Polizia Locale ed utilizzo di telecamere al fine di sanzionare illeciti amministrativi.

Polizia Locale ed utilizzo di telecamere al fine di sanzionare illeciti amministrativi.

Mi è stato richiesto un parere in ordine alla possibilità, da parte degli appartenenti alla Polizia Locale, di utilizzare strumenti di video ripresa al fine di poter elevare sanzioni amministrative agli utenti della strada.

In primo luogo voglio evidenziare che, con riferimento alle video riprese effettuate con le c.d. “Dash cam” (ed ossia con le telecamere installate all’interno delle vetture), è oggi pacifico che esse abbiano valore di prova legale e possano pertanto essere utilizzate in sede processuale, sia civile che penale.

Con riferimento al processo civile, tale principio si rinviene nel disposto dell’art. 2712 c.c. secondo cui: “Le riproduzioni fotografiche, informatiche, o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano oggetto di piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”.

Dunque, l’efficacia probatoria delle video registrazioni presuppone il “riconoscimento” dell’autenticità del video da parte del soggetto contro il quale si intende utilizzare la registrazione.

 

A tal fine, vengono spesso nominati dei periti, il cui compito è proprio quello di verificare la “genuinità” – e, dunque, la non alterazione/manomissione – del video.

Se dunque, non vi sono contestazioni di questo tipo, le video riprese assumono valore di prova legale nel processo.

Le videoregistrazioni effettuate mediante “Dash cam” o altri strumenti sono utilizzabili anche nel processo penale in quanto rientrano nella nozione di “prova documentale” di cui all’art. 234 C.p.p.

Per meglio spiegarmi con un esempio: se da una violazione delle norme del Codice della Strada dalla quale sia derivato un sinistro scaturisce un processo penale, le video registrazioni (eventualmente acquisite mediante telecamere di sorveglianza, Dash cam, o altri simili strumenti) possono certamente essere utilizzati nel processo penale come “prova”, liberamente valutabile dal Giudice ai fini dell’attribuzione del reato.

Con riferimento specifico al suo quesito circa la possibilità, per l’Agente di Polizia Locale, di effettuare videoriprese con strumenti informatici per poi utilizzarle al fine di sanzionare illeciti amministrativi/acquisire prove di un reato le rappresento quanto segue.

L’Agente di Polizia può certamente effettuare video riprese a tal fine (proprio perche, come poc’anzi spiegavo, i filmati hanno valore di prova in sede processuale) tuttavia, tale facoltà incontra un limite ed ossia quello della tutela della privacy dei soggetti/luoghi ripresi.

Invero, con riferimento alle videoregistrazioni effettuate tramite “Dash cam” o telefoni cellulari, esse sono certamente consentite in luoghi pubblici o aperti al pubblico, tuttavia, l’Agente di Polizia Locale, una volta effettuata la registrazione, può soltanto trasmetterla alle Autorità competenti ai fini della segnalazione di un illecito amministrativo o di un reato.

Non è infatti consentito ad alcun cittadino, neanche alle Forze dell’Ordine, diffondere il contenuto di video riprese effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico senza il consenso dei soggetti che vengono ripresi, salvo rendere i soggetti filmati irriconoscibili mediante, ad esempio, l’uso dei c.d. “pixel” (Art. 96 L.633/1941).

La violazione di tale prescrizione può infatti far sorgere non poche conseguenze, sia sul versante civile che su quello penale.

In dettaglio, la diffusione di un’immagine senza il consenso del soggetto filmato integra, dal punto di vista civilistico, l’illecito di “Abuso di immagine altrui” di cui all’art. 10 C.c. e, sul fronte penale, il reato di “Molestia” di cui all’art. 660 C.p. e/o il reato di “Interferenza illecita nella vita privata” di cui all’art. 615 bis C.p.

 

Tanto dovevo

Avv. Massimo Biffa