UTILIZZO DELLA BODYCAM IN SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Mi sono stati posti tre quesiti in merito all’utilizzo della Bodycam durante il servizio.

In particolare:

1) con il primo quesito mi si chiede se si può utilizzare una bodycam acquistata privatamente;

2) con il secondo quesito mi si chiede se la bodycam possa essere usata per riprendere situazioni di pericolo, come aggressioni subite;

3) con il terzo quesito mi si chiede se sia possibile utilizzare le immagini riprese dalla bodycam come fonti di prova in giudizio per attività di polizia giudiziaria.

  1. Prima di dare una risposta è opportuno ricordare che, come noto, la legge 9 giugno 2025, n. 80, recante «Conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario» [cd. “decreto sicurezza”, entrato in vigore il 12 aprile 2025], focalizzata su sicurezza pubblica, tutela del personale in servizio e lotta all’usura, all’art. 21, rubricato Dotazione di videocamere al personale delle Forze di polizia, prevede l’autorizzazione per le Forze di Polizia all’utilizzo di dispositivi di videosorveglianza indossabili, appunto le bodycam per servizi di ordine pubblico, controllo del territorio e vigilanza, inclusi ambienti dove sono detenute persone private della libertà, con finalità di tutela del personale e verifica dei fatti.

L’art. 21 Legge n. 80/2025 prevede infatti:

Art. 21

Dotazione di videocamere al personale
delle Forze di polizia

  1. Il personale delle Forze di polizia impiegato nei servizi di mantenimento dell’ordine pubblico, di controllo del territorio e di vigilanza di siti sensibili nonché in ambito ferroviario e a bordo dei treni può essere dotato di dispositivi di videosorveglianza indossabili, idonei a registrare l’attività operativa e il suo svolgimento.
  2. Nei luoghi e negli ambienti in cui sono trattenute persone sottoposte a restrizione della libertà personale possono essere utilizzati dispositivi di videosorveglianza.
  3. Per l’attuazione di quanto previsto dal presente articolo è autorizzata la spesa di euro …omissis

In sintesi, quindi, la norma Consente a Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale di usare bodycam durante i servizi di:

    • Mantenimento dell’ordine pubblico.
    • Controllo del territorio.
    • Vigilanza di siti sensibili.
    • Servizi ferroviari e a bordo dei treni.
    • Controllo delle persone sottoposte a restrizione della libertà.

La finalità dell’uso dei dispositivi di videocamera è quella di utilizzare la registrazione audio/video a fini di prova e documentazione per l’attività di servizio, proteggendo il personale e documentando gli eventi.

In pratica, quindi, le funzioni principali svolte dalle bodycam sono:

  • Registrazione di eventi: Documentano gli interventi per una corretta ricostruzione dei fatti, con immagini e suoni ad alta definizione.
  • Tutela di agenti e cittadini: Hanno una funzione deterrente e proteggono gli operatori da possibili aggressioni, mentre la registrazione può smorzare le tensioni.
  • Buffer (area di memoria temporanea) pre-registrazione: Registrano continuamente i due minuti precedenti all’attivazione, per catturare anche i momenti immediatamente precedenti all’accensione.

 

Per quanto concerne l’utilizzo della bodycam e la tutela della privacy, occorre rilevare che l’attivazione è a discrezione dell’operatore, che deve avvisare i presenti e segnalare l’inizio della registrazione con segnali luminosi/sonori. Le immagini vengono caricate su cloud sicuri, criptate e immutabili, con accesso limitato al personale preposto (responsabile tecnico, autorità giudiziaria).

I dati vengono cancellati automaticamente dopo un periodo (es. 7 giorni) se non richiesti dalle autorità, in linea con il GDPR (General Data Protection Regulation) che, come noto, è il regolamento dell’Unione Europea che rafforza la protezione dei dati personali e la privacy dei cittadini UE, stabilendo regole uniformi per la raccolta, l’elaborazione e l’archiviazione dei dati ed in linea anche con le direttive del Garante della Privacy.

A seguito dell’entrata in vigore della legge di conversione del c.d. Decreto Sicurezza, l’uso delle bodycam è in crescita in molti comandi di Polizia Locale in Italia, sia in grandi che in piccole città per dare maggiore sicurezza e tutela per gli agenti in servizio sul territorio, nel rispetto della privacy degli utilizzatori, e fornire prove inoppugnabili per una maggior efficacia delle indagini.

  1. Passando ora a dare risposta ai menzionati quesiti, dall’analisi che precede risulta implicita, come vedremo, la risposta ai quesiti 2 e 3.

Con riferimento invece al quesito n. 1, la risposta è negativa: un operatore di Polizia Locale non può usare una bodycam acquistata personalmente, perché questi dispositivi sono strumenti di servizio istituzionali, considerati dotazioni tecniche dell’Ente di appartenenza, non personali, utilizzati per la sicurezza degli operatori e la raccolta delle prove, soggetti a precise normative sulla privacy e gestione dei dati, e devono pertanto essere forniti dall’ente, dotati di protocolli di sicurezza (criptazione, archiviazione centrale) e gestiti da personale autorizzato, non dall’operatore privato, per garantire conformità al GDPR e tutela sia dei cittadini che degli agenti.

L’uso improprio di dispositivi privati rischierebbe di violare la normativa sulla privacy (GDPR) trattando dati sensibili (opinioni politiche, orientamento sessuale, ecc.) senza le necessarie misure tecniche e organizzative, come la crittografia e l’archiviazione su server centrali.

Inoltre, le bodycam di servizio sono progettate per impedire la visualizzazione o cancellazione dei filmati da parte dell’operatore, con caricamento automatico dei filmati su server protetti, cosa che sarebbe impossibile con dispositivi personali.

Inoltre, l’adozione di bodycam richiede un iter specifico, che include la consultazione del Garante Privacy e la definizione di protocolli d’uso, per garantire la sicurezza e la legalità delle operazioni.

In sintesi, quindi, l’operatore deve utilizzare esclusivamente le bodycam fornite dal proprio Comando, conformi alle direttive e ai regolamenti vigenti, per poter operare legittimamente e tutelare i diritti di tutti.

Passando ai quesiti n. 2 e n. 3, da quanto in precedenza illustrato si evince agevolmente che ad entrambi questi quesiti debba darsi risposta positiva.

 

Avv. Massimo Biffa