Novità legislative: Legge n. 4 marzo 2024 n. 5 e d.lgs. 19 marzo 2024 n. 21 (c.d. correttivo della Riforma Cartabia).

Novità legislative: Legge n. 4 marzo 2024 n. 5 e d.lgs. 19 marzo 2024 n. 21 (c.d. correttivo della Riforma Cartabia).

Cari Soci,

segnalo due recenti novità legislative, operate con l. 4 marzo 2024 n. 5 (entrata in vigore il 30 marzo 2024) e con d.lgs. 19 marzo 2024 n. 21 (entrato in vigore il 4 aprile 2024); quest’ultimo meglio noto come “decreto correttivo della Riforma Cartabia”.

La l. n. 5 del 2024, finalizzata ad offrire una maggiore tutela al personale scolastico, per quanto qui di interesse, inserisce nel codice penale tre nuove aggravanti, una comune (tramite l’interpolazione di un nuovo n. 11-novies nel testo dell’art. 61 c.p.), due relative ai delitti di violenza / minaccia a pubblico ufficiale (art. 336 c.p.) e di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis c.p.). A ciascuno di tali ultimi due articoli viene aggiunto un nuovo comma.

L’aggravante comune –scritta sul modello di quella già prevista dal n. 11-octies del predetto art. 61, in favore del personale sanitario– prevede l’inasprimento della pena allorché si sia agito, «nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell’esercizio delle loro funzioni».

Inoltre, il delitto di violenza / minaccia a pubblico ufficiale è aggravato «se il fatto è commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell’alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola» (art. 336 nuovo comma 2).

Identica aggravante è prevista per il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis nuovo comma 2).

L’aumento di pena è fino alla metà.

Il decreto correttivo della Riforma Cartabia introduce modifiche al diritto penale sostanziale ed a quello processuale, novellando il codice penale, il codice di procedura penale ed alcune leggi speciali.

Limitandoci alla normativa penale sostanziale, segnaliamo le seguenti due modifiche.

La prima è essenzialmente un restyling dell’art. 582 c.p. (lesioni personali), laddove, al comma 2, sono previsti i casi nei quali si procede d’ufficio.

Tra questi, figurava il ricorrere dell’aggravante prevista dall’art. 61 n. 11-octies (fatto commesso con violenza / minaccia in danno di personale sanitario).

Ora, il predetto riferimento a tale n. 11-octies è stato sostituito con quello all’art. 583-quater co. 2 (che parimenti riguarda il caso dei fatti commessi in danno del suddetto personale).

Quindi, dal punto di vista della procedibilità (d’ufficio) delle lesioni personali volontarie in danno dei sanitari, nulla cambia.

L’altra novella al codice penale riguarda, sempre in punto di procedibilità, l’art. 635 c.p. (danneggiamento).

Tra i casi in cui tale delitto è procedibile solo a querela di parte, indicati dall’ultimo comma del cit. articolo, si aggiunge quello riguardante cose esposte alla pubblica fede, il danneggiamento delle quali -dunque- non potrà più essere perseguito d’ufficio.

Tale novella uniforma la parimenti modificata disciplina del furto, per il quale la Riforma Cartabia aveva già previsto la procedibilità a querela per i fatti aventi ad oggetto le predette cose.

Dal punto di vista temporale, si prevede che se la persona offesa ha avuto notizia del reato anteriormente alla “decreto correttivo” in commento, il termine per proporre la querela (tre mesi) decorre dall’entrata in vigore di quest’ultimo (4 aprile 2024).

E’ stato poi modificato l’art. 12-ter della l. 30 aprile 1962, n. 283, riguardante la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

Tale articolo, unitamente ai successivi, prevedono la possibilità di estinzione delle contravvenzioni in materia alimentare per adempimento di prescrizioni impartite dall’organo accertatore.

La novella riduce il campo di applicazione di tale possibilità: prima era prevista, per le predette contravvenzioni, sia se le stesse erano punite con l’ammenda, sia se erano sanzionate con l’ammenta congiunta all’arresto.

Ora, invece, il meccanismo di estinzione in parola sarà possibile soltanto per le contravvenzioni punite con la sola ammenda o con l’ammenda alternativa all’arresto.

 

Avv. Massimo Biffa