, ai sensi dell’articolo 347 del codice di procedura penale, le circostanze sintomatiche dell’esistenza dello stato di ebbrezza, desumibili in particolare dallo stato del soggetto e dalla condotta di guida”. La lettera della norma regolamentare che chiarisce le modalità di effettuazione del test (misurazione della concentrazione di alcool nell’area alveolare, a mezzo di due prove a distanza di almeno cinque minuti), chiarisce altresì, attraverso l’utilizzo della congiunzione disgiuntiva ‘ovvero’, l’alternativa fra l’ipotesi dell’accertamento e quella del rifiuto, sicchè se si deve dare atto delle circostanze sintomatiche ‘nel procedere agli accertamenti’ ovvero in caso di ‘rifiuto opposto dall’interessato’, significa che il rifiuto precede l’inizio del compimento dell’atto, cui è rivolto il procedimento, e per il quale deve realizzarsi la garanzia difensiva di cui all’art. 114 disp. att. cod. proc. pen. …”.
Roma, 21 maggio 2024
Avv. Massimo Biffa